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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 33757/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOirdato avviso alle arti; ( udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. AHMED [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 12.000 dì multa in relazione a ipotesi di detenzione, con finalità dì ces- sione, di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto in particolare alla mancata sussunzione nella fattispecie dell'art.73 comma 5 dPR 309/90. 3.I profili dì doglianza sopra richiamati sono improponibili in questa sede.

Va ricordato, in proposito, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica- bile ratíone temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità dì ri- correre per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo dì imputazione sez.2, 31.3.2021, PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.281116), ipotesi non ravvisabile nella specie.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 116.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOirdato avviso alle arti; ( udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. AHMED [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 12.000 dì multa in relazione a ipotesi di detenzione, con finalità dì ces- sione, di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto in particolare alla mancata sussunzione nella fattispecie dell'art.73 comma 5 dPR 309/90. 3.I profili dì doglianza sopra richiamati sono improponibili in questa sede. Va ricordato, in proposito, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica- bile ratíone temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità dì ri- correre per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo dì imputazione sez.2, 31.3.2021, PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.281116), ipotesi non ravvisabile nella specie. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 116.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 33757/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris