CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 30961/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullamento con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Genova [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il giudice del riesame dichiarava inammissibile per carenza di interesse l'istanza di dissequestro probatorio svolta dal medesimo in relazione alla convalida del sequestro della somma di danaro pari a euro 405,00, esalgereta=eanzdecterze=clid=31 - disposto nei suoi confronti, a seguitq_ di perquisizione personale, in data 04/11/2022. 1.1. In particolare, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in quanto il giudice di merito ha erroneamente ritenuto che la richiesta concernesse il sequestro di un involucro termosaldato contenente sostanza stupefacente, e non la somma di danaro di euro 405,00, e pertanto, ha ritenuto che la sostanza sequestrata non fosse restituibile e che non sussistesse interesse a ricorrere. 2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Costituisce ius receptum il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 23969). 1.1. Nel caso in disamina, a ragione il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in relazione alla sua istanza. Quantunque risultasse ben chiaro dalla richiesta di riesame svolta dal ricorrente che l'oggetto della reclamata restituzione fosse la somma di euro 405,00 trovata in suo possesso, il Tribunale circoscrive la motivazione alla cocaina attinta dalla misura reale, affermando la carenza di interesse alla richiesta, trattandosi di res ex se non restituibile in quanto di natura illecita, senza nulla argomentare in ordine alla somma di danaro. Vertendosi, nel caso di specie, in un'evidente omissione motivazionale, l'ordinanza impugnata deve essere conseguentemente annullata con rinvio al Tribunale di Genova che dovrà esaminare la relativa richiesta. PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Genova, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 28 febbraio 2023 Il con gliere estensore