CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 18957/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta vizio di motivazione in ordine alla validità della querela non è consentito perché non già formulato in grado di appello; considerato, che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata riqualificazione del reato di insolvenza fraudolenta in quello di truffa è generico e non specifico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame nella parte in cui rileva che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è configurabile la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., qualora nell'imputazione figurino elementi di fatto che rendano prevedibile la diversa qualificazione giuridica del fatto come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, in relazione al quale il difensore abbia avuto la possibilità di interloquire; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 641 cod. pen., è indeducibile perché fondati su motivi che si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui, in modo analogo al giudice di primo grado, desume la prova dello stato di insolvenza dall'insistenza con cui l'acquirente ha indotto la persona offesa ad accettare l'assegno e dalla richiesta di ritirare lo stesso due giorni dopo l'emissione e, in particolare, di sabato quando non era possibile verificare la sussistenza dei necessari fondi sul conto; pertanto tali doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decisa in Roma, il 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] ere Est