CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 luglio 1994
Cassazione n. 33506/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi - con il quale si censura la mancata riqualificazione del fatto nel reato di favoreggiamento ovvero di ricettazione - è manifestamente infondato avendo la Corte di appello correttamente configurato il fatto in termini di riciclaggio poiché le concrete modalità della condotta (apertura da parte di ciascun imputato di un conto corrente sul quale era confluito denaro provento di delitto) avevano ostacolato l'identificazione della provenienza illecita dello stesso; che tale costrutto argomentativo è conforme alle coordinate interpretative dettate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di configurazione del delitto di riciclaggio secondo cui integra tale illecito la messa a disposizione del proprio conto corrente consentendo - proprio come avvenuto nel caso di specie - il versamento sullo stesso di utilità provento di delitto e così ponendo in essere un' azione diretta ad ostacolare l'individuazione del profitto illecito conseguito dagli autori del delitto presupposto (Sez. 2, n. 19125 del 26/04/2023, Baldi, Rv. 284653; Sez. 2, n. 8793 del 14/02/2024, Ejokpaezi, Rv. 286052); il delitto di riciclaggio si differenzia, dunque, da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità a rendere difficoltosa l'identificazione della provenienza del bene ed altresì in relazione all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per ostacolarne l'identificazione, laddove la ricettazione è, invece, connotata dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto (Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giarné, Rv. 270302; Sez. 2, n. 50950 del 13/11/2013, Vinciguerra, Rv. 257982; Sez. 2, n. 48316 del 06/11/2015, Berlingeri, Rv. 265379; Sez. 6, n. 28715 del 15/02/2013, Alvaro, Rv. 257205); che il delitto di favoreggiamento reale è una figura criminosa sussidiaria rispetto a quella del riciclaggio di denaro di cui all'art. 648 bis cod. pen., ne consegue che, qualora sussistano gli estremi di questa seconda ipotesi delittuosa, come nella specie, deve essere esclusa la prima (Sez. 2, n. 43295 del 24/11/2020, Lombardo, Rv. 248949); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 81 cod. pen. laddove la Corte di appello ha configurato più reati di riciclaggio in concorso formale anziché un unico delitto, è manifestamente infondato alla luce della ricostruzione fattuale richiamata in sentenza da cui emerge che ciascun imputato aveva effettuato più accrediti di denaro sul conto corrente a sé intestato;ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M