CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14387/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Rimini, quale giudice dell’esecuzione, harespinto la richiesta formulata nell’interesse del condannato XXXXXXXXXXXX diapplicazione della continuazione tra i delitti di tentata estorsione, commessa il 17/01/2024 edi rapina impropria, commessa il 23/1/2025, oggetto di due sentenze irrevocabili.2. Avverso la suindicata ordinanza ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXX, aministero del difensore di fiducia, articolato in unico motivo in cui lamenta violazione di leggeex art. 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen.Si sottolinea la condizione socio-economica del ricorrente, trascurata dal giudicedell’esecuzione, che legherebbe i due fatti di cui si chiede il riconoscimento in continuazionee si deduce che le dichiarazioni rese dall’imputato nel primo processo (richiamatenell’ordinanza impugnata) non potrebbero costituire il fondamento della decisione perchéespressione di un diritto intangibile a difendersi, scollegato dalla fase esecutiva.Si deduce che tutte le violazioni sono state commesse per procacciarsi le risorsenecessarie per la sopravvivenza, elemento quest’ultimo che giustifica il legame tra i dueepisodi delittuosi, confermando la presenza della preordinata programmazione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], conrequisitoria scritta del 12/12/2025, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché generico, rivalutativo e manifestamente infondato.2. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che iltrattamento più mite rispetto al cumulo materiale è giustificato dall'esistenza di unarappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almenonelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere unasuccessione di autonome risoluzioni criminose (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo,Rv. 270074-01; Sez. 1, n. 36882 del 15/10/2025, Urciolo non mass.; Sez. 2, n. 10033 del07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420-01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016,Esposti, Rv. 266413-01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896-01; Sez. 1, n. 8513del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809-01; Sez. l, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013,Daniele, Rv. 2551564-01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862-01; Sez.1, n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098-01).L’unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di piùviolazioni della legge penale, che siano già presenti nella mente del reo nella loro specificità;la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori chesiano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotteposte in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632).Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuirerilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendoinvece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti isuccessivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, dicarattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari,Rv. 267596).L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguitàspazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, lasuccessione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati edemerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quellocronologicamente anteriori (Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali, Rv. 254793).La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristicoelemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che connotail reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862-01), come pureun mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarno perconfigurare il “medesimo disegno criminoso” di cui all’art. 81 cpv. cod. pen., che chiede cheal momento della commissione del primo reato i successivi fossero stati programmatialmeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01).Le Sezioni Unite di questa Corte hanno poi ribadito che il riconoscimento dellacontinuazione necessita - anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processodi cognizione - di una approfondita verifica circa la sussistenza di concreti indicatori, qualil'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e delfatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine,valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, laddove i successivi reati risultinocomunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, cit.).La decisione del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamento dei fatti (Sez. 1, n. 44862 del 5/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01;Sez. 1, n. 44861 del 5/11/2008, non mass.; Sez. 1, n. 5518 del 30/1/1995, Montagna, Rv.200212; Sez. 5, n. 1060 del 7/5/1992, Rv. 189980-01; Sez. 1, n. 2229 del 7/7/1994,Caterino, Rv. 198420-01).Inoltre - a seguito della modifica operata sull'art. 671, comma 1, cod. proc. pen., adopera della legge 21 febbraio 2006, n. 49 - nel deliberare in ordine al riconoscimento dellacontinuazione, il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventivarisoluzione criminosa, tenendo conto se l'imputato, in concomitanza della relativacommissione, era tossicodipendente e se il suddetto stato abbia influito sulla commissionedelle condotte criminose, alla luce di specifici indicatori quali la distanza cronologica tra i fatticriminosi, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, latipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, le causali, lo stato di tempoe di luogo, la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.Non vi è chi non rilevi come la condizione di tossicodipendenza, sebbene non idonea adimostrare in modo assiomatico e presuntivo l’esistenza del medesimo disegno criminoso,possa comunque giustificarne il riconoscimento, con riferimento ai reati che appaianodipendenti e correlati a tale stato, a patto pur sempre che siano riscontrabili – nella concretafattispecie – le condizioni ulteriori postulate dall’istituto della continuazione (Sez. 1, n. 50716del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv.275420).La necessità di tale preventiva programmazione sussiste, come sopra chiarito, anche inpresenza della condizione di tossicodipendenza del soggetto: il giudice dell'esecuzione devetenere conto di tale condizione, onde verificare la plausibilità della sussistenza di unapreventiva programmazione unitaria; non può invece - in quanto la norma dell'art. 671 cod.proc. pen., così come modificata, non glielo consente - sostituire alla preventiva e unitariaprogrammazione dei reati lo "stile di vita" del soggetto tossicodipendente.In sostanza, la modifica dell'art. 671 cod. proc. pen. non ha affatto introdotto un "nuovo"concetto di continuazione per i tossicodipendenti: anche per tale categoria di autori di delitti,infatti, resta intonsa la necessità che i reati siano avvinti da un "medesimo disegnocriminoso", nel senso sopra enucleato (così, da ultimo, Sez. 1, n. 3949 del 07/01/2026,Catalano, non mass.).3. Tutto ciò premesso, la motivazione del provvedimento impugnato è adeguata econforme ai suesposti principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in materia e sisottrae ai denunciati vizi motivazionali.Il giudice dell'esecuzione ha dato puntualmente conto delle ragioni poste a fondamentodel diniego dell'istanza, nello specifico congruamente evidenziando la diversa genesi degliepisodi (il primo, legato ad una vicenda personale; il secondo, compiuto all’interno di unsupermercato, frutto di una scelta estemporanea), la loro distanza temporale (un anno) e ladiversità del luogo di consumazione, ritenendo perciò poco verosimile che l’istante già nelgennaio 2024 avesse programmato il proprio piano criminale ed essendo il fine diprocacciarsi il sostentamento l’antitesi dell’istituto di cui viene chiesta l’applicazione, mapiuttosto indicativo di quello stile di vita che ne vieta l’applicazione.Il ricorrente, nel censurare aspecificamente la motivazione dell’ordinanza impugnata,elude il nucleo centrale dei principi fin qui enunciati, ossia la necessità di una preventivaprogrammazione unitaria dei reati (sarebbe a dire, di una deliberazione precedente -quantomeno in linea generale - rispetto al primo dei reati per i quali si chiede ilriconoscimento del vincolo in executivis ex art. 671 cod. proc. pen.) ed elude, altresì, ilprincipio surrichiamato secondo il quale un mero programma di reperire denaro in modoillecito è un proposito generico che attiene al movente e non integra il “medesimo disegnocriminoso” di cui all’art. 81 cpv. cod. pen. (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, cit.),sicché le doglianze si rivelano fattuali, rivalutative e manifestamente infondate, anche nellaparte in cui, facendo leva sulla condizione socio-economica del ricorrente (che –asseritamente – legherebbe insieme i due fatti), pretenderebbe di obliterare l’accertamentosvolto in sede di cognizione che, di contro, è vincolante per il giudice dell’esecuzione, chenon può svolgere valutazioni con esso in contrasto.Invero, nella parte in cui il ricorrente sostiene che le dichiarazioni rese nel primoprocedimento – richiamate nell’ordinanza impugnata – non potrebbero costituire ilfondamento della decisione di rigetto agli effetti dell’art. 671 cod. proc. pen., non si confrontacon il principio secondo il quale, in tema di continuazione, il giudice dell'esecuzione non puòfondare il proprio giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti insentenze irrevocabili (ex multis, Sez. 5, n. 12788 del 24/01/2023, Bifone, Rv. 284264-01).Il giudice dell’esecuzione, in definitiva, ha esibito un apparato motivazionaleestremamente solido, congruente e privo del pur minimo spunto di contraddittorietà. Alcospetto di tale ineccepibile motivazione, la difesa non è riuscita a enucleare alcun tipo dinesso, fra i due episodi dei quali domandava l’unificazione in continuazione; in tal modo, nonè andata oltre una critica di tenore puramente avversativo e fattuale, oltre che priva dellareale prospettazione di vizi rilevanti nel giudizio di legittimità.Infine lo stato di tossicodipendenza - come sopra ampiamente chiarito - è statoadeguatamente considerato dal giudice dell’esecuzione, che non ha però ravvisato alcunelemento ulteriore, deponente per l’unicità del disegno criminoso.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremila - in favoredella Cassa delle ammende (non si ravvisano elementi per ritenere il ricorrente esente dacolpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicatoda Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.