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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 21508/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto secondo cui la decisione di accoglimento del reclamo giurisdizionale del detenuto, ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ove assunta sulla base della disciplina regolatoria interna a un determinato istituto di pena, non può formare di ottemperanza dopo il trasferimento dell'interessato in altri istituti (avvenuto nella specie), essendo necessaria la previa ricognizione della regolamentazione in essi vigente, e della sottostante situazione di fatto, riservata alla sede di cognizione, attivabile mediante nuovo corrispondente reclamo (Sez. 1, n. 38033 del 09/07/2021, Attanasio; Sez. 1, n. 72 del 29/11/2019, dep. 2020, Attanasio)i Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]) C ntofanti M irectig cgi1,0,4we [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto secondo cui la decisione di accoglimento del reclamo giurisdizionale del detenuto, ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ove assunta sulla base della disciplina regolatoria interna a un determinato istituto di pena, non può formare di ottemperanza dopo il trasferimento dell'interessato in altri istituti (avvenuto nella specie), essendo necessaria la previa ricognizione della regolamentazione in essi vigente, e della sottostante situazione di fatto, riservata alla sede di cognizione, attivabile mediante nuovo corrispondente reclamo (Sez. 1, n. 38033 del 09/07/2021, Attanasio; Sez. 1, n. 72 del 29/11/2019, dep. 2020, Attanasio)i Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]) C ntofanti M irectig cgi1,0,4we [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21508/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris