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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2025

Cassazione n. 30748/2025

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 2 luglio 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Sciacca il 10 luglio 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 4.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 110 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 9 agosto 2015.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente richiamato (cfr. pag. 3-4 della sentenza impugnata) gli accertamenti dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], da cui è emerso che a [OSCURATO:PERSONA] era riconducibile lo stupefacente (tre panetti di hashish) rinvenuto sotto una pianta di cactus di una pubblica via, essendo stati a tal fine valorizzati e correlati tra loro i movimenti dell'imputato al cospetto della P.G. e i contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie del coimputato [OSCURATO:PERSONA], evidentemente finalizzati al recupero dei tre panetti di hashish lasciati in strada.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1'11 aprile 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 2 luglio 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Sciacca il 10 luglio 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 4.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 110 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 9 agosto 2015. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente richiamato (cfr. pag. 3-4 della sentenza impugnata) gli accertamenti dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], da cui è emerso che a [OSCURATO:PERSONA] era riconducibile lo stupefacente (tre panetti di hashish) rinvenuto sotto una pianta di cactus di una pubblica via, essendo stati a tal fine valorizzati e correlati tra loro i movimenti dell'imputato al cospetto della P.G. e i contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie del coimputato [OSCURATO:PERSONA], evidentemente finalizzati al recupero dei tre panetti di hashish lasciati in strada. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 aprile 2025.
Sentenza Cassazione n. 30748/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris