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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 10734/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6945-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' TARTAGLIA, 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584; - intimata - avverso la sentenza n. 2128/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 10/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. La "[OSCURATO:PERSONA] GmbH" (gia "[OSCURATO:PERSONA] GmbH") impugnava, con distinti ricorsi, due avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio dei Monopoli per la Puglia recuperava a tassazione a carico della contribuente , quale obbligato in solido, per il periodo 2009 , l'imposta unica sulle scommesse , ex art.1 del d.lvo 504/98 a seguito di accertamenti nei confronti degli obbligati principale, Quarta Damiano e [OSCURATO:PERSONA], titolari degli esercizi commerciali che effettuavano, in qualità di [OSCURATO:PERSONA] - CTD in favore della "[OSCURATO:PERSONA] GmbH" il servizio di raccolta scommesse in mancanza di autorizzazione. 2.[OSCURATO:PERSONA] di Bari, riuniti i ricorsi, li respingeva. 3.Sull'impugnazione della contribuente la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia rigettava l'appello ritenendo, sulla scorta delle argomentazioni svolte sentenza della Corte Costituzionale nr. 27/2018, l'operatività dell'imposta unica sulle scommesse nei confronti dei bookmakers aventi sede all'estero ed operanti al di fuori del sistema concessorio. 4 Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di tre motivi; l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli è rimasta intimata. 5 Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata Ric. 2020 n. 06945 sez.

MT - ud. 09-02-2022 -2- dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e /o falsa applicazione dell'art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504, secondo l'interpretazione autentica datane dall'art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, con riferimento alla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 14 febbraio 2018 n. 28, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente ritenuto che il bookmaker fosse soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse per le annualità anteriori all'anno 2011, essendo stata esclusa, per tale periodo, la responsabilità solidale del ricevitore operante per conto di soggetti privi di concessione.

2. Con il secondo motivo, viene dedotta violazione e /o falsa applicazione [dell'art. 1, comma 2, lett. b] della Legge 3 agosto 1998 n. 288, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; si sostiene che i giudici di seconde cure non hanno tenuto conto che, ai sensi della legge delega, l'imposta unica sulle scommesse si applicava soltanto alle scommesse accettate in Italia, non potendo estendere anche alle scommesse accettate all'estero.

3. Con il terzo motivo, la contribuente lamenta violazione e /o falsa applicazione degli artt. 52, 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere l'impugnata sentenza tenuto conto che l'art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504, secondo l'interpretazione datane dall'art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, produce un effetto Ric. 2020 n. 06945 sez.

MT - ud. 09-02-2022 -3- discriminatorio e viola il principio della libertà di circolazione dei servizi a discapito degli operatori esteri rispetto agli operatori nazionali. 2.AI fine della decisine della controversia deve disporsi l'acquisizione del fascicolo di merito.

PQM La Corte, rimette la causa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo di merito.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA].

M 9197G-31 Tu, WCSi ATA I ANCEILERik -1 0100, - 4 AP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6945-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' TARTAGLIA, 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584; - intimata - avverso la sentenza n. 2128/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 10/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La "[OSCURATO:PERSONA] GmbH" (gia "[OSCURATO:PERSONA] GmbH") impugnava, con distinti ricorsi, due avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio dei Monopoli per la Puglia recuperava a tassazione a carico della contribuente , quale obbligato in solido, per il periodo 2009 , l'imposta unica sulle scommesse , ex art.1 del d.lvo 504/98 a seguito di accertamenti nei confronti degli obbligati principale, Quarta Damiano e [OSCURATO:PERSONA], titolari degli esercizi commerciali che effettuavano, in qualità di [OSCURATO:PERSONA] - CTD in favore della "[OSCURATO:PERSONA] GmbH" il servizio di raccolta scommesse in mancanza di autorizzazione. 2.[OSCURATO:PERSONA] di Bari, riuniti i ricorsi, li respingeva. 3.Sull'impugnazione della contribuente la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia rigettava l'appello ritenendo, sulla scorta delle argomentazioni svolte sentenza della Corte Costituzionale nr. 27/2018, l'operatività dell'imposta unica sulle scommesse nei confronti dei bookmakers aventi sede all'estero ed operanti al di fuori del sistema concessorio. 4 Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di tre motivi; l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli è rimasta intimata. 5 Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata Ric. 2020 n. 06945 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e /o falsa applicazione dell'art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504, secondo l'interpretazione autentica datane dall'art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, con riferimento alla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 14 febbraio 2018 n. 28, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente ritenuto che il bookmaker fosse soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse per le annualità anteriori all'anno 2011, essendo stata esclusa, per tale periodo, la responsabilità solidale del ricevitore operante per conto di soggetti privi di concessione. 2. Con il secondo motivo, viene dedotta violazione e /o falsa applicazione [dell'art. 1, comma 2, lett. b] della Legge 3 agosto 1998 n. 288, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; si sostiene che i giudici di seconde cure non hanno tenuto conto che, ai sensi della legge delega, l'imposta unica sulle scommesse si applicava soltanto alle scommesse accettate in Italia, non potendo estendere anche alle scommesse accettate all'estero. 3. Con il terzo motivo, la contribuente lamenta violazione e /o falsa applicazione degli artt. 52, 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere l'impugnata sentenza tenuto conto che l'art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504, secondo l'interpretazione datane dall'art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, produce un effetto Ric. 2020 n. 06945 sez. MT - ud. 09-02-2022 -3- discriminatorio e viola il principio della libertà di circolazione dei servizi a discapito degli operatori esteri rispetto agli operatori nazionali. 2.AI fine della decisine della controversia deve disporsi l'acquisizione del fascicolo di merito. PQM La Corte, rimette la causa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo di merito. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. M 9197G-31 Tu, WCSi ATA I ANCEILERik -1 0100, - 4 AP
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