CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 07310/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 1255/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-Numero registro generale 1255/2022Numero sezionale 647/2025Numero di raccolta generale 7310/2026Data pubblicazione 26/03/2026avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania, NAPOLI n. 4576/2021depositata il 03/06/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appellodella contribuente con conferma della decisione di primo grado che avevarespinto il ricorso per l’avviso di accertamento IMU 2013, per immobili nondichiarati;2. ricorre per cassazione la contribuente con nove motivi di ricorso;con successiva memoria ha chiesto la sospensione del processo o ladichiarazione di estinzione per aver aderito alla rottamazione quater;3. resiste con controricorso il Comune di Pozzuoli che chiedepreliminarmente di dichiarare inammissibile il ricorso della contribuente perdifetto di specificità e autosufficienza; in subordine ha chiesto il rigetto delricorso in quanto infondato;4. la Procura generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], conconclusioni scritte, ribadite in udienza, ha chiesto il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare deve rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione diinammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ.proposta dal controricorrente.Il ricorso non può ritenersi ammissibile in quanto prospettasufficientemente le censure alla sentenza impugnata, con indicazione deifatti e delle norme ritenute violate.Numero registro generale 1255/2022Numero sezionale 647/2025Numero di raccolta generale 7310/2026Data pubblicazione 26/03/2026Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, aisensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito dispecificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenzaCEDU Succi e altri vs Italia del 28 ottobre 2021; vedi anche CEDU, PatricoloV/ Italia, del 23 maggio 2024 - non deve essere interpretato in modoeccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa deldiritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere diintegrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso,insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenutodegli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalatala loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Sez. U - , Ordinanza n.8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 - 01).Il ricorso contiene tutti gli elementi della fattispecie e le analisi in dirittodella questione controversa, in quanto richiama gli atti del processo e i fattiutili per la decisione.2. Con la memoria la contribuente ha prospettato la sua adesione allarottamazione quater di cui alla l. n. 197 del 2022, con il pagamento dellaprima rata scadente al 31 ottobre 2023; scadenza dell’ultima rata al 30novembre 2027.Per l’art. 12 bis d. l. n. 84 del 2025, convertito nella l. n. 108 del 2025il perfezionamento della procedura al solo fine della estinzione del giudiziopendente si realizza con la presentazione della dichiarazione di adesione,con la comunicazione dell’esito da parte della Riscossione e con ilpagamento della prima o unica rata delle somme dovute (vedi ord. n. 29574del 2025, Sez. Tributaria).L’intervento normativo dà riscontro all’orientamento di questa Cortesecondo cui «In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agentedella riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd.rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzionedel processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto inNumero registro generale 1255/2022Numero sezionale 647/2025Numero di raccolta generale 7310/2026Data pubblicazione 26/03/2026ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex legeesclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa dirottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersiavvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dallacomunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relativescadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati conriferimento alla procedura di definizione prescelta.» (Cass. civ., n. 24428dell’11 settembre 2024).3. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.4. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle solestatuizioni di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità oimprocedibilità dell'impugnazione (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 25485del 12 ottobre 2018).Numero registro generale 1255/2022Numero sezionale 647/2025Numero di raccolta generale 7310/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*ICI IMUGiacomo [OSCURATO:PERSONA] PresidenteACCERTAMENTOAngelo [OSCURATO:PERSONA]. RottamazioneUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] PUUgo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAlessio [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 1255/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-Numero registro generale 1255/2022Numero sezionale 647/2025Numero di raccolta generale 7310/2026Data pubblicazione 26/03/2026avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania, NAPOLI n. 4576/2021depositata il 03/06/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appellodella contribuente con conferma della decisione di primo grado che avevarespinto il ricorso per l’avviso di accertamento IMU 2013, per immobili nondichiarati;2. ricorre per cassazione la contribuente con nove motivi di ricorso;con successiva memoria ha chiesto la sospensione del processo o ladichiarazione di estinzione per aver aderito alla rottamazione quater;3. resiste con controricorso il Comune di Pozzuoli che chiedepreliminarmente di dichiarare inammissibile il ricorso della contribuente perdifetto di specificità e autosufficienza; in subordine ha chiesto il rigetto delricorso in quanto infondato;4. la Procura generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], conconclusioni scritte, ribadite in udienza, ha chiesto il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare deve rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione diinammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ.proposta dal controricorrente.Il ricorso non può ritenersi ammissibile in quanto prospettasufficientemente le censure alla sentenza impugnata, con indicazione deifatti e delle norme ritenute violate.Numero registro generale 1255/2022Numero sezionale 647/2025Numero di raccolta generale 7310/2026Data pubblicazione 26/03/2026Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, aisensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito dispecificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenzaCEDU Succi e altri vs Italia del 28 ottobre 2021; vedi anche CEDU, PatricoloV/ Italia, del 23 maggio 2024 - non deve essere interpretato in modoeccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa deldiritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere diintegrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso,insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenutodegli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalatala loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Sez. U - , Ordinanza n.8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 - 01).Il ricorso contiene tutti gli elementi della fattispecie e le analisi in dirittodella questione controversa, in quanto richiama gli atti del processo e i fattiutili per la decisione.2. Con la memoria la contribuente ha prospettato la sua adesione allarottamazione quater di cui alla l. n. 197 del 2022, con il pagamento dellaprima rata scadente al 31 ottobre 2023; scadenza dell’ultima rata al 30novembre 2027.Per l’art. 12 bis d. l. n. 84 del 2025, convertito nella l. n. 108 del 2025il perfezionamento della procedura al solo fine della estinzione del giudiziopendente si realizza con la presentazione della dichiarazione di adesione,con la comunicazione dell’esito da parte della Riscossione e con ilpagamento della prima o unica rata delle somme dovute (vedi ord. n. 29574del 2025, Sez. Tributaria).L’intervento normativo dà riscontro all’orientamento di questa Cortesecondo cui «In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agentedella riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd.rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzionedel processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto inNumero registro generale 1255/2022Numero sezionale 647/2025Numero di raccolta generale 7310/2026Data pubblicazione 26/03/2026ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex legeesclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa dirottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersiavvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dallacomunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relativescadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati conriferimento alla procedura di definizione prescelta.» (Cass. civ., n. 24428dell’11 settembre 2024).3. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.4. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle solestatuizioni di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità oimprocedibilità dell'impugnazione (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 25485del 12 ottobre 2018). P.Q.MDichiara l’estinzione;spese a carico di chi le ha anticipateCosì deciso in Roma, il 16/10/2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara l’estinzione;spese a carico di chi le ha anticipateCosì deciso in Roma, il 16/10/2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]