Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23972/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo .23 -Ltd.

C4-n' 4./.2,, - GLI( c-,0)149 1247. .1•n•n [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 10 luglio 2020 il GUP del Tribunale di Catania ha affermato, in rito abbreviato, la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla detenzione illecita di un fucile calibro 12 provento di furto avvenuto otto giorni prima (fucile rinvenuto in un armadio ubicato nella camera da letto del Puglisi), con annessa ricettazione dell'arma (fatto del 10 febbraio 2020).

Riunite le violazioni dal vincolo della continuazione e applicato l'aumento per la recidiva, la pena finale è stata determinata in quella di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. 1.1 La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 26 febbraio 2021 ha confermato la prima decisione.

Nella motivazione della sentenza vengono esaminate e disattese le censure proposte avverso la decisione di primo grado.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità per la detenzione dell'arma.

Secondo la difesa le decisioni di merito non hanno concretamente verificato il presupposto del funzionamento dell'arma, rinvenuta priva di munizionamento.

La risposta fornita sul punto dalla Corte di Appello sarebbe meramente apparente. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla conferma della condanna per il delitto di ricettazione.

La difesa ha prodotto nel corso del giudizio di secondo grado copia del decreto di rinvio a giudizio (immediato) del Puglisi per il furto dell'arma poi rinvenuta presso l'abitazione.

Il mantenimento della qualificazione del fatto in termini di ricettazione non è, pertanto, motivato in modo adeguato. 2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché in riferimento alla entità della sanzione.Non sono stati esplicitati, in tesi, i criteri che hanno determinato la quantficazione della sanzione né è stata offerta motivazione concreta al diniego delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, privi di adeguato confronto con le motivazioni espresse nelle due decisioni di merito. 3.1 Va premesso che con il ricorso sono stati, in sostanza, riproposti i motivi di appello, senza affrontare realmente le ragioni della decisione.

Tale modalità di formulazione del ricorso per cassazione è - di per sè - non consentita, posto che la riproposizione dei motivi di appello, prescindendo dai contenuti della decisione impugnata, finisce con il ricadere nel vizio di genericità, oltre che nella impropria richiesta, rivolta a questa Corte di legittimità, di rivalutazione di aspetti che attengono al merito (v. sul tema Sez.

VI n. 8700 del 21.1.2013, rv 254584; Sez.

IV n. 38202 del 7.7.2016, rv 267611).

In ogni caso, le risposte fornite in secondo grado risultano essere logiche, coerenti ed immuni da vizi in diritto.

Ciò perché, quanto al tema del funzionamento dell'arma (primo motivo) è del tutto logico affermare (come è avvenuto in sede di merito) che il solo dato dell'assenza di munizionamento non imponeva - a fronte di una constatazione obiettiva di buone condizioni dell'oggetto - ulteriori verifiche; così come la mera produzione del decreto di rinvio a giudizio - in assenza di dichiarazioni rese dal Puglisi o riferimenti a fonti di prova - non rappresentava (secondo motivo) un dato storico tale da imporre la modifica della qualificazione del fatto sub b.

Manifestamente infondata, inoltre, risulta essere la doglianza relativa alle modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio, trattandosi di punto della decisione affrontato in modo espresso e senza alcun vizio logico o in diritto nella decisione impugnata. 3.2 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo .23 -Ltd. C4-n' 4./.2,, - GLI( c-,0)149 1247. .1•n•n [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 10 luglio 2020 il GUP del Tribunale di Catania ha affermato, in rito abbreviato, la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla detenzione illecita di un fucile calibro 12 provento di furto avvenuto otto giorni prima (fucile rinvenuto in un armadio ubicato nella camera da letto del Puglisi), con annessa ricettazione dell'arma (fatto del 10 febbraio 2020). Riunite le violazioni dal vincolo della continuazione e applicato l'aumento per la recidiva, la pena finale è stata determinata in quella di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. 1.1 La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 26 febbraio 2021 ha confermato la prima decisione. Nella motivazione della sentenza vengono esaminate e disattese le censure proposte avverso la decisione di primo grado. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità per la detenzione dell'arma. Secondo la difesa le decisioni di merito non hanno concretamente verificato il presupposto del funzionamento dell'arma, rinvenuta priva di munizionamento. La risposta fornita sul punto dalla Corte di Appello sarebbe meramente apparente. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla conferma della condanna per il delitto di ricettazione. La difesa ha prodotto nel corso del giudizio di secondo grado copia del decreto di rinvio a giudizio (immediato) del Puglisi per il furto dell'arma poi rinvenuta presso l'abitazione. Il mantenimento della qualificazione del fatto in termini di ricettazione non è, pertanto, motivato in modo adeguato. 2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché in riferimento alla entità della sanzione.Non sono stati esplicitati, in tesi, i criteri che hanno determinato la quantficazione della sanzione né è stata offerta motivazione concreta al diniego delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, privi di adeguato confronto con le motivazioni espresse nelle due decisioni di merito. 3.1 Va premesso che con il ricorso sono stati, in sostanza, riproposti i motivi di appello, senza affrontare realmente le ragioni della decisione. Tale modalità di formulazione del ricorso per cassazione è - di per sè - non consentita, posto che la riproposizione dei motivi di appello, prescindendo dai contenuti della decisione impugnata, finisce con il ricadere nel vizio di genericità, oltre che nella impropria richiesta, rivolta a questa Corte di legittimità, di rivalutazione di aspetti che attengono al merito (v. sul tema Sez. VI n. 8700 del 21.1.2013, rv 254584; Sez. IV n. 38202 del 7.7.2016, rv 267611). In ogni caso, le risposte fornite in secondo grado risultano essere logiche, coerenti ed immuni da vizi in diritto. Ciò perché, quanto al tema del funzionamento dell'arma (primo motivo) è del tutto logico affermare (come è avvenuto in sede di merito) che il solo dato dell'assenza di munizionamento non imponeva - a fronte di una constatazione obiettiva di buone condizioni dell'oggetto - ulteriori verifiche; così come la mera produzione del decreto di rinvio a giudizio - in assenza di dichiarazioni rese dal Puglisi o riferimenti a fonti di prova - non rappresentava (secondo motivo) un dato storico tale da imporre la modifica della qualificazione del fatto sub b. Manifestamente infondata, inoltre, risulta essere la doglianza relativa alle modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio, trattandosi di punto della decisione affrontato in modo espresso e senza alcun vizio logico o in diritto nella decisione impugnata. 3.2 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così