CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 19685/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. (S.C.C.I.) s.p.a., rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 385/2020 della Corte di appello di Salerno depositata il 2 ottobre 2020. F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9431/2021 Numero sezionale 3072/2022 Numero di raccolta generale 19685/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte di appello di Salerno ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato prescritti i contributi dovuti dall’ing. [OSCURATO:PERSONA] a seguito di iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’attività professionale svolta negli anni 2008 e 2009; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S., attivata con richieste di pagamento ricevute dalla professionista in data 3 luglio 2014 e 30 giugno 2015, fosse prescritta per entrambe le annualità, in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che, nel caso in esame, scadeva il 16 giugno 2009 per l’annualità 2008 ed il 16 giugno 2010 per l’annualità 2009, non rientrando la professionista fra i soggetti cui trova applicazione il differimento previsto per i contribuenti soggetti alla disciplina degli studi di settore, infondato l’ulteriore rilievo dell’I.N.P.S. in ordine alla asserita sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, cod. civ., per l’incompleta dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all’omessa individuazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata, in quanto, la dolosa volontà del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva evincersi dalla sola mancata compilazione del cd. “quadro RR” del modello di dichiarazione dei redditi, risultando, nel contesto di specie, l’omissione di natura F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9431/2021 Numero sezionale 3072/2022 Numero di raccolta generale 19685/2022 colposa, frutto piuttosto delle incertezze e dei contrasti interpretativData pubblicazione 17/06/2022i in materia; 3. avverso tale pronuncia l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione unicamente con riferimento ai contributi relativi all’attività professionale svolta nell’anno 2009, deducendo un unico motivo di censura; 4. l’ing. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 1. con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 cod. civ., dell’art. 2, commi 26- 31, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18 del d.lgs. n. 241 del 1997, dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 e del d.P.C.M. 10 giugno 2010, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale attribuito rilievo al differimento del termine per effettuare il versamento dei contributi al 6 luglio 2010 disposto in favore di tutti «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62 bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze […]»; 2. il motivo è fondato nei termini che seguono, per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. L, 19/04/2021, n.F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9431/2021 Numero sezionale 3072/2022 Numero di raccolta generale 19685/2022 10273, nonché, più di recente, Cass. Sez, L. 08/11/2021, n. Data pubblicazione 17/06/202232467, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 3. in effetti, la Corte di appello ha dichiarato prescritti i contributi riferiti all’anno 2009 assumendo che il termine per il versamento degli stessi decorresse dal 16 giugno 2010, con conseguente maturazione della prescrizione alla data del 30 giugno 2015, allorché era stata ricevuta la richiesta di pagamento proveniente dall’I.N.P.S., senza considerare il predetto differimento del termine; 4. viceversa, questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L, 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L, 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123); 5. in particolare, come già osservato da Cass. Sez. L, n. 10273 del 2021, cit., occorre partire dall’assunto che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto l’obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9431/2021 Numero sezionale 3072/2022 Numero di raccolta generale 19685/2022 tributaria; pertanto, pur sorgendo il debito contributivo sulla base Data pubblicazione 17/06/2022 della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall’ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento, come si desume dall’art. 55 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. con modif. nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene, quindi, in rilievo l’art. 18, comma 4, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». Nel caso di specie, l’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. 10 giugno 2010, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] - Serie generale n. 141 del 19 giugno 2010, emanato giusta la previsione generale dell’art. 18 del d.lgs. n. 241 del 1997, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett.b);F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9431/2021 Numero sezionale 3072/2022 Numero di raccolta generale 19685/2022 6. pertanto, erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere Data pubblicazione 17/06/2022 il termine prescrizionale dal 16 giugno 2010, atteso che detto termine risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell’art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.C.M. cit., irrilevante all’uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l’avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così, fra altre, Cass. Sez. L, 6 ottobre 2020, n. 21472); 7. né può assumere rilievo quanto illustrato nel controricoricorso, ove si assume che la proroga non troverebbe applicazione all’ing. Atorino, in quanto in regime dei c.d. minimi, atteso che, giusta la lettera dell’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. cit., il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione, quale quello di cui all’art. 1, commi 96 ss., della legge n. 244 del 2007 (in tal senso, già Cass. Sez. L, n. 10273 del 2021, cit., cui va data continuità); 8. pertanto, non essendosi la Corte territoriale uniformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto con riferimento ai contributi relativi all’anno 2009, e la causa rinviata alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con riferimento ai contributi relativi all’anno 2009, e F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9431/2021 Numero sezionale 3072/2022 Numero di raccolta generale 19685/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c