Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04093/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 013ZP56) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto: - il primo motivo, sull'accertamento di responsabilità per il reato dell'art. 4

I. 20 aprile 1975, n. 110, per cui il ricorrente è stato condannato, non evidenzia vizi nel percorso logico della sentenza impugnata, ma si limita a chiedere una rivalutazione delle evidenze probatorie, e della sufficienza o meno delle prove raccolte per giungere a condanna, il cui sindacato è precluso in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); - il secondo motivo, dedicato al rigetto delle attenuanti generiche, è inammissibile per difetto del requisito della specificità dei motivi di ricorso (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), in quanto non si confronta con il percorso logico della pronuncia impugnata, che ha negato al ricorrente le attenuanti in quanto il porto del coltello era avvenuto in un contesto di minaccia alla persona, circostanza su cui il ricorso non prende posizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 013ZP56) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto: - il primo motivo, sull'accertamento di responsabilità per il reato dell'art. 4 I. 20 aprile 1975, n. 110, per cui il ricorrente è stato condannato, non evidenzia vizi nel percorso logico della sentenza impugnata, ma si limita a chiedere una rivalutazione delle evidenze probatorie, e della sufficienza o meno delle prove raccolte per giungere a condanna, il cui sindacato è precluso in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); - il secondo motivo, dedicato al rigetto delle attenuanti generiche, è inammissibile per difetto del requisito della specificità dei motivi di ricorso (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), in quanto non si confronta con il percorso logico della pronuncia impugnata, che ha negato al ricorrente le attenuanti in quanto il porto del coltello era avvenuto in un contesto di minaccia alla persona, circostanza su cui il ricorso non prende posizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 ge
Sentenza Cassazione n. 04093/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris