CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45722/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], (1.:eotuìo ritenuto che l'unico motivo cui è affidatOrche deduce il vizio motivazionale in relazione agli aumenti di pena effettuati per la continuazione, è generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, in quanto non indica le ragioni per le quali gli aumenti di pena sarebbero eccessivi, specie se si tien conto che la Corte territoriale ha determinato la pena per il reato più grave di cui al capo C) nel minimo edittale della pena detentiva, operando poi aumenti contenuti per la continuazione con i reati di cui ai capi A), D), F), G) e H); ritenuto, peraltro, che nel caso che si sta scrutinando le ragioni su cui si fondano gli aumenti per la continuazione si desumono dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza, che ha evidenziato l'allarmante serialità delle condotte criminose e la negativa personalità dell'imputato; Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo - che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 635 cod. pen., contestati ai capi A), D), G) e H), ritenendo trattarsi piuttosto di illeciti civili, in mancanza della contestata aggravante della esposizione alla pubblica fede - non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito a pag. 12 della sentenza impugnata, che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità, dovendosi dunque gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo, con cui si contesta la motivazione sulla affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui al capo C), non è consentito, atteso che è costituito da mere doglianze in punto di fatto, il cui esame è precluso in sede di legittimità; ritenuto che il terzo motivo - che contesta il trattamento sanzionatorio ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è iin relazione ad entrambi i profili/ del tutto generico ed assertivo, atteso che non spiega perché sarebbe stato violato il disposto dell'art. 133 cod. pen. e quale sarebbe la lacuna motivazionale in punto di circostanze attenuanti generiche, a fronte del rinvio per relationem alla motivazione resa dal giudice di prime cure, che ha valorizzato la reiterazione delle condotte criminose in un breve arco temporale, il comportamento processuale, la mancata restituzione dei beni sottratti e l'omesso risarcimento del danno; ritenuto che il quarto motivo, che contesta la assenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, atteso che le ragioni per cui la Corte territoriale ha effettuato una prognosi negativa in ordine al futuro comportamento del Maranta si desumono agevolmente dalla complessiva trama motivazionale della sentenza impugnata, che ha evidenziato da un lato la reiterazione seriale delle condotte criminose e dall'altro la elevata propensione a delinquere del ricorrente, desunta dalla predisposizione di un collaudato modus operandi; rilevato, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec