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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06462/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N\NN N-'1 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo comune motivo dei ricorsi che deduce violazione di legge e vizi di motivazione anche con riferimento alla ritenuta responsabilità dei ricorrenti risulta riproduttivo di analoghe doglianze adeguatamente confutate dalla Corte di appello e declinato in fatto nella parte in cui tentano di accreditare una differente lettura dei dati processuali che i Giudici di merito hanno effettuato con pertinenti riferimenti in fatto ed in diritto attraverso il richiamo degli atti di indagine da cui emergeva la diretta visione delle condotte rispettivamente addebitate al Sileci e al Bronte da parte degli investigatori; rilevato che il secondo motivo attraverso cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in favore del Bronte, è egualmente riproduttiva di identica censura formulata in sede di gravame che la Corte di appello ha con coerenza confutato prendendo in esame la complessiva condotta contestata al ricorrente specie nella parte in cui la stessa ha interessato plurime ipotesi di cessione di un quantitativo di stupefacente non ridotto così da attentare in maniera non lieve al bene della salute; rilevato che anche in ordine alla censura rivolta alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione nella parte in cui ha valorizzato, oltre all'assenza di elementi positivi neppure prospettati, alla personalità del ricorrente con pertinente riferimento ai plurimi precedenti penali; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N\NN N-'1 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo comune motivo dei ricorsi che deduce violazione di legge e vizi di motivazione anche con riferimento alla ritenuta responsabilità dei ricorrenti risulta riproduttivo di analoghe doglianze adeguatamente confutate dalla Corte di appello e declinato in fatto nella parte in cui tentano di accreditare una differente lettura dei dati processuali che i Giudici di merito hanno effettuato con pertinenti riferimenti in fatto ed in diritto attraverso il richiamo degli atti di indagine da cui emergeva la diretta visione delle condotte rispettivamente addebitate al Sileci e al Bronte da parte degli investigatori; rilevato che il secondo motivo attraverso cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in favore del Bronte, è egualmente riproduttiva di identica censura formulata in sede di gravame che la Corte di appello ha con coerenza confutato prendendo in esame la complessiva condotta contestata al ricorrente specie nella parte in cui la stessa ha interessato plurime ipotesi di cessione di un quantitativo di stupefacente non ridotto così da attentare in maniera non lieve al bene della salute; rilevato che anche in ordine alla censura rivolta alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione nella parte in cui ha valorizzato, oltre all'assenza di elementi positivi neppure prospettati, alla personalità del ricorrente con pertinente riferimento ai plurimi precedenti penali; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 06462/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris