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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 18 settembre 2025

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:839
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 8 ottobre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica in materia di immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 10, paragrafo 3, lettera a) – Diritto di un rifugiato al ricongiungimento familiare con i suoi genitori – Nozione di “minore non accompagnato” – Domanda di ricongiungimento familiare dei genitori con un rifugiato minorenne divenuto maggiorenne nel corso della procedura di asilo – Portata della sentenza del 12 aprile 2018, A e S (C‑550/16, EU:C:2018:248) – Termine ragionevole per presentare tale domanda – Dies a quo – Diritto al rispetto della vita privata o familiare – Interesse superiore del minore – Articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea » Nella causa C‑571/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’[OSCURATO:PERSONA]Brandenburg (Tribunale amministrativo superiore di Berlino-Brandeburgo, Germania), con decisione del 14 maggio 2024, pervenuta in cancelleria il 27 agosto 2024, nel procedimento YO, CT contro

[OSCURATO:PERSONA],

con l’intervento di: Kreis Bergstraße, LA CORTE (Quarta Sezione), composta da

I. Jarukaitis, presidente di sezione, R. Frendo, N. Jääskinen, M. Condinanzi (relatore) e A. Kornezov, giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: F. Cathagne, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 settembre 2025, considerate le osservazioni presentate: – per CT e YO, da A. Feßenbecker, Rechtsanwältin; – per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da J. Hottiaux e J. Vondung, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra YO e CT, cittadini siriani residenti in Turchia, e la [OSCURATO:PERSONA] (Repubblica federale di Germania) in merito al rigetto da parte di quest’ultima delle loro domande dirette ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare con il figlio, al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato in Germania.

Contesto normativo Diritto dell ’ Unione 3 Ai sensi dei considerando 2 e 8 della direttiva 2003/86: «(2) Le misure in materia di ricongiungimento familiare dovrebbero essere adottate in conformità con l’obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che è consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale.

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed i principi riconosciuti in particolare nell’articolo 8 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950] e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [(in prosieguo: la “Carta”)]. (…) (8) La situazione dei rifugiati richiede un’attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare.

In considerazione di ciò, occorre prevedere condizioni più favorevoli per l’esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare». 4 L’articolo 1 di tale direttiva stabilisce che: «Lo scopo della presente direttiva è quello di fissare le condizioni dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri». 5 Ai sensi dell’articolo 2, lettera f), di tale direttiva: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (…)

f) “minore non accompagnato”: il cittadino di paesi terzi o l’apolide d’età inferiore ai diciotto anni che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla legge o agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidato ad un tale adulto, o il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri». 6 L’articolo 4 della medesima direttiva prevede quanto segue: «1.

In virtù della presente direttiva e subordinatamente alle condizioni stabilite al capo IV e all’articolo 16, gli [OSCURATO:PERSONA] membri autorizzano l’ingresso e il soggiorno dei seguenti familiari: (…)

b) i figli minorenni del soggiornante e del coniuge (…) (…) I figli minorenni di cui al presente articolo devono avere un’età inferiore a quella in cui si diventa legalmente maggiorenni nello Stato membro interessato e non devono essere coniugati. (…)

2. In virtù della presente direttiva e fatto salvo il rispetto delle condizioni stabilite al capo IV, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono, per via legislativa o regolamentare, autorizzare l’ingresso e il soggiorno dei seguenti familiari:

a) gli ascendenti diretti di primo grado del soggiornante o del suo coniuge, quando sono a carico di questi ultimi e non dispongono di un adeguato sostegno familiare nel paese d’origine; (…)». 7 L’articolo 5 della direttiva 2003/86 così dispone: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri determinano se, per esercitare il diritto al ricongiungimento familiare, la domanda di ingresso e di soggiorno debba essere presentata alle autorità competenti dello Stato membro interessato dal soggiornante o dal familiare o dai familiari. (…)

5. Nell’esame della domanda, gli [OSCURATO:PERSONA] membri tengono nella dovuta considerazione l’interesse superiore dei minori». 8 L’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono chiedere alla persona che presenta la domanda di ricongiungimento familiare di dimostrare che il soggiornante dispone di un alloggio, di un’assicurazione contro le malattie e di risorse che soddisfino, rispettivamente, i requisiti elencati da tale disposizione. 9 L’articolo 10, paragrafo 3, di detta direttiva prevede quanto segue: «Se il rifugiato è un minore non accompagnato, gli [OSCURATO:PERSONA] membri:

a) autorizzano l’ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti di primo grado, senza applicare le condizioni previste all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a); (…)». 10 Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della medesima direttiva: «In deroga all’articolo 7, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non chiedono al rifugiato, ad un suo familiare o ai suoi familiari di fornire, in merito alle domande relative ai familiari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, la prova che il rifugiato soddisfa le condizioni stabilite nell’articolo

7. Fatti salvi gli obblighi internazionali, se il ricongiungimento familiare è possibile in un paese terzo con il quale il soggiornante/familiare ha legami particolari, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono chiedere la prova di cui al primo comma. [OSCURATO:PERSONA] membri possono chiedere che il rifugiato soddisfi le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, se la domanda di ricongiungimento familiare non è presentata entro tre mesi dalla concessione dello status di rifugiato». 11 L’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/86 così recita: «[OSCURATO:PERSONA] membri possono respingere la domanda d’ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare o, se del caso, ritirare o rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno di un familiare in uno dei casi seguenti:

a) qualora le condizioni fissate dalla presente direttiva non siano, o non siano più, soddisfatte. (…)».

Diritto tedesco 12 [OSCURATO:PERSONA] über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (legge in materia di soggiorno, lavoro e integrazione degli stranieri nel territorio federale) del 2004, nella sua versione pubblicata il 25 febbraio 2008 (BGBl. 2008 I, pag. 162), come modificata dalla legge dell’8 maggio 2024, (BGBl.

I, n. 152) (in prosieguo: l’«AufenthG»), all’articolo 6, paragrafo 3, prevede quanto segue: «Per soggiorni di lunga durata è obbligatorio un visto per il territorio federale (visto nazionale), rilasciato prima dell’ingresso.

Il rilascio è regolato dalle disposizioni vigenti relative al permesso di soggiorno a durata determinata, alla carta blu UE, al permesso per trasferimento intra-societario (ICT), al titolo di residenza permanente e al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (…)». 13 L’articolo 25 dell’AufenthG, intitolato «Soggiorno per motivi umanitari», al paragrafo 2 enuncia quanto segue: «Allo straniero dev’essere rilasciato un permesso di soggiorno a durata determinata se il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati, Germania] gli ha riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’Asylgesetz [legge sull’asilo] o la protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’Asylgesetz [legge sull’asilo]. (…)». 14 L’articolo 36 dell’AufenthG, intitolato «Ricongiungimento familiare dei genitori e di altri familiari», così dispone: «(1) (…) Un permesso di soggiorno a durata determinata è rilasciato ai genitori di un minore straniero titolare di un permesso di soggiorno a durata determinata ai sensi (…) dell’articolo 25, (…) paragrafo 2, (…) se nessun genitore avente l’affidamento del minore soggiorna nel territorio federale. (2) Agli altri familiari di uno straniero può essere rilasciato un permesso di soggiorno a durata determinata ai fini del ricongiungimento familiare se ciò è necessario per evitare difficoltà straordinarie. (…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 15 Il figlio dei ricorrenti nel procedimento principale, nato il 31 gennaio 1999, è entrato nel territorio tedesco il 6 agosto 2015, all’età di sedici anni.

Rappresentato da una tutrice, ha presentato una domanda di asilo il 3 giugno 2016, all’età di diciassette anni.

Con decisione del 15 maggio 2017, il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati, Germania) gli ha riconosciuto lo status di rifugiato.

A tale data egli aveva diciotto anni e tre mesi. 16 I ricorrenti nel procedimento principale fanno valere che, in un primo momento, essi non hanno presentato domanda di ricongiungimento familiare con il figlio, dal momento che quest’ultimo, nel corso della procedura di asilo e dopo che gli è stato riconosciuto lo status di rifugiato, era stato informato, a più riprese, dalla sua tutrice, dal suo avvocato, da diverse autorità competenti in materia di stranieri e da un’organizzazione di rifugiati, che, conformemente alla giurisprudenza del Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), il diritto dei genitori al ricongiungimento con il figlio riconosciuto come rifugiato, in forza dell’articolo 36, paragrafo 1, dell’AufenthG, terminava quando tale figlio raggiungeva la maggiore età (Bundesverwaltungsgericht, sentenza del 18 aprile 2013-10 C 9/12 – BVerwG: 2013: 180413U10C9.12.0, punti 17 e segg.). 17 Nella sentenza del 12 aprile 2018, A e S, (C‑550/16; in prosieguo: la «sentenza A e S», la Corte ha dichiarato che il combinato disposto degli articoli 2, parte iniziale e lettera f), e 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 va interpretato nel senso che rientra nella nozione di «minore», ai sensi di tale disposizione, un cittadino di paesi terzi o un apolide che aveva un’età inferiore ai diciotto anni al momento del suo ingresso nel territorio di uno Stato membro e della presentazione della sua domanda di asilo in tale Stato, ma che, nel corso della procedura di asilo, raggiunge la maggiore età e ottiene in seguito il riconoscimento dello status di rifugiato.

La Corte ha precisato, al punto 61 di tale sentenza, che, in una situazione del genere, la domanda di ricongiungimento familiare formulata sulla base di tale articolo 10, paragrafo 3, lettera a), deve essere presentata entro un «termine ragionevole», vale a dire, in linea di principio, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui al «minore» interessato è stato riconosciuto lo status di «rifugiato». 18 Dopo aver preso conoscenza di tale sentenza, il figlio dei ricorrenti nel procedimento principale ha chiesto, con lettera del 24 aprile 2018, all’autorità nazionale competente in materia di stranieri, all’ambasciata di Germania in Turchia e al consolato generale di Germania a Istanbul (Turchia) il rilascio di un permesso di soggiorno per i suoi genitori ai fini del ricongiungimento familiare.

Egli ha altresì presentato, a titolo conservativo, una domanda di restitutio in integrum per quanto riguarda il termine di tre mesi entro il quale, conformemente alla sentenza A e S, una domanda di ricongiungimento deve, in linea di principio, essere presentata. 19 Con lettera dell’11 luglio 2018, i ricorrenti nel procedimento principale hanno, dal canto loro, chiesto all’ambasciata di Germania ad Ankara (Turchia) e al consolato generale di Germania a Istanbul, il rilascio di visti per il ricongiungimento familiare.

Il 20 novembre 2018 essi si sono recati al consolato generale di Germania a Istanbul per depositare personalmente la loro domanda. 20 Con decisioni del 10 aprile 2019, detto consolato generale ha respinto tali domande con la motivazione che il diritto dei genitori di un rifugiato al ricongiungimento familiare esiste solo fino alla data in cui quest’ultimo abbia raggiunto la maggiore età e che, in ogni caso, i genitori non avevano presentato la loro domanda tempestivamente dopo che il figlio aveva ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato. 21 Il 14 agosto 2019 i ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto ricorso avverso tali decisioni dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania), che lo ha respinto con sentenza del 30 marzo 2021.

Tale giudice ha ritenuto che il diritto dei genitori al ricongiungimento familiare, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, dell’AufenthG, sia subordinato alla condizione che il figlio sia minorenne alla data di adozione della decisione amministrativa o della decisione giurisdizionale che statuisce nel merito.

Secondo detto giudice, tale disposizione nazionale non potrebbe essere letta diversamente nell’ambito di un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione.

Inoltre, i ricorrenti nel procedimento principale non potevano neppure aspirare al ricongiungimento familiare con il figlio sulla base dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86, dal momento che essi non avevano presentato la loro domanda entro il termine di tre mesi fissato, in linea di principio, dalla Corte nella sentenza A e S. Nulla giustificherebbe la proroga del termine o il differimento del dies a quo di quest’ultimo.

Lo stesso giudice ha precisato, da un lato, che una restitutio in integrum o una «tolleranza» fondata su un caso di forza maggiore non erano ipotizzabili nel caso di specie e, dall’altro, che una parte che si astenga volontariamente dall’agire in tempo utile per il motivo che ritiene che la sua domanda o il suo ricorso sarebbe destinato all’insuccesso non può invocare un motivo di impedimento ammissibile. 22 I ricorrenti nel procedimento principale hanno interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA]Brandenburg (Tribunale amministrativo superiore di Berlino-Brandeburgo, Germania), giudice del rinvio. 23 Tale giudice, seguendo gli argomenti dei ricorrenti nel procedimento principale, rileva che il mancato rispetto del termine di tre mesi risultante dalla sentenza A e S non può essere contestato a questi ultimi dal momento che, prima della pronuncia di tale sentenza, essi non potevano ragionevolmente attendersi che una domanda di ricongiungimento familiare fosse accolta.

Infatti, una siffatta domanda era, all’epoca, priva di qualsiasi prospettiva di successo alla luce della giurisprudenza del Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) nonché della prassi decisionale delle autorità tedesche che ne derivava e di cui i ricorrenti nel procedimento principale erano a conoscenza.

Inoltre, il rifugiato e i suoi genitori non potevano neppure essere a conoscenza, prima della pronuncia di detta sentenza, dell’esistenza di tale termine di tre mesi. 24 Pertanto, il giudice del rinvio ritiene che un siffatto termine non possa essere applicato, senza adeguamenti, in situazioni come quelle dei ricorrenti nel procedimento principale.

Esso si chiede, di conseguenza, se, in tali circostanze, occorra fissare il dies a quo di tale termine a una data diversa da quella della concessione dello status di rifugiato al minore soggiornante, come il 12 aprile 2018, data della pronuncia della sentenza A e S, o se possa essere applicato un termine più lungo.

Ritenendo, di conseguenza, possibili diverse soluzioni, tale giudice ritiene che sia necessario un chiarimento al riguardo da parte della Corte. 25 In tali circostanze, l’[OSCURATO:PERSONA]Brandenburg (Tribunale amministrativo superiore di Berlino-Brandeburgo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se si applichi [senza adeguamenti] il termine di tre mesi a decorrere dal riconoscimento dello status di rifugiato, che deve essere rispettato, secondo la sentenza [del 12 aprile 2018, A e S (C‑550/16, EU:C:2018:248)], per una domanda di ricongiungimento familiare presentata sulla base dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86, quando il soggiornante aveva meno di 18 anni al momento del suo ingresso nel territorio di uno Stato membro e della presentazione della sua domanda di asilo in tale Stato, ma raggiunge la maggiore età nel corso della procedura di asilo, anche se detto termine era già scaduto quando è stata pronunciata [tale sentenza], ma in base alla prassi delle autorità amministrative [nazionali] dell’epoca e alla giurisprudenza dei giudici di ultima istanza nel medesimo Stato membro, un rifugiato già maggiorenne non aveva la possibilità di presentare con successo una domanda di ricongiungimento familiare. 2) In caso di risposta negativa alla prima questione: se, in siffatte ipotesi, il termine inizi a decorrere solo in un momento successivo o se trovi in tal caso applicazione un termine più lungo».

Sulle questioni 26 Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 debba essere interpretato nel senso che, qualora un cittadino di un paese terzo, entrato in qualità di «minore non accompagnato» nel territorio di uno Stato membro, abbia raggiunto la maggiore età nel corso della procedura di esame della sua domanda di protezione internazionale e gli sia stato riconosciuto lo status di rifugiato in una data anteriore a quella della pronuncia della sentenza A e S, la domanda di ricongiungimento familiare dei suoi genitori deve, in linea di principio, essere presentata entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui al minore interessato è stato riconosciuto lo status di «rifugiato», come previsto in tale sentenza, in una situazione in cui, prima della pronuncia di detta sentenza, una siffatta domanda era, per un rifugiato divenuto maggiorenne, priva di qualsiasi prospettiva di successo, alla luce della giurisprudenza dei giudici di ultima istanza dello Stato membro interessato nonché della prassi decisionale delle autorità nazionali competenti. 27 Come risulta dal suo articolo 1, la direttiva 2003/86 persegue lo scopo di fissare le condizioni dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 28 A tale riguardo, come enuncia il considerando 8 di tale direttiva, essa prevede, per i rifugiati, condizioni più favorevoli per l’esercizio di tale diritto al ricongiungimento familiare, giacché la loro situazione richiede un’attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare. 29 Una di tali condizioni più favorevoli riguarda il ricongiungimento familiare con gli ascendenti diretti di primo grado del rifugiato.

Infatti, come già rilevato dalla Corte, mentre, in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/86, la possibilità di un simile ricongiungimento è, in linea di principio, lasciata alla discrezionalità di ciascuno Stato membro e sottoposta, in particolare, alla condizione che gli ascendenti diretti di primo grado siano a carico del soggiornante e che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel paese d’origine, l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), di detta direttiva prevede una deroga a tale principio in forza della quale i rifugiati minori non accompagnati hanno diritto a un tale ricongiungimento, il quale non è sottoposto né a un margine di discrezionalità da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri né alle condizioni stabilite al suddetto articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

Pertanto, detto articolo 10, paragrafo 3, lettera a), impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri un obbligo positivo preciso, cui corrisponde un diritto chiaramente definito, e mira specificamente a garantire una protezione rafforzata a favore dei rifugiati che hanno lo status di «minori non accompagnati». [v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2024, Landeshauptmann von Wien (Ricongiungimento familiare con un minore rifugiato) (C‑560/20, EU:C:2024:96, punti 33 e 52 nonché giurisprudenza citata]. 30 A tal proposito, al punto 64 della sentenza A e S, la Corte ha già dichiarato che il combinato disposto dell’articolo 2, parte inziale e lettera f), della direttiva 2003/86, che definisce la nozione di «minore non accompagnato», e dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva medesima, va interpretato nel senso che deve essere qualificato come «minore», ai sensi della prima di tali disposizioni, un cittadino di paesi terzi o un apolide che ha un’età inferiore ai diciotto anni al momento del suo ingresso nel territorio di uno Stato membro e della presentazione della sua domanda di asilo in tale Stato, ma che, nel corso della procedura di asilo, raggiunge la maggiore età e ottiene in seguito il riconoscimento dello status di rifugiato. 31 Infatti, far dipendere il diritto al ricongiungimento familiare di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 dal momento in cui l’autorità nazionale competente adotta formalmente la decisione con cui si riconosce lo status di «rifugiato» alla persona interessata e, dunque, dalla maggiore o minore celerità nel trattamento della domanda di protezione internazionale da parte di tale autorità comprometterebbe l’effetto utile di tale disposizione e contrasterebbe non solo con l’obiettivo della direttiva in parola, che è quello di favorire il ricongiungimento familiare e di concedere, a tale riguardo, una protezione particolare ai rifugiati, segnatamente ai minori non accompagnati, ma anche con i principi di parità di trattamento e di certezza del diritto (sentenza A e S, punto 55). 32 Per quanto riguarda il termine entro il quale deve essere presentata una domanda di ricongiungimento familiare con un soggiornante rifugiato minorenne, occorre rilevare che la direttiva 2003/86 non stabilisce espressamente fino a quale momento un rifugiato minorenne possa chiedere il beneficio del diritto al ricongiungimento familiare previsto al suo articolo 10, paragrafo 3, lettera a). 33 In tale contesto, la Corte, al punto 61 della sentenza A e S, ha ritenuto che, posto che sarebbe incompatibile con l’obiettivo dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 che un rifugiato, che aveva lo status di «minore non accompagnato» al momento della sua domanda di asilo ma che è diventato maggiorenne nel corso della procedura relativa a tale domanda, possa invocare il beneficio di tale disposizione «senza alcun limite temporale» al fine di ottenere un ricongiungimento familiare, la domanda di ricongiungimento familiare doveva essere presentata entro un termine ragionevole.

La Corte ha altresì considerato che, per determinare un tale termine ragionevole, la soluzione adottata dal legislatore dell’Unione nel contesto analogo dell’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, di tale direttiva ha valore indicativo, cosicché occorre ritenere che la domanda di ricongiungimento familiare formulata sulla base dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della suddetta direttiva debba, in linea di principio, in una situazione di tal genere, essere presentata entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui al minore interessato è stato riconosciuto lo status di «rifugiato». 34 Da tale sentenza risulta quindi, da un lato, che, in una situazione del genere, la domanda di ricongiungimento familiare deve essere presentata entro un «termine ragionevole» e che il dies a quo di tale termine è la data in cui lo status di rifugiato è stato riconosciuto al minore interessato.

Dall’altro lato, detto termine di tre mesi ha un «valore indicativo» al fine di determinare tale carattere ragionevole, cosicché una simile domanda deve, «in linea di principio», essere presentata entro un termine di tre mesi.

Tuttavia, ciò non esclude l’adeguamento di detto termine in situazioni particolari. 35 Infatti, occorre ricordare che il carattere ragionevole di un termine non può essere valutato facendo riferimento ad un limite massimo preciso, determinato astrattamente, bensì deve essere esaminato di volta in volta alla luce delle circostanze del caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./BEI, C‑334/12 RX-II, EU:C:2013:134, punti 29 e 33). 36 Nella fattispecie, i dubbi del giudice del rinvio sono legati alle circostanze particolari del procedimento principale, che consistono in particolare nel fatto che, da un lato, tale termine, in linea di principio, di tre mesi era già scaduto alla data della pronuncia della sentenza A e S, e, dall’altro, prima di tale pronuncia, una domanda di ricongiungimento familiare presentata dai genitori di un rifugiato divenuto maggiorenne nel corso dell’esame della sua domanda di asilo era priva di qualsiasi prospettiva di successo alla luce della giurisprudenza dei giudici di ultima istanza dello Stato membro interessato nonché della prassi decisionale delle autorità nazionali competenti. 37 Al riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, nell’attuazione del diritto dell’Unione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri rispettano i diritti, osservano i principi stabiliti dalla Carta e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all’Unione nei trattati. 38 Pertanto, conformemente a una giurisprudenza costante, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in particolare i loro organi giurisdizionali nonché le autorità nazionali competenti, sono tenuti non solo a interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione, ma anche a fare in modo di non basarsi su un’interpretazione di norme di diritto derivato che entri in conflitto con i diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2024, Landeshauptmann von Wien (Ricongiungimento familiare con un minore rifugiato),C‑560/20, EU:C:2024:96, punto 48 e giurisprudenza citata]. 39 Come già dichiarato dalla Corte le disposizioni della direttiva 2003/86 devono essere interpretate e applicate alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, come risulta del resto dai termini del considerando 2 e dell’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, che impongono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di esaminare le domande di ricongiungimento nell’interesse dei minori coinvolti e nell’ottica di favorire la vita familiare [sentenza del 30 gennaio 2024, Landeshauptmann von Wien (Ricongiungimento familiare con un minore rifugiato), C‑560/20, EU:C:2024:96, punto 50 nonché giurisprudenza citata]. 40 Ciò vale, in particolare, per l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86, il quale mira proprio a favorire il ricongiungimento dei rifugiati minori non accompagnati con i loro genitori, al fine di garantire una protezione rafforzata a tali minori a causa della loro specifica vulnerabilità, e riveste, di conseguenza, una particolare importanza per il rispetto effettivo dei diritti fondamentali sanciti dall’articolo 7 e dall’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta [v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2024, Landeshauptmann von Wien (Ricongiungimento familiare con un minore rifugiato), C‑560/20, EU:C:2024:96, punto 51]. 41 Di conseguenza, tenuto conto dell’importanza degli interessi in gioco e al fine di garantire il ricongiungimento dei rifugiati minori non accompagnati con i loro genitori, le autorità nazionali competenti e i giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri chiamati a pronunciarsi su una domanda di ricongiungimento familiare sono tenuti a prendere in considerazione tutte le circostanze proprie di ciascun caso, al fine di determinare se il termine entro il quale la domanda è stata presentata soddisfi il requisito della ragionevolezza.

In particolare, spetta loro valutare se una siffatta domanda, anche qualora sia stata presentata dopo la scadenza del termine, in linea di principio, di tre mesi a decorrere dalla data in cui al minore è stato riconosciuto lo status di «rifugiato», possa nondimeno essere considerata ricevibile tenuto conto di tutte le circostanze particolari invocate dal richiedente e che caratterizzano la controversia di cui sono investiti, in particolare dei motivi che hanno condotto al superamento di tale termine e della diligenza di cui il soggiornante o i suoi familiari hanno dato prova. 42 Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio, in primo luogo, prendere in considerazione la circostanza che i fatti di cui al procedimento principale sono anteriori alla pronuncia della sentenza A e S, nella quale la Corte ha dichiarato per la prima volta che una domanda di ricongiungimento familiare, presentata nella situazione in cui il soggiornante aveva la qualità di «minore non accompagnato» al momento della presentazione della sua domanda di asilo, ma era divenuto maggiorenne nel corso della procedura relativa a tale domanda, doveva essere presentata entro un termine ragionevole, vale a dire, in linea di principio, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui al minore è stato riconosciuto lo status di «rifugiato».

Infatti, prima della pronuncia di tale sentenza, né il soggiornante né i suoi genitori potevano essere a conoscenza dell’esistenza di un siffatto termine. 43 In secondo luogo, spetta a tale giudice tener conto del fatto che i genitori del soggiornante, che era minorenne al momento della presentazione della sua domanda di asilo, ma era diventato maggiorenne quando gli è stato riconosciuto lo status di rifugiato, non hanno presentato una domanda di ricongiungimento familiare immediatamente dopo tale riconoscimento per il motivo che quest’ultimo era stato informato in particolare dalle autorità nazionali competenti che una siffatta domanda in relazione a un minore divenuto maggiorenne nel corso della procedura di asilo era priva di qualsiasi prospettiva di successo alla luce della giurisprudenza dei giudici di ultima istanza tedeschi nonché della prassi decisionale di tali autorità, le quali del resto sono state confermate dal governo tedesco nel corso del procedimento nella presente causa. 44 In terzo luogo, spetta a detto giudice prendere in considerazione il fatto che il figlio dei ricorrenti nel procedimento principale ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per i suoi genitori ai fini del ricongiungimento familiare il 24 aprile 2018, ossia solo dodici giorni dopo la pronuncia della sentenza A e S. Una siffatta circostanza può costituire un indizio della diligenza di cui hanno dato prova tali ricorrenti ai fini dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare nonché della loro buona fede. 45 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che, qualora un cittadino di un paese terzo, entrato in qualità di «minore non accompagnato» nel territorio di uno Stato membro, abbia raggiunto la maggiore età nel corso della procedura di esame della sua domanda di protezione internazionale e gli sia stato riconosciuto lo status di rifugiato a una data anteriore a quella della pronuncia della sentenza A e S, la domanda di ricongiungimento familiare dei suoi genitori deve essere presentata entro un termine ragionevole a decorrere dalla data in cui al minore interessato è stata riconosciuta la qualità di «rifugiato».

Il carattere ragionevole di tale termine deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze proprie di ciascun caso di specie.

Sulle spese 46 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: L’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che: qualora un cittadino di un paese terzo, entrato in qualità di «minore non accompagnato» nel territorio di uno Stato membro, abbia raggiunto la maggiore età nel corso della procedura di esame della sua domanda di protezione internazionale e gli sia stato riconosciuto lo status di rifugiato a una data anteriore a quella della pronuncia della sentenza del 12 aprile 2018, A e S (C ‑ 550/16, EU:C:2018:248), la domanda di ricongiungimento familiare dei suoi genitori deve essere presentata entro un termine ragionevole a decorrere dalla data in cui al minore interessato è stata riconosciuta la qualità di «rifugiato».

Il carattere ragionevole di tale termine deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze proprie di ciascun caso di specie.

Firme * Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 8 ottobre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica in materia di immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 10, paragrafo 3, lettera a) – Diritto di un rifugiato al ricongiungimento familiare con i suoi genitori – Nozione di “minore non accompagnato” – Domanda di ricongiungimento familiare dei genitori con un rifugiato minorenne divenuto maggiorenne nel corso della procedura di asilo – Portata della sentenza del 12 aprile 2018, A e S (C‑550/16, EU:C:2018:248) – Termine ragionevole per presentare tale domanda – Dies a quo – Diritto al rispetto della vita privata o familiare – Interesse superiore del minore – Articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea » Nella causa C‑571/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’[OSCURATO:PERSONA]Brandenburg (Tribunale amministrativo superiore di Berlino-Brandeburgo, Germania), con decisione del 14 maggio 2024, pervenuta in cancelleria il 27 agosto 2024, nel procedimento YO, CT contro [OSCURATO:PERSONA], con l’intervento di: Kreis Bergstraße, LA CORTE (Quarta Sezione), composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, R. Frendo, N. Jääskinen, M. Condinanzi (relatore) e A. Kornezov, giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: F. Cathagne, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 settembre 2025, considerate le osservazioni presentate: –        per CT e YO, da A. Feßenbecker, Rechtsanwältin; –        per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti; –        per la Commissione europea, da J. Hottiaux e J. Vondung, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra YO e CT, cittadini siriani residenti in Turchia, e la [OSCURATO:PERSONA] (Repubblica federale di Germania) in merito al rigetto da parte di quest’ultima delle loro domande dirette ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare con il figlio, al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato in Germania. Contesto normativo Diritto dell ’ Unione 3 Ai sensi dei considerando 2 e 8 della direttiva 2003/86: «(2)      Le misure in materia di ricongiungimento familiare dovrebbero essere adottate in conformità con l’obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che è consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed i principi riconosciuti in particolare nell’articolo 8 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950] e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [(in prosieguo: la “Carta”)]. (…) (8)      La situazione dei rifugiati richiede un’attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare. In considerazione di ciò, occorre prevedere condizioni più favorevoli per l’esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare». 4 L’articolo 1 di tale direttiva stabilisce che: «Lo scopo della presente direttiva è quello di fissare le condizioni dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri». 5 Ai sensi dell’articolo 2, lettera f), di tale direttiva: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (…) f)      “minore non accompagnato”: il cittadino di paesi terzi o l’apolide d’età inferiore ai diciotto anni che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla legge o agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidato ad un tale adulto, o il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri». 6 L’articolo 4 della medesima direttiva prevede quanto segue: «1.      In virtù della presente direttiva e subordinatamente alle condizioni stabilite al capo IV e all’articolo 16, gli [OSCURATO:PERSONA] membri autorizzano l’ingresso e il soggiorno dei seguenti familiari: (…) b)      i figli minorenni del soggiornante e del coniuge (…) (…) I figli minorenni di cui al presente articolo devono avere un’età inferiore a quella in cui si diventa legalmente maggiorenni nello Stato membro interessato e non devono essere coniugati. (…) 2.      In virtù della presente direttiva e fatto salvo il rispetto delle condizioni stabilite al capo IV, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono, per via legislativa o regolamentare, autorizzare l’ingresso e il soggiorno dei seguenti familiari: a)      gli ascendenti diretti di primo grado del soggiornante o del suo coniuge, quando sono a carico di questi ultimi e non dispongono di un adeguato sostegno familiare nel paese d’origine; (…)». 7 L’articolo 5 della direttiva 2003/86 così dispone: «1.      [OSCURATO:PERSONA] membri determinano se, per esercitare il diritto al ricongiungimento familiare, la domanda di ingresso e di soggiorno debba essere presentata alle autorità competenti dello Stato membro interessato dal soggiornante o dal familiare o dai familiari. (…) 5.      Nell’esame della domanda, gli [OSCURATO:PERSONA] membri tengono nella dovuta considerazione l’interesse superiore dei minori». 8 L’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono chiedere alla persona che presenta la domanda di ricongiungimento familiare di dimostrare che il soggiornante dispone di un alloggio, di un’assicurazione contro le malattie e di risorse che soddisfino, rispettivamente, i requisiti elencati da tale disposizione. 9 L’articolo 10, paragrafo 3, di detta direttiva prevede quanto segue: «Se il rifugiato è un minore non accompagnato, gli [OSCURATO:PERSONA] membri: a)      autorizzano l’ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti di primo grado, senza applicare le condizioni previste all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a); (…)». 10 Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della medesima direttiva: «In deroga all’articolo 7, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non chiedono al rifugiato, ad un suo familiare o ai suoi familiari di fornire, in merito alle domande relative ai familiari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, la prova che il rifugiato soddisfa le condizioni stabilite nell’articolo 7. Fatti salvi gli obblighi internazionali, se il ricongiungimento familiare è possibile in un paese terzo con il quale il soggiornante/familiare ha legami particolari, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono chiedere la prova di cui al primo comma. [OSCURATO:PERSONA] membri possono chiedere che il rifugiato soddisfi le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, se la domanda di ricongiungimento familiare non è presentata entro tre mesi dalla concessione dello status di rifugiato». 11 L’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/86 così recita: «[OSCURATO:PERSONA] membri possono respingere la domanda d’ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare o, se del caso, ritirare o rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno di un familiare in uno dei casi seguenti: a)      qualora le condizioni fissate dalla presente direttiva non siano, o non siano più, soddisfatte. (…)». Diritto tedesco 12 [OSCURATO:PERSONA] über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (legge in materia di soggiorno, lavoro e integrazione degli stranieri nel territorio federale) del 2004, nella sua versione pubblicata il 25 febbraio 2008 (BGBl. 2008 I, pag. 162), come modificata dalla legge dell’8 maggio 2024, (BGBl. I, n. 152) (in prosieguo: l’«AufenthG»), all’articolo 6, paragrafo 3, prevede quanto segue: «Per soggiorni di lunga durata è obbligatorio un visto per il territorio federale (visto nazionale), rilasciato prima dell’ingresso. Il rilascio è regolato dalle disposizioni vigenti relative al permesso di soggiorno a durata determinata, alla carta blu UE, al permesso per trasferimento intra-societario (ICT), al titolo di residenza permanente e al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (…)». 13 L’articolo 25 dell’AufenthG, intitolato «Soggiorno per motivi umanitari», al paragrafo 2 enuncia quanto segue: «Allo straniero dev’essere rilasciato un permesso di soggiorno a durata determinata se il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati, Germania] gli ha riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’Asylgesetz [legge sull’asilo] o la protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’Asylgesetz [legge sull’asilo]. (…)». 14 L’articolo 36 dell’AufenthG, intitolato «Ricongiungimento familiare dei genitori e di altri familiari», così dispone: «(1)      (…) Un permesso di soggiorno a durata determinata è rilasciato ai genitori di un minore straniero titolare di un permesso di soggiorno a durata determinata ai sensi (…) dell’articolo 25, (…) paragrafo 2, (…) se nessun genitore avente l’affidamento del minore soggiorna nel territorio federale. (2)      Agli altri familiari di uno straniero può essere rilasciato un permesso di soggiorno a durata determinata ai fini del ricongiungimento familiare se ciò è necessario per evitare difficoltà straordinarie. (…)». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 15 Il figlio dei ricorrenti nel procedimento principale, nato il 31 gennaio 1999, è entrato nel territorio tedesco il 6 agosto 2015, all’età di sedici anni. Rappresentato da una tutrice, ha presentato una domanda di asilo il 3 giugno 2016, all’età di diciassette anni. Con decisione del 15 maggio 2017, il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati, Germania) gli ha riconosciuto lo status di rifugiato. A tale data egli aveva diciotto anni e tre mesi. 16 I ricorrenti nel procedimento principale fanno valere che, in un primo momento, essi non hanno presentato domanda di ricongiungimento familiare con il figlio, dal momento che quest’ultimo, nel corso della procedura di asilo e dopo che gli è stato riconosciuto lo status di rifugiato, era stato informato, a più riprese, dalla sua tutrice, dal suo avvocato, da diverse autorità competenti in materia di stranieri e da un’organizzazione di rifugiati, che, conformemente alla giurisprudenza del Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), il diritto dei genitori al ricongiungimento con il figlio riconosciuto come rifugiato, in forza dell’articolo 36, paragrafo 1, dell’AufenthG, terminava quando tale figlio raggiungeva la maggiore età (Bundesverwaltungsgericht, sentenza del 18 aprile 2013-10 C 9/12 – BVerwG: 2013: 180413U10C9.12.0, punti 17 e segg.). 17 Nella sentenza del 12 aprile 2018, A e S, (C‑550/16; in prosieguo: la «sentenza A e S», la Corte ha dichiarato che il combinato disposto degli articoli 2, parte iniziale e lettera f), e 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 va interpretato nel senso che rientra nella nozione di «minore», ai sensi di tale disposizione, un cittadino di paesi terzi o un apolide che aveva un’età inferiore ai diciotto anni al momento del suo ingresso nel territorio di uno Stato membro e della presentazione della sua domanda di asilo in tale Stato, ma che, nel corso della procedura di asilo, raggiunge la maggiore età e ottiene in seguito il riconoscimento dello status di rifugiato. La Corte ha precisato, al punto 61 di tale sentenza, che, in una situazione del genere, la domanda di ricongiungimento familiare formulata sulla base di tale articolo 10, paragrafo 3, lettera a), deve essere presentata entro un «termine ragionevole», vale a dire, in linea di principio, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui al «minore» interessato è stato riconosciuto lo status di «rifugiato». 18 Dopo aver preso conoscenza di tale sentenza, il figlio dei ricorrenti nel procedimento principale ha chiesto, con lettera del 24 aprile 2018, all’autorità nazionale competente in materia di stranieri, all’ambasciata di Germania in Turchia e al consolato generale di Germania a Istanbul (Turchia) il rilascio di un permesso di soggiorno per i suoi genitori ai fini del ricongiungimento familiare. Egli ha altresì presentato, a titolo conservativo, una domanda di restitutio in integrum per quanto riguarda il termine di tre mesi entro il quale, conformemente alla sentenza A e S, una domanda di ricongiungimento deve, in linea di principio, essere presentata. 19 Con lettera dell’11 luglio 2018, i ricorrenti nel procedimento principale hanno, dal canto loro, chiesto all’ambasciata di Germania ad Ankara (Turchia) e al consolato generale di Germania a Istanbul, il rilascio di visti per il ricongiungimento familiare. Il 20 novembre 2018 essi si sono recati al consolato generale di Germania a Istanbul per depositare personalmente la loro domanda. 20 Con decisioni del 10 aprile 2019, detto consolato generale ha respinto tali domande con la motivazione che il diritto dei genitori di un rifugiato al ricongiungimento familiare esiste solo fino alla data in cui quest’ultimo abbia raggiunto la maggiore età e che, in ogni caso, i genitori non avevano presentato la loro domanda tempestivamente dopo che il figlio aveva ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato. 21 Il 14 agosto 2019 i ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto ricorso avverso tali decisioni dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania), che lo ha respinto con sentenza del 30 marzo 2021. Tale giudice ha ritenuto che il diritto dei genitori al ricongiungimento familiare, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, dell’AufenthG, sia subordinato alla condizione che il figlio sia minorenne alla data di adozione della decisione amministrativa o della decisione giurisdizionale che statuisce nel merito. Secondo detto giudice, tale disposizione nazionale non potrebbe essere letta diversamente nell’ambito di un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione. Inoltre, i ricorrenti nel procedimento principale non potevano neppure aspirare al ricongiungimento familiare con il figlio sulla base dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86, dal momento che essi non avevano presentato la loro domanda entro il termine di tre mesi fissato, in linea di principio, dalla Corte nella sentenza A e S. Nulla giustificherebbe la proroga del termine o il differimento del dies a quo di quest’ultimo. Lo stesso giudice ha precisato, da un lato, che una restitutio in integrum o una «tolleranza» fondata su un caso di forza maggiore non erano ipotizzabili nel caso di specie e, dall’altro, che una parte che si astenga volontariamente dall’agire in tempo utile per il motivo che ritiene che la sua domanda o il suo ricorso sarebbe destinato all’insuccesso non può invocare un motivo di impedimento ammissibile. 22 I ricorrenti nel procedimento principale hanno interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA]Brandenburg (Tribunale amministrativo superiore di Berlino-Brandeburgo, Germania), giudice del rinvio. 23 Tale giudice, seguendo gli argomenti dei ricorrenti nel procedimento principale, rileva che il mancato rispetto del termine di tre mesi risultante dalla sentenza A e S non può essere contestato a questi ultimi dal momento che, prima della pronuncia di tale sentenza, essi non potevano ragionevolmente attendersi che una domanda di ricongiungimento familiare fosse accolta. Infatti, una siffatta domanda era, all’epoca, priva di qualsiasi prospettiva di successo alla luce della giurisprudenza del Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) nonché della prassi decisionale delle autorità tedesche che ne derivava e di cui i ricorrenti nel procedimento principale erano a conoscenza. Inoltre, il rifugiato e i suoi genitori non potevano neppure essere a conoscenza, prima della pronuncia di detta sentenza, dell’esistenza di tale termine di tre mesi. 24 Pertanto, il giudice del rinvio ritiene che un siffatto termine non possa essere applicato, senza adeguamenti, in situazioni come quelle dei ricorrenti nel procedimento principale. Esso si chiede, di conseguenza, se, in tali circostanze, occorra fissare il dies a quo di tale termine a una data diversa da quella della concessione dello status di rifugiato al minore soggiornante, come il 12 aprile 2018, data della pronuncia della sentenza A e S, o se possa essere applicato un termine più lungo. Ritenendo, di conseguenza, possibili diverse soluzioni, tale giudice ritiene che sia necessario un chiarimento al riguardo da parte della Corte. 25 In tali circostanze, l’[OSCURATO:PERSONA]Brandenburg (Tribunale amministrativo superiore di Berlino-Brandeburgo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se si applichi [senza adeguamenti] il termine di tre mesi a decorrere dal riconoscimento dello status di rifugiato, che deve essere rispettato, secondo la sentenza [del 12 aprile 2018, A e S (C‑550/16, EU:C:2018:248)], per una domanda di ricongiungimento familiare presentata sulla base dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86, quando il soggiornante aveva meno di 18 anni al momento del suo ingresso nel territorio di uno Stato membro e della presentazione della sua domanda di asilo in tale Stato, ma raggiunge la maggiore età nel corso della procedura di asilo, anche se detto termine era già scaduto quando è stata pronunciata [tale sentenza], ma in base alla prassi delle autorità amministrative [nazionali] dell’epoca e alla giurisprudenza dei giudici di ultima istanza nel medesimo Stato membro, un rifugiato già maggiorenne non aveva la possibilità di presentare con successo una domanda di ricongiungimento familiare. 2)      In caso di risposta negativa alla prima questione: se, in siffatte ipotesi, il termine inizi a decorrere solo in un momento successivo o se trovi in tal caso applicazione un termine più lungo». Sulle questioni 26 Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 debba essere interpretato nel senso che, qualora un cittadino di un paese terzo, entrato in qualità di «minore non accompagnato» nel territorio di uno Stato membro, abbia raggiunto la maggiore età nel corso della procedura di esame della sua domanda di protezione internazionale e gli sia stato riconosciuto lo status di rifugiato in una data anteriore a quella della pronuncia della sentenza A e S, la domanda di ricongiungimento familiare dei suoi genitori deve, in linea di principio, essere presentata entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui al minore interessato è stato riconosciuto lo status di «rifugiato», come previsto in tale sentenza, in una situazione in cui, prima della pronuncia di detta sentenza, una siffatta domanda era, per un rifugiato divenuto maggiorenne, priva di qualsiasi prospettiva di successo, alla luce della giurisprudenza dei giudici di ultima istanza dello Stato membro interessato nonché della prassi decisionale delle autorità nazionali competenti. 27 Come risulta dal suo articolo 1, la direttiva 2003/86 persegue lo scopo di fissare le condizioni dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 28 A tale riguardo, come enuncia il considerando 8 di tale direttiva, essa prevede, per i rifugiati, condizioni più favorevoli per l’esercizio di tale diritto al ricongiungimento familiare, giacché la loro situazione richiede un’attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare. 29 Una di tali condizioni più favorevoli riguarda il ricongiungimento familiare con gli ascendenti diretti di primo grado del rifugiato. Infatti, come già rilevato dalla Corte, mentre, in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/86, la possibilità di un simile ricongiungimento è, in linea di principio, lasciata alla discrezionalità di ciascuno Stato membro e sottoposta, in particolare, alla condizione che gli ascendenti diretti di primo grado siano a carico del soggiornante e che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel paese d’origine, l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), di detta direttiva prevede una deroga a tale principio in forza della quale i rifugiati minori non accompagnati hanno diritto a un tale ricongiungimento, il quale non è sottoposto né a un margine di discrezionalità da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri né alle condizioni stabilite al suddetto articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Pertanto, detto articolo 10, paragrafo 3, lettera a), impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri un obbligo positivo preciso, cui corrisponde un diritto chiaramente definito, e mira specificamente a garantire una protezione rafforzata a favore dei rifugiati che hanno lo status di «minori non accompagnati». [v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2024, Landeshauptmann von Wien (Ricongiungimento familiare con un minore rifugiato) (C‑560/20, EU:C:2024:96, punti 33 e 52 nonché giurisprudenza citata]. 30 A tal proposito, al punto 64 della sentenza A e S, la Corte ha già dichiarato che il combinato disposto dell’articolo 2, parte inziale e lettera f), della direttiva 2003/86, che definisce la nozione di «minore non accompagnato», e dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva medesima, va interpretato nel senso che deve essere qualificato come «minore», ai sensi della prima di tali disposizioni, un cittadino di paesi terzi o un apolide che ha un’età inferiore ai diciotto anni al momento del suo ingresso nel territorio di uno Stato membro e della presentazione della sua domanda di asilo in tale Stato, ma che, nel corso della procedura di asilo, raggiunge la maggiore età e ottiene in seguito il riconoscimento dello status di rifugiato. 31 Infatti, far dipendere il diritto al ricongiungimento familiare di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 dal momento in cui l’autorità nazionale competente adotta formalmente la decisione con cui si riconosce lo status di «rifugiato» alla persona interessata e, dunque, dalla maggiore o minore celerità nel trattamento della domanda di protezione internazionale da parte di tale autorità comprometterebbe l’effetto utile di tale disposizione e contrasterebbe non solo con l’obiettivo della direttiva in parola, che è quello di favorire il ricongiungimento familiare e di concedere, a tale riguardo, una protezione particolare ai rifugiati, segnatamente ai minori non accompagnati, ma anche con i principi di parità di trattamento e di certezza del diritto (sentenza A e S, punto 55). 32 Per quanto riguarda il termine entro il quale deve essere presentata una domanda di ricongiungimento familiare con un soggiornante rifugiato minorenne, occorre rilevare che la direttiva 2003/86 non stabilisce espressamente fino a quale momento un rifugiato minorenne possa chiedere il beneficio del diritto al ricongiungimento familiare previsto al suo articolo 10, paragrafo 3, lettera a). 33 In tale contesto, la Corte, al punto 61 della sentenza A e S, ha ritenuto che, posto che sarebbe incompatibile con l’obiettivo dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 che un rifugiato, che aveva lo status di «minore non accompagnato» al momento della sua domanda di asilo ma che è diventato maggiorenne nel corso della procedura relativa a tale domanda, possa invocare il beneficio di tale disposizione «senza alcun limite temporale» al fine di ottenere un ricongiungimento familiare, la domanda di ricongiungimento familiare doveva essere presentata entro un termine ragionevole. La Corte ha altresì considerato che, per determinare un tale termine ragionevole, la soluzione adottata dal legislatore dell’Unione nel contesto analogo dell’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, di tale direttiva ha valore indicativo, cosicché occorre ritenere che la domanda di ricongiungimento familiare formulata sulla base dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della suddetta direttiva debba, in linea di principio, in una situazione di tal genere, essere presentata entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui al minore interessato è stato riconosciuto lo status di «rifugiato». 34 Da tale sentenza risulta quindi, da un lato, che, in una situazione del genere, la domanda di ricongiungimento familiare deve essere presentata entro un «termine ragionevole» e che il dies a quo di tale termine è la data in cui lo status di rifugiato è stato riconosciuto al minore interessato. Dall’altro lato, detto termine di tre mesi ha un «valore indicativo» al fine di determinare tale carattere ragionevole, cosicché una simile domanda deve, «in linea di principio», essere presentata entro un termine di tre mesi. Tuttavia, ciò non esclude l’adeguamento di detto termine in situazioni particolari. 35 Infatti, occorre ricordare che il carattere ragionevole di un termine non può essere valutato facendo riferimento ad un limite massimo preciso, determinato astrattamente, bensì deve essere esaminato di volta in volta alla luce delle circostanze del caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./BEI, C‑334/12 RX-II, EU:C:2013:134, punti 29 e 33). 36 Nella fattispecie, i dubbi del giudice del rinvio sono legati alle circostanze particolari del procedimento principale, che consistono in particolare nel fatto che, da un lato, tale termine, in linea di principio, di tre mesi era già scaduto alla data della pronuncia della sentenza A e S, e, dall’altro, prima di tale pronuncia, una domanda di ricongiungimento familiare presentata dai genitori di un rifugiato divenuto maggiorenne nel corso dell’esame della sua domanda di asilo era priva di qualsiasi prospettiva di successo alla luce della giurisprudenza dei giudici di ultima istanza dello Stato membro interessato nonché della prassi decisionale delle autorità nazionali competenti. 37 Al riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, nell’attuazione del diritto dell’Unione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri rispettano i diritti, osservano i principi stabiliti dalla Carta e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all’Unione nei trattati. 38 Pertanto, conformemente a una giurisprudenza costante, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in particolare i loro organi giurisdizionali nonché le autorità nazionali competenti, sono tenuti non solo a interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione, ma anche a fare in modo di non basarsi su un’interpretazione di norme di diritto derivato che entri in conflitto con i diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2024, Landeshauptmann von Wien (Ricongiungimento familiare con un minore rifugiato),C‑560/20, EU:C:2024:96, punto 48 e giurisprudenza citata]. 39 Come già dichiarato dalla Corte le disposizioni della direttiva 2003/86 devono essere interpretate e applicate alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, come risulta del resto dai termini del considerando 2 e dell’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, che impongono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di esaminare le domande di ricongiungimento nell’interesse dei minori coinvolti e nell’ottica di favorire la vita familiare [sentenza del 30 gennaio 2024, Landeshauptmann von Wien (Ricongiungimento familiare con un minore rifugiato), C‑560/20, EU:C:2024:96, punto 50 nonché giurisprudenza citata]. 40 Ciò vale, in particolare, per l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86, il quale mira proprio a favorire il ricongiungimento dei rifugiati minori non accompagnati con i loro genitori, al fine di garantire una protezione rafforzata a tali minori a causa della loro specifica vulnerabilità, e riveste, di conseguenza, una particolare importanza per il rispetto effettivo dei diritti fondamentali sanciti dall’articolo 7 e dall’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta [v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2024, Landeshauptmann von Wien (Ricongiungimento familiare con un minore rifugiato), C‑560/20, EU:C:2024:96, punto 51]. 41 Di conseguenza, tenuto conto dell’importanza degli interessi in gioco e al fine di garantire il ricongiungimento dei rifugiati minori non accompagnati con i loro genitori, le autorità nazionali competenti e i giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri chiamati a pronunciarsi su una domanda di ricongiungimento familiare sono tenuti a prendere in considerazione tutte le circostanze proprie di ciascun caso, al fine di determinare se il termine entro il quale la domanda è stata presentata soddisfi il requisito della ragionevolezza. In particolare, spetta loro valutare se una siffatta domanda, anche qualora sia stata presentata dopo la scadenza del termine, in linea di principio, di tre mesi a decorrere dalla data in cui al minore è stato riconosciuto lo status di «rifugiato», possa nondimeno essere considerata ricevibile tenuto conto di tutte le circostanze particolari invocate dal richiedente e che caratterizzano la controversia di cui sono investiti, in particolare dei motivi che hanno condotto al superamento di tale termine e della diligenza di cui il soggiornante o i suoi familiari hanno dato prova. 42 Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio, in primo luogo, prendere in considerazione la circostanza che i fatti di cui al procedimento principale sono anteriori alla pronuncia della sentenza A e S, nella quale la Corte ha dichiarato per la prima volta che una domanda di ricongiungimento familiare, presentata nella situazione in cui il soggiornante aveva la qualità di «minore non accompagnato» al momento della presentazione della sua domanda di asilo, ma era divenuto maggiorenne nel corso della procedura relativa a tale domanda, doveva essere presentata entro un termine ragionevole, vale a dire, in linea di principio, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui al minore è stato riconosciuto lo status di «rifugiato». Infatti, prima della pronuncia di tale sentenza, né il soggiornante né i suoi genitori potevano essere a conoscenza dell’esistenza di un siffatto termine. 43 In secondo luogo, spetta a tale giudice tener conto del fatto che i genitori del soggiornante, che era minorenne al momento della presentazione della sua domanda di asilo, ma era diventato maggiorenne quando gli è stato riconosciuto lo status di rifugiato, non hanno presentato una domanda di ricongiungimento familiare immediatamente dopo tale riconoscimento per il motivo che quest’ultimo era stato informato in particolare dalle autorità nazionali competenti che una siffatta domanda in relazione a un minore divenuto maggiorenne nel corso della procedura di asilo era priva di qualsiasi prospettiva di successo alla luce della giurisprudenza dei giudici di ultima istanza tedeschi nonché della prassi decisionale di tali autorità, le quali del resto sono state confermate dal governo tedesco nel corso del procedimento nella presente causa. 44 In terzo luogo, spetta a detto giudice prendere in considerazione il fatto che il figlio dei ricorrenti nel procedimento principale ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per i suoi genitori ai fini del ricongiungimento familiare il 24 aprile 2018, ossia solo dodici giorni dopo la pronuncia della sentenza A e S. Una siffatta circostanza può costituire un indizio della diligenza di cui hanno dato prova tali ricorrenti ai fini dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare nonché della loro buona fede. 45 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che, qualora un cittadino di un paese terzo, entrato in qualità di «minore non accompagnato» nel territorio di uno Stato membro, abbia raggiunto la maggiore età nel corso della procedura di esame della sua domanda di protezione internazionale e gli sia stato riconosciuto lo status di rifugiato a una data anteriore a quella della pronuncia della sentenza A e S, la domanda di ricongiungimento familiare dei suoi genitori deve essere presentata entro un termine ragionevole a decorrere dalla data in cui al minore interessato è stata riconosciuta la qualità di «rifugiato». Il carattere ragionevole di tale termine deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze proprie di ciascun caso di specie. Sulle spese 46 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: L’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che: qualora un cittadino di un paese terzo, entrato in qualità di «minore non accompagnato» nel territorio di uno Stato membro, abbia raggiunto la maggiore età nel corso della procedura di esame della sua domanda di protezione internazionale e gli sia stato riconosciuto lo status di rifugiato a una data anteriore a quella della pronuncia della sentenza del 12 aprile 2018, A e S (C ‑ 550/16, EU:C:2018:248), la domanda di ricongiungimento familiare dei suoi genitori deve essere presentata entro un termine ragionevole a decorrere dalla data in cui al minore interessato è stata riconosciuta la qualità di «rifugiato». Il carattere ragionevole di tale termine deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze proprie di ciascun caso di specie. Firme * Lingua processuale: il tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris