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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12198/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 21 gennaio 2021 dalla Corte di appello di Firenze, che ha riformato parzialmente la decisione assunta ex art.438 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta semplice in relazione ai fallimenti della società Meta! [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui era presidente del consiglio di amministrazione) e [OSCURATO:SOCIETA]. (della quale era amministratore di fatto), dichiarati dal Tribunale di Firenze rispettivamente il 4 maggio 2011 e il 6 aprile 2012. [OSCURATO:PERSONA] riforma in appello è consistita nel dichiarare la prescrizione delle bancarotte semplici, nel rimodulare conseguentemente in mitius la pena, nel revocare l'interdizione dai pubblici uffici e nel rideterminare le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018.

Le distrazioni, secondo la sentenza impugnata, sarebbero consistite nello spostamento di ingenti capitali dalle fallite ad altre società del gruppo Berlincioni, senza che i movimenti fossero suffragati da valide ragioni economiche.

2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia.

2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 2634, comma 3, cod. civ. in relazione alle condotte di bancarotta distrattiva.

La visuale della Corte territoriale sarebbe errata, perché fondata sull'assenza di un saldo positivo dell'operazione, mentre la prospettiva da adoperare sarebbe quella ex ante rispetto a vantaggi fondatamente prevedibili.

Vi sono diversi elementi che avrebbero dovuto indurre a ragionare in termini di fondata probabilità del vantaggio, come previsto dall'art. 2634 cod. civ.: l'oggetto sociale delle fallite non si discosta da quello delle beneficiarie, i travasi di liquidità non hanno favorito una sola beneficiaria a discapito di altre, gli spostamenti di denaro sono sempre stati perfettamente tracciabili e le operazioni erano giustificate dall'intento di mantenere in piedi l'intero gruppo societario.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sub specie di travisamento della prova quanto al coefficiente soggettivo della bancarotta per distrazione.

Assume il ricorrente che non vi è alcuna prova da cui emerga la diversità dello scopo impresso al denaro fuoriuscito da una società del gruppo a favore di un'altra.

Le operazioni sarebbero scevre da indici di fraudolenza in quanto erano intercorse tra società dello stesso gruppo, sulla base di una strategia imprenditoriale attuata nell'interesse del gruppo societario, il che escluderebbe il dolo della fattispecie.

2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione della bancarotta fraudolenta in bancarotta semplice giacché, ferma restando la natura infragruppo delle operazioni, al più i travasi di denaro potevano costituire un'operazione avventata, imprudente o sproporzionata.

2.4. Il quarto motivo di ricorso (erroneamente contrassegnato come sesto) lamenta omessa motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante i plurimi indici positivi valorizzati nell'appello (la lealtà processuale, l'assunzione dei rischi della gestione, l'esistenza di una cospicua massa attiva).

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, osservando quanto segue.

3.1. Il primo motivo sarebbe generico e manifestamente infondato, non essendo sufficiente, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra, allegarne la natura infragruppo, dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata, dimostrazione tutt'altro che fornita nella specie, laddove il ricorso è fondato su argomentazioni generiche e assertive.

3.2. Il secondo motivo sarebbe inammissibile, perché, una volta esclusa la presenza di vantaggi compensativi, viene in rilievo la tradizionale giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della sussistenza del dolo della fattispecie, è sufficiente l'accertamento della volontà dei singoli atti di sottrazione, di occultamento o di dissimulazione, a prescindere dal movente alla base delle scelte effettuate.

3.3. Il terzo motivo di ricorso sarebbe inammissibile perché fondato su una non consentita lettura alternativa dei fatti ed incurante rispetto all'entità della distrazione, che lascia escludere la natura meramente colposa della condotta.

3.4. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche sarebbe adeguatamente motivato sulla scorta dell'assenza di elementi favorevoli valutabili a tal fine.

4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, ha obiettato alle conclusioni del Procuratore generale.

Non si è chiesto a questa Corte di individuare il vantaggio concretamente prevedibile ma si è inteso dimostrare il mal governo del disposto normativo dell'art. 2634 cod. civ., avvenuto confondendo il concetto di vantaggio fondatamente prevedibile' con quello di vantaggio 'concretamente' realizzato.

Quanto al secondo motivo di ricorso, la premessa del ragionamento del Procuratore generale sarebbe errata, in quanto la ricostruzione del coefficiente psichico è operazione ermeneutica sempre logicamente successiva all'accertamento dell'elemento oggettivo del reato; detto coefficiente non era stato dimostrato.

La complessiva operazione era stata attuata nell'esclusivo interesse del gruppo, peraltro con movimenti tracciabili.

Il cuore del terzo motivo di ricorso è rappresentato dalla mancata valutazione della portata probatoria del businessplan, che avrebbe al più dovuto condurre a qualificare l'operazione come avventata, o imprudente o sproporzionata.

I curatori hanno definito la gestione dell'imputato 'antieconomica', il che escluderebbe il dolo della fattispecie ritenuta in sentenza.

Insiste, infine, il ricorrente, sul tema delle denegate circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso — che contesta le proposizioni dedicate dalla Corte territoriale a smentire l'inquadramento della condotta nella tematica dei vantaggi compensativi — è inammissibile.

Secondo gli insegnamenti di questa Corte, per escludere la natura distrattiva di un'operazione tra società appartenenti ad un gruppo, non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene.

In altri termini, deve essere allegata dall'imputato, a fronte della natura oggettivamente distrattiva dell'operazione, l'esistenza di uno specifico vantaggio derivante dall'atto di disposizione patrimoniale, complessivamente riferibile al gruppo ma altresì produttivo per la fallita di benefici, sia pure indiretti, i quali si rivelino concretamente idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione stessa che derivino anche in favore della fallita (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545; Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Vannini e altri, Rv. 273635; Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, P.G. e altro in proc.

Coatti e altri, Rv. 268675; Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, dep. 2016, Rv. 271149, Moroni e altri; Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253031; Sez. 5, n. 48518 del 06/10/2011, Plebani, Rv. 251536).

Tale indicazione manca nel concreto, donde il ricorso è, in parte qua, inammissibile sia per manifesta infondatezza che per aspecificità.

In particolare, il ricorso è generico quando sostiene che si dovrebbe ragionare — in ossequio al disposto di cui all'art. 2634, comma 3, cod. civ. — in termini di fondata prevedibilità del vantaggio.

A prescindere dal fatto che questa prospettiva è estranea alla giurisprudenza sopra evocata, il ricorso è del tutto generico nell'illustrare quali sarebbero stati i vantaggi fondatamente prevedibili che ci si aspettava dall'operazione infragruppo che non fossero quelli di deprivare la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. a beneficio di altre società del gruppo cui destinare le liquidità.

Il tutto a voler trascurare che — come sottolineato nella sentenza impugnata — le operazioni si sono inserite in un momento di crisi della Metaltech, che avrebbe dovuto del tutto sconsigliarle.

2. Il secondo motivo di ricorso — che attiene al coefficiente soggettivo della condotta — è manifestamente infondato, dal momento che deduce un travisamento della prova in termini impropri, in quanto esso è dichiaratamente volto a contrassegnare la "contrarietà della motivazione a fatti incontrovertibilmente accertati in istruttoria" e, pertanto, si risolve nella richiesta di revisione di una conclusione della sentenza impugnata, piuttosto che nella denunzia dell'utilizzo di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, specificamente individuata.

Il ricorso è, poi, aspecifico laddove trascura che la Corte distrettuale ha ben messo in luce che, a parte l'assenza di prova dei vantaggi compensativi, la natura schiettamente depauperativa dell'operazione era legata anche al fatto che la Metaltech dal 2007 in poi aveva visto diminuire il proprio volume di affari, circostanza che avrebbe dovuto sconsigliare il compimento delle operazioni in contestazione, evidentemente foriere di pregiudizio per il ceto creditorio, e che contrassegna l'operazione come distrattiva, sia sotto il profilo oggettivo che quanto alla percezione che l'imputato doveva averne.

Anche sotto questo profilo, la sentenza impugnata fa buon governo della giurisprudenza attuale di questa Corte secondo la quale il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato a dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria non solo la volontà di cagionare il fallimento, ma neanche la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389), con la rappresentazione «della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma incriminatrice» (Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Geronzi ed altri, Rv. 263801).

Non smentiscono questo assetto interpretativo le riflessioni di questa Corte, che qualificano la bancarotta fraudolenta prefallinnentare come reato di pericolo concreto (Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437; Sez. 5, Sgarannella e altro, cit.; Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562).

Si tratta, infatti, di pronunzie che — postulando la necessità che il pericolo sia concreto e non astratto — hanno solo individuato un criterio selettivo nel novero delle condotte poste in essere dall'imprenditore, atto a discriminare le operazioni del tutto lecite, ancorché foriere di un pericolo minimo per la garanzia patrimoniale, ed eventualmente anche rientranti nel fisiologico rischio di impresa, da quelle dotate di una valenza depauperativa ingiustificata.

Giova, infine, osservare che nella sentenza Sgarannella si rinvengono delle riflessioni utili ad agevolare l'interprete nella delibazione circa la pericolosità concreta della condotta distrattiva e la consapevolezza dell'imprenditore di tale pericolosità, "indici di fraudolenza" rinvenibili, ad esempio— per quanto di specifico interesse in questa sede — nella disamina del fatto distrattivo, dissipativo, alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e della congiuntura economica in cui la condotta pericolosa per le ragioni del ceto creditorio si è realizzata.

3. Il terzo motivo di ricorso — sulla mancata riqualificazione della bancarotta fraudolenta in bancarotta semplice — è inammissibile siccome manifestamente infondato, considerata la natura dolosa delle operazioni come sopra delineata.

4. E' inammissibile anche il quarto motivo di ricorso — che concerne la negazione delle circostanze attenuanti generiche — dal momento che la ricostruzione complessiva della condotta e dei suoi connotati di gravità (la distrazione riguarda una somma di denaro cospicua) riempie di contenuti la posizione assunta dalla Corte distrettuale, che ha negato la presenza di indici positivi.

Peraltro l'appello evocava due condizioni — la lealtà processuale dell'imputato e la collaborazione con il curatore — che non risultano dalle sentenze di merito.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 21 gennaio 2021 dalla Corte di appello di Firenze, che ha riformato parzialmente la decisione assunta ex art.438 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta semplice in relazione ai fallimenti della società Meta! [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui era presidente del consiglio di amministrazione) e [OSCURATO:SOCIETA]. (della quale era amministratore di fatto), dichiarati dal Tribunale di Firenze rispettivamente il 4 maggio 2011 e il 6 aprile 2012. [OSCURATO:PERSONA] riforma in appello è consistita nel dichiarare la prescrizione delle bancarotte semplici, nel rimodulare conseguentemente in mitius la pena, nel revocare l'interdizione dai pubblici uffici e nel rideterminare le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018. Le distrazioni, secondo la sentenza impugnata, sarebbero consistite nello spostamento di ingenti capitali dalle fallite ad altre società del gruppo Berlincioni, senza che i movimenti fossero suffragati da valide ragioni economiche. 2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 2634, comma 3, cod. civ. in relazione alle condotte di bancarotta distrattiva. La visuale della Corte territoriale sarebbe errata, perché fondata sull'assenza di un saldo positivo dell'operazione, mentre la prospettiva da adoperare sarebbe quella ex ante rispetto a vantaggi fondatamente prevedibili. Vi sono diversi elementi che avrebbero dovuto indurre a ragionare in termini di fondata probabilità del vantaggio, come previsto dall'art. 2634 cod. civ.: l'oggetto sociale delle fallite non si discosta da quello delle beneficiarie, i travasi di liquidità non hanno favorito una sola beneficiaria a discapito di altre, gli spostamenti di denaro sono sempre stati perfettamente tracciabili e le operazioni erano giustificate dall'intento di mantenere in piedi l'intero gruppo societario. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sub specie di travisamento della prova quanto al coefficiente soggettivo della bancarotta per distrazione. Assume il ricorrente che non vi è alcuna prova da cui emerga la diversità dello scopo impresso al denaro fuoriuscito da una società del gruppo a favore di un'altra. Le operazioni sarebbero scevre da indici di fraudolenza in quanto erano intercorse tra società dello stesso gruppo, sulla base di una strategia imprenditoriale attuata nell'interesse del gruppo societario, il che escluderebbe il dolo della fattispecie. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione della bancarotta fraudolenta in bancarotta semplice giacché, ferma restando la natura infragruppo delle operazioni, al più i travasi di denaro potevano costituire un'operazione avventata, imprudente o sproporzionata. 2.4. Il quarto motivo di ricorso (erroneamente contrassegnato come sesto) lamenta omessa motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante i plurimi indici positivi valorizzati nell'appello (la lealtà processuale, l'assunzione dei rischi della gestione, l'esistenza di una cospicua massa attiva). 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, osservando quanto segue. 3.1. Il primo motivo sarebbe generico e manifestamente infondato, non essendo sufficiente, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra, allegarne la natura infragruppo, dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata, dimostrazione tutt'altro che fornita nella specie, laddove il ricorso è fondato su argomentazioni generiche e assertive. 3.2. Il secondo motivo sarebbe inammissibile, perché, una volta esclusa la presenza di vantaggi compensativi, viene in rilievo la tradizionale giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della sussistenza del dolo della fattispecie, è sufficiente l'accertamento della volontà dei singoli atti di sottrazione, di occultamento o di dissimulazione, a prescindere dal movente alla base delle scelte effettuate. 3.3. Il terzo motivo di ricorso sarebbe inammissibile perché fondato su una non consentita lettura alternativa dei fatti ed incurante rispetto all'entità della distrazione, che lascia escludere la natura meramente colposa della condotta. 3.4. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche sarebbe adeguatamente motivato sulla scorta dell'assenza di elementi favorevoli valutabili a tal fine. 4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, ha obiettato alle conclusioni del Procuratore generale. Non si è chiesto a questa Corte di individuare il vantaggio concretamente prevedibile ma si è inteso dimostrare il mal governo del disposto normativo dell'art. 2634 cod. civ., avvenuto confondendo il concetto di vantaggio fondatamente prevedibile' con quello di vantaggio 'concretamente' realizzato. Quanto al secondo motivo di ricorso, la premessa del ragionamento del Procuratore generale sarebbe errata, in quanto la ricostruzione del coefficiente psichico è operazione ermeneutica sempre logicamente successiva all'accertamento dell'elemento oggettivo del reato; detto coefficiente non era stato dimostrato. La complessiva operazione era stata attuata nell'esclusivo interesse del gruppo, peraltro con movimenti tracciabili. Il cuore del terzo motivo di ricorso è rappresentato dalla mancata valutazione della portata probatoria del businessplan, che avrebbe al più dovuto condurre a qualificare l'operazione come avventata, o imprudente o sproporzionata. I curatori hanno definito la gestione dell'imputato 'antieconomica', il che escluderebbe il dolo della fattispecie ritenuta in sentenza. Insiste, infine, il ricorrente, sul tema delle denegate circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — che contesta le proposizioni dedicate dalla Corte territoriale a smentire l'inquadramento della condotta nella tematica dei vantaggi compensativi — è inammissibile. Secondo gli insegnamenti di questa Corte, per escludere la natura distrattiva di un'operazione tra società appartenenti ad un gruppo, non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene. In altri termini, deve essere allegata dall'imputato, a fronte della natura oggettivamente distrattiva dell'operazione, l'esistenza di uno specifico vantaggio derivante dall'atto di disposizione patrimoniale, complessivamente riferibile al gruppo ma altresì produttivo per la fallita di benefici, sia pure indiretti, i quali si rivelino concretamente idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione stessa che derivino anche in favore della fallita (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545; Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Vannini e altri, Rv. 273635; Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, P.G. e altro in proc. Coatti e altri, Rv. 268675; Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, dep. 2016, Rv. 271149, Moroni e altri; Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253031; Sez. 5, n. 48518 del 06/10/2011, Plebani, Rv. 251536). Tale indicazione manca nel concreto, donde il ricorso è, in parte qua, inammissibile sia per manifesta infondatezza che per aspecificità. In particolare, il ricorso è generico quando sostiene che si dovrebbe ragionare — in ossequio al disposto di cui all'art. 2634, comma 3, cod. civ. — in termini di fondata prevedibilità del vantaggio. A prescindere dal fatto che questa prospettiva è estranea alla giurisprudenza sopra evocata, il ricorso è del tutto generico nell'illustrare quali sarebbero stati i vantaggi fondatamente prevedibili che ci si aspettava dall'operazione infragruppo che non fossero quelli di deprivare la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. a beneficio di altre società del gruppo cui destinare le liquidità. Il tutto a voler trascurare che — come sottolineato nella sentenza impugnata — le operazioni si sono inserite in un momento di crisi della Metaltech, che avrebbe dovuto del tutto sconsigliarle. 2. Il secondo motivo di ricorso — che attiene al coefficiente soggettivo della condotta — è manifestamente infondato, dal momento che deduce un travisamento della prova in termini impropri, in quanto esso è dichiaratamente volto a contrassegnare la "contrarietà della motivazione a fatti incontrovertibilmente accertati in istruttoria" e, pertanto, si risolve nella richiesta di revisione di una conclusione della sentenza impugnata, piuttosto che nella denunzia dell'utilizzo di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, specificamente individuata. Il ricorso è, poi, aspecifico laddove trascura che la Corte distrettuale ha ben messo in luce che, a parte l'assenza di prova dei vantaggi compensativi, la natura schiettamente depauperativa dell'operazione era legata anche al fatto che la Metaltech dal 2007 in poi aveva visto diminuire il proprio volume di affari, circostanza che avrebbe dovuto sconsigliare il compimento delle operazioni in contestazione, evidentemente foriere di pregiudizio per il ceto creditorio, e che contrassegna l'operazione come distrattiva, sia sotto il profilo oggettivo che quanto alla percezione che l'imputato doveva averne. Anche sotto questo profilo, la sentenza impugnata fa buon governo della giurisprudenza attuale di questa Corte secondo la quale il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato a dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria non solo la volontà di cagionare il fallimento, ma neanche la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389), con la rappresentazione «della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma incriminatrice» (Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Geronzi ed altri, Rv. 263801). Non smentiscono questo assetto interpretativo le riflessioni di questa Corte, che qualificano la bancarotta fraudolenta prefallinnentare come reato di pericolo concreto (Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437; Sez. 5, Sgarannella e altro, cit.; Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562). Si tratta, infatti, di pronunzie che — postulando la necessità che il pericolo sia concreto e non astratto — hanno solo individuato un criterio selettivo nel novero delle condotte poste in essere dall'imprenditore, atto a discriminare le operazioni del tutto lecite, ancorché foriere di un pericolo minimo per la garanzia patrimoniale, ed eventualmente anche rientranti nel fisiologico rischio di impresa, da quelle dotate di una valenza depauperativa ingiustificata. Giova, infine, osservare che nella sentenza Sgarannella si rinvengono delle riflessioni utili ad agevolare l'interprete nella delibazione circa la pericolosità concreta della condotta distrattiva e la consapevolezza dell'imprenditore di tale pericolosità, "indici di fraudolenza" rinvenibili, ad esempio— per quanto di specifico interesse in questa sede — nella disamina del fatto distrattivo, dissipativo, alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e della congiuntura economica in cui la condotta pericolosa per le ragioni del ceto creditorio si è realizzata. 3. Il terzo motivo di ricorso — sulla mancata riqualificazione della bancarotta fraudolenta in bancarotta semplice — è inammissibile siccome manifestamente infondato, considerata la natura dolosa delle operazioni come sopra delineata. 4. E' inammissibile anche il quarto motivo di ricorso — che concerne la negazione delle circostanze attenuanti generiche — dal momento che la ricostruzione complessiva della condotta e dei suoi connotati di gravità (la distrazione riguarda una somma di denaro cospicua) riempie di contenuti la posizione assunta dalla Corte distrettuale, che ha negato la presenza di indici positivi. Peraltro l'appello evocava due condizioni — la lealtà processuale dell'imputato e la collaborazione con il curatore — che non risultano dalle sentenze di merito. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 12198/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris