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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 06642/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in esito a giudizio abbreviato dal Gup del Tribunale di Torino che lo dichiarava responsabile dei reati di omicidio e lesioni colpose stradale, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Il 13/06/2018, l'imputato, alla guida di una [OSCURATO:PERSONA], svoltando a sinistra in prossimità di un incrocio, investiva le sorelle Rita e [OSCURATO:PERSONA] le quali stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali con luce verde del semaforo.

La prima subiva le lesioni descritte nel capo di imputazione; la seconda perdeva la vita.

3. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputato che solleva due motivi con cui rispettivamente deduce:

3.1. Erronea applicazione dell'art. 45 cod. pen. con riferimento alla ritenuta insussistenza, da parte della Corte territoriale, del caso fortuito e, comunque, difetto di motivazione sul punto.

3.2. Erronea applicazione degli artt. 81 cpv. e 133 cod. pen. e, comunque, difetto di motivazione con riferimento al mancato contenimento dell'aumento operato a titolo di continuazione.

4. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

Esso, infatti, si sottrae al confronto puntuale - contenuto essenziale dell'atto di impugnazione - con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.

4.1. Quanto alla scriminante del caso fortuito, invocata dall'imputato, deve osservarsi che l'accadimento fortuito, per produrre l'effetto di escludere la punibilità dell'agente - sul comportamento del quale viene ad incidere -, deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa, non costituendo caso fortuito, tale da escludere la punibilità dell'agente, quello cui lo stesso abbia dato causa con la sua condotta negligente o imprudente (Sez. 4, n. 36883 del 14/07/2015, Procopio, Rv. 264416; Sez. 4, n. 6982 del 19/12/2012, dep. 2013, D'Amico, Rv. 254479).

Ne consegue che in tutti i casi in cui l'agente abbia dato materialmente causa al fenomeno - solo, dunque, apparentemente fortuito - ovvero nei casi in cui, comunque, è possibile rinvenire un qualche legame di tipo psicologico tra il fortuito e il soggetto agente, (nel senso che l'accadimento, quand'anche eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l'agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito) non è possibile parlare propriamente di fortuito in senso giuridico (Sez. 4, n. 4220 del 09/12/1988, Savelli, RV 180850).

Sul punto, la Corte di appello, con motivazione adeguata e diffusa, correttamente sostiene che l'evento, pure a volere prestare fede alla versione difensiva, ancorché non dimostrata e fondata sulle affermazioni dell'imputato, «non è il frutto dell'esistenza di circostanze anormali., ma il frutto di una banale disattenzione o di un movimento non controllato del piede destro, pienamente addebitabili a titolo di colpa all'imputato, che in occasione dell'incidente dimostrava comunque di essere in buone condizioni di salute e si assumeva consapevolmente la responsabilità del grave incidente, che deve quindi essere ascritto a una condotta palesemente colposa del guidatore...».

4.2. Quanto al motivo afferente al trattamento sanzionatorio - rilevato, peraltro, che il ricorrente stesso afferma che il primo Giudice ha individuato la pena base nei minimi edittali ed ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. -, giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al medesimo sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata si rivela incensurabile, laddove illustra compiutamente le ragioni, del tutto condivise, del Giudice di primo grado nella commisurazione della pena individuata nella sanzione minima, diminuita per le due circostanze attenuanti menzionate nella loro massima estensione e nell' assai contenuto aumento per il concorso formale di cui all'ultimo comma dell'art. 589- bis, rapportato alla gravità delle lesioni patite da [OSCURATO:PERSONA].

5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] pr 'zia Pica .2)a"":

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in esito a giudizio abbreviato dal Gup del Tribunale di Torino che lo dichiarava responsabile dei reati di omicidio e lesioni colpose stradale, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Il 13/06/2018, l'imputato, alla guida di una [OSCURATO:PERSONA], svoltando a sinistra in prossimità di un incrocio, investiva le sorelle Rita e [OSCURATO:PERSONA] le quali stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali con luce verde del semaforo. La prima subiva le lesioni descritte nel capo di imputazione; la seconda perdeva la vita. 3. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputato che solleva due motivi con cui rispettivamente deduce: 3.1. Erronea applicazione dell'art. 45 cod. pen. con riferimento alla ritenuta insussistenza, da parte della Corte territoriale, del caso fortuito e, comunque, difetto di motivazione sul punto. 3.2. Erronea applicazione degli artt. 81 cpv. e 133 cod. pen. e, comunque, difetto di motivazione con riferimento al mancato contenimento dell'aumento operato a titolo di continuazione. 4. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Esso, infatti, si sottrae al confronto puntuale - contenuto essenziale dell'atto di impugnazione - con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. 4.1. Quanto alla scriminante del caso fortuito, invocata dall'imputato, deve osservarsi che l'accadimento fortuito, per produrre l'effetto di escludere la punibilità dell'agente - sul comportamento del quale viene ad incidere -, deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa, non costituendo caso fortuito, tale da escludere la punibilità dell'agente, quello cui lo stesso abbia dato causa con la sua condotta negligente o imprudente (Sez. 4, n. 36883 del 14/07/2015, Procopio, Rv. 264416; Sez. 4, n. 6982 del 19/12/2012, dep. 2013, D'Amico, Rv. 254479). Ne consegue che in tutti i casi in cui l'agente abbia dato materialmente causa al fenomeno - solo, dunque, apparentemente fortuito - ovvero nei casi in cui, comunque, è possibile rinvenire un qualche legame di tipo psicologico tra il fortuito e il soggetto agente, (nel senso che l'accadimento, quand'anche eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l'agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito) non è possibile parlare propriamente di fortuito in senso giuridico (Sez. 4, n. 4220 del 09/12/1988, Savelli, RV 180850). Sul punto, la Corte di appello, con motivazione adeguata e diffusa, correttamente sostiene che l'evento, pure a volere prestare fede alla versione difensiva, ancorché non dimostrata e fondata sulle affermazioni dell'imputato, «non è il frutto dell'esistenza di circostanze anormali., ma il frutto di una banale disattenzione o di un movimento non controllato del piede destro, pienamente addebitabili a titolo di colpa all'imputato, che in occasione dell'incidente dimostrava comunque di essere in buone condizioni di salute e si assumeva consapevolmente la responsabilità del grave incidente, che deve quindi essere ascritto a una condotta palesemente colposa del guidatore...». 4.2. Quanto al motivo afferente al trattamento sanzionatorio - rilevato, peraltro, che il ricorrente stesso afferma che il primo Giudice ha individuato la pena base nei minimi edittali ed ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. -, giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al medesimo sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la sentenza impugnata si rivela incensurabile, laddove illustra compiutamente le ragioni, del tutto condivise, del Giudice di primo grado nella commisurazione della pena individuata nella sanzione minima, diminuita per le due circostanze attenuanti menzionate nella loro massima estensione e nell' assai contenuto aumento per il concorso formale di cui all'ultimo comma dell'art. 589- bis, rapportato alla gravità delle lesioni patite da [OSCURATO:PERSONA]. 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] pr 'zia Pica .2)a"":
Sentenza Cassazione n. 06642/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris