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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04632/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Palermo rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui agli artt. 99, 110 cod.pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990 (illecita coltivazione di 646 piante di marijuana ed illecita detenzione di circa 12,9 Kg di marijuana).

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 73 d.P.R. n. 309/1990, 273 cod.proc.pen. e 47 I n. 354/1975.

Argomenta che il Tribunale avevano ritenuto che la presenza del ricorrente all'interno dell'area ove era stata rinvenuta la piantagione era da correlarsi ad una fattiva partecipazione all'illecito in ragione del tentativo di fuga posto in essere al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine, senza considerare che nessun atto di indagine potesse comprovare tale assunto; il ricorrente era stato osservato discutere con il figlio il 01/07/2021, in pieno giorno, nella zona antistante la piantagione ed in sede di interrogatorio di garanzia aveva chiarito che si era recato sul posto per problemi familiari riguardanti proprio il figlio e dopo aver ricevuto la notifica, in data 30.06.2021, del provvedimento di autorizzazione da parte del Magistrato di sorveglianza a recarsi presso il comune di Misilmeri; prima del 01/07/2021 il ricorrente non era mai stato notato all'interno del sito e, ancor meno, presso il comune di Misilmeri, in quanto non era autorizzato ad uscire fuori dal Comune di Palermo per essere sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va osservato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza. (Sez.

U, n. 11 del 21/04/1995 - dep. 01/08/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002).

La valutazione allo stato degli atti in ordine alla "colpevolezza" dell'indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l'adozione di un provvedimento de libertate, deve, quindi, condurre non all'unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell'incolpato, ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi.

Ed è stato precisato che, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma primo bis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell'art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.- che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi- come si desume dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (Sez.4, n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475; Sez.5, n.36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n.7793 del 05/02/2013, Rv.255053; Sez.4, n.18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n.26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n.22345 del 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n.53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n.6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172).

2. Va, poi, evidenziato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Rv.265244).

Alla Corte di legittimità spetta il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere «all'interno» del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate.

Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di contraddizioni ed illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez.4, n.26992 del 29/05/2013, Rv.255460).

La funzione di legittimità è, in definitiva, limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262).

3. Ribaditi tali principi, va evidenziato che, nella specie, nella motivazione della decisione impugnata vengono valutati, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, gli elementi di fatto emergenti dalla valutazione delle complessive risultanze istruttorie in relazione agli atti di indagine compiuti (verbale di arresto, esiti dell'attività di perquisizione e sequestro, stato dei luoghi teatro dei fatti) e ritenuti integranti la gravità indiziaria in relazione ai contestati reati di concorso nell'illecita coltivazione di piante di marijuana e nell'illecita detenzione di marijuana essiccata, in coerenza alla contestazione cautelare mossa (pag 2 e 3 della sentenza impugnata)..

4. Le censure mosse dal ricorrente si sostanziano in doglianze meramente contestative e prive di confronto critico con le argomentazioni del Tribunale e, in quanto dirette a sollecitare la rivalutazione del materiale probatorio, involgono anche rilievi in fatto che non possono trovare ingresso in sede di legittimità.

5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Palermo rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui agli artt. 99, 110 cod.pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990 (illecita coltivazione di 646 piante di marijuana ed illecita detenzione di circa 12,9 Kg di marijuana). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 73 d.P.R. n. 309/1990, 273 cod.proc.pen. e 47 I n. 354/1975. Argomenta che il Tribunale avevano ritenuto che la presenza del ricorrente all'interno dell'area ove era stata rinvenuta la piantagione era da correlarsi ad una fattiva partecipazione all'illecito in ragione del tentativo di fuga posto in essere al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine, senza considerare che nessun atto di indagine potesse comprovare tale assunto; il ricorrente era stato osservato discutere con il figlio il 01/07/2021, in pieno giorno, nella zona antistante la piantagione ed in sede di interrogatorio di garanzia aveva chiarito che si era recato sul posto per problemi familiari riguardanti proprio il figlio e dopo aver ricevuto la notifica, in data 30.06.2021, del provvedimento di autorizzazione da parte del Magistrato di sorveglianza a recarsi presso il comune di Misilmeri; prima del 01/07/2021 il ricorrente non era mai stato notato all'interno del sito e, ancor meno, presso il comune di Misilmeri, in quanto non era autorizzato ad uscire fuori dal Comune di Palermo per essere sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va osservato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza. (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995 - dep. 01/08/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002). La valutazione allo stato degli atti in ordine alla "colpevolezza" dell'indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l'adozione di un provvedimento de libertate, deve, quindi, condurre non all'unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell'incolpato, ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi. Ed è stato precisato che, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma primo bis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell'art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.- che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi- come si desume dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (Sez.4, n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475; Sez.5, n.36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n.7793 del 05/02/2013, Rv.255053; Sez.4, n.18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n.26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n.22345 del 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n.53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n.6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172). 2. Va, poi, evidenziato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Rv.265244). Alla Corte di legittimità spetta il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere «all'interno» del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di contraddizioni ed illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez.4, n.26992 del 29/05/2013, Rv.255460). La funzione di legittimità è, in definitiva, limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262). 3. Ribaditi tali principi, va evidenziato che, nella specie, nella motivazione della decisione impugnata vengono valutati, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, gli elementi di fatto emergenti dalla valutazione delle complessive risultanze istruttorie in relazione agli atti di indagine compiuti (verbale di arresto, esiti dell'attività di perquisizione e sequestro, stato dei luoghi teatro dei fatti) e ritenuti integranti la gravità indiziaria in relazione ai contestati reati di concorso nell'illecita coltivazione di piante di marijuana e nell'illecita detenzione di marijuana essiccata, in coerenza alla contestazione cautelare mossa (pag 2 e 3 della sentenza impugnata).. 4. Le censure mosse dal ricorrente si sostanziano in doglianze meramente contestative e prive di confronto critico con le argomentazioni del Tribunale e, in quanto dirette a sollecitare la rivalutazione del materiale probatorio, involgono anche rilievi in fatto che non possono trovare ingresso in sede di legittimità. 5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp
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