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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 24950/2023

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decreto ingiuntivo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]AC Cron.

R.G.N. 19379/2021 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 19379/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 39 , presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].RTs.r.l. -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1953 /202 1 depositata i l 26.5.2021; N. 19379/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 8.6.2023 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose opposizione al d.i. n. 1775/2013, emesso dal Tribunale di Napoli il 27.3.2013, con cui le si ingiungeva di pagare a [OSCURATO:SOCIETA]., senza dilazione, la somma di € 3.180.880,62, oltre accessori, in forza di n. 123 fatture insolute, relative a fornitura di merci; a riprova del credito, l’opposta aveva prodotto, in monitorio, le suddette fatture, nonché la fotocopia di un fax datato 21.4.2009, con cui l’opponente aveva riconosciuto il debito.

L’adito Tribunale di Napoli, con sentenza del 19.12.2019,rigettò l’opposizione – nonché, previamente, la contestuale querela di falso avverso il citato documento del 21.4.2009 ed avverso il successivo documento del 30.4.2009, prodotto in copia e costituente atto di costituzione in mora -, condannando l’opponente alle spese e al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96, comma 3, c.p.c.

La Corte d’appello di Napoli rigettò il gravame proposto dalla Esseti con sentenza del 26.5.2021, confermando la prima decisione e del pari condannando l’appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandosi a due motivi; l’intimata non ha resistito.

Ai sensi dell’art. 380 - bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2702 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art.

N. 19379/21R.G. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per aver il giudice del merito – sulla base delle erronee risultanze della CTU grafologica – escluso l’abusivo riempimento dei documenti datati 21.4.2009 e 30.4.2009, omettendo qualsiasi valutazione e pronuncia in ordine alla chiesta rinnovazione della CTU.

La ricorrenterileva che, anche da quanto emerso in forza delle considerazioni del proprio CTP, non poteva non ritenersi che la firma di [OSCURATO:PERSONA] (già l.r. di essa ricorrente) fosse stata vergata prima del riempimento dei fogli.

Si aggiunge che l’indagine sul documento datato 30.4.2009, effettuata su mera fotocopia, non poteva sorreggere l’accertamento richiesto con la querela di falso, occorrendone l’originale. 1.2 –Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per aver la Corte d’appello condannato essa ricorrente sulla base della mera infondatezza delgravame, senza ulteriore indagine. 2.1 –Il primo motivo è inammissibile per plurime ragioni.

Anzitutto,esso non è adeguatamente specifico, perché non si confronta del tutto con le motivazioni addotte dalla Corte d’appello a sostegno della decisione.

Il giudice del gravame, nella sostanza, ha rilevato che le firmeapposte in calce ai documenti (ossia, quelli del 21.4.2009 e del 30.4.2009) erano da attribuire certamente a [OSCURATO:PERSONA] , già l egale rappresentante della Esseti, e che quest’ultima non aveva adeguatamente chiesto di provare che esse fossero state apposte su foglio in bianco (di poi, abusivamente riempito), tanto non potendo di per sé evincersi dalle conclusioni cui era giunto il consulente d’ufficio; infine, ha precisato che anche la censura circa il testimoniale escusso, sul punto del le N. 19379/21R.G. modalità con cui le firme in discorso erano state apposte, fosse meramente generica.

A fronte di un simile iter motivazionale, la ricorrente si limita a contestare la decisione della Corte partenopea, per non aver essa disposto il rinnovo della CTU grafologica, riproponendo argomenti fattuali (la presenza di toner sul documento datato 21.4.2009, ecc.), atti a dimostrare, a suo dire, che le firme in discorso erano state apposte su fogli in bianco; detti argomenti, però, erano stati già disattesi dal giudice del merito, che pure aveva evidenziato il deficitprobatorio in cui era incorsa l’odierna ricorrente, nonché l’inidonea contestazione delle risultanze della prova testimoniale (da cui era emerso, in base all’apprezzamento della Corte stessa, che le firme erano state rilasciate su fogli scritturati).Si tratta di profili, questi ultimi, minimamente attinti dal mezzo in esame. 2.2 – In secondo luogo, le censure in discorso attengono a valutazioni del materiale istruttorio tipicamente riservate al giudice del merito, non aggredibili in questa sededi legittimità se non sotto il profilo della tenuta motivazionale ( ex plurimis, Cass. n. 20553/2021), nella specie non sollevato dalla ricorrente. 2.3– Infine, la Esseti non si cura di illustra re le ragioni per cui – nell’economia della controversia che occupa, ed in particolare di questo giudizio di legittimità – il documento del 30.4.2009 risult e rebbe decisivo , rispetto alla valenza attribuita dalla Corte d’appello a l precedente documento del 21.4.2009 ; una simile illustrazione è infatti necessaria , onde poter apprezzare la rilevanza e decisività della censura circa la non esperibilità della querela di falso sulla fotocopia, anziché sull’originale, censura in sé astrattamente fondata(v.

Cass.N. 19379/21R.G. n. 19887/2011).In altre parole, anche tale profilo del mezzo è privo di adeguata specificità. 3.1 –Il secondo motivo è invece infondato.

La Corte partenopeaha fatto discendere la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., dalla palese infondatezza e pretestuosità dell’appello: è dunque evidente che essa, con tali locuzioni, ha voluto affermare – seppur in forma sintetica - che l’appello era stato proposto con colpa grave e senza la necessaria prudenza , stante l’inconsistenza delle ragioni dell’impugnazione, per come avanzata da Esseti. 4.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato .

Nulla va disposto sulle spese di lite, l’intimata non avendo svolto difese.

In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art . 13, se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
decreto ingiuntivo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]AC Cron. R.G.N. 19379/2021 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 19379/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 39 , presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].RTs.r.l. -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1953 /202 1 depositata i l 26.5.2021; N. 19379/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 8.6.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose opposizione al d.i. n. 1775/2013, emesso dal Tribunale di Napoli il 27.3.2013, con cui le si ingiungeva di pagare a [OSCURATO:SOCIETA]., senza dilazione, la somma di € 3.180.880,62, oltre accessori, in forza di n. 123 fatture insolute, relative a fornitura di merci; a riprova del credito, l’opposta aveva prodotto, in monitorio, le suddette fatture, nonché la fotocopia di un fax datato 21.4.2009, con cui l’opponente aveva riconosciuto il debito. L’adito Tribunale di Napoli, con sentenza del 19.12.2019,rigettò l’opposizione – nonché, previamente, la contestuale querela di falso avverso il citato documento del 21.4.2009 ed avverso il successivo documento del 30.4.2009, prodotto in copia e costituente atto di costituzione in mora -, condannando l’opponente alle spese e al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96, comma 3, c.p.c. La Corte d’appello di Napoli rigettò il gravame proposto dalla Esseti con sentenza del 26.5.2021, confermando la prima decisione e del pari condannando l’appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c. Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandosi a due motivi; l’intimata non ha resistito. Ai sensi dell’art. 380 - bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2702 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. N. 19379/21R.G. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per aver il giudice del merito – sulla base delle erronee risultanze della CTU grafologica – escluso l’abusivo riempimento dei documenti datati 21.4.2009 e 30.4.2009, omettendo qualsiasi valutazione e pronuncia in ordine alla chiesta rinnovazione della CTU. La ricorrenterileva che, anche da quanto emerso in forza delle considerazioni del proprio CTP, non poteva non ritenersi che la firma di [OSCURATO:PERSONA] (già l.r. di essa ricorrente) fosse stata vergata prima del riempimento dei fogli. Si aggiunge che l’indagine sul documento datato 30.4.2009, effettuata su mera fotocopia, non poteva sorreggere l’accertamento richiesto con la querela di falso, occorrendone l’originale. 1.2 –Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per aver la Corte d’appello condannato essa ricorrente sulla base della mera infondatezza delgravame, senza ulteriore indagine. 2.1 –Il primo motivo è inammissibile per plurime ragioni. Anzitutto,esso non è adeguatamente specifico, perché non si confronta del tutto con le motivazioni addotte dalla Corte d’appello a sostegno della decisione. Il giudice del gravame, nella sostanza, ha rilevato che le firmeapposte in calce ai documenti (ossia, quelli del 21.4.2009 e del 30.4.2009) erano da attribuire certamente a [OSCURATO:PERSONA] , già l egale rappresentante della Esseti, e che quest’ultima non aveva adeguatamente chiesto di provare che esse fossero state apposte su foglio in bianco (di poi, abusivamente riempito), tanto non potendo di per sé evincersi dalle conclusioni cui era giunto il consulente d’ufficio; infine, ha precisato che anche la censura circa il testimoniale escusso, sul punto del le N. 19379/21R.G. modalità con cui le firme in discorso erano state apposte, fosse meramente generica. A fronte di un simile iter motivazionale, la ricorrente si limita a contestare la decisione della Corte partenopea, per non aver essa disposto il rinnovo della CTU grafologica, riproponendo argomenti fattuali (la presenza di toner sul documento datato 21.4.2009, ecc.), atti a dimostrare, a suo dire, che le firme in discorso erano state apposte su fogli in bianco; detti argomenti, però, erano stati già disattesi dal giudice del merito, che pure aveva evidenziato il deficitprobatorio in cui era incorsa l’odierna ricorrente, nonché l’inidonea contestazione delle risultanze della prova testimoniale (da cui era emerso, in base all’apprezzamento della Corte stessa, che le firme erano state rilasciate su fogli scritturati).Si tratta di profili, questi ultimi, minimamente attinti dal mezzo in esame. 2.2 – In secondo luogo, le censure in discorso attengono a valutazioni del materiale istruttorio tipicamente riservate al giudice del merito, non aggredibili in questa sededi legittimità se non sotto il profilo della tenuta motivazionale ( ex plurimis, Cass. n. 20553/2021), nella specie non sollevato dalla ricorrente. 2.3– Infine, la Esseti non si cura di illustra re le ragioni per cui – nell’economia della controversia che occupa, ed in particolare di questo giudizio di legittimità – il documento del 30.4.2009 risult e rebbe decisivo , rispetto alla valenza attribuita dalla Corte d’appello a l precedente documento del 21.4.2009 ; una simile illustrazione è infatti necessaria , onde poter apprezzare la rilevanza e decisività della censura circa la non esperibilità della querela di falso sulla fotocopia, anziché sull’originale, censura in sé astrattamente fondata(v. Cass.N. 19379/21R.G. n. 19887/2011).In altre parole, anche tale profilo del mezzo è privo di adeguata specificità. 3.1 –Il secondo motivo è invece infondato. La Corte partenopeaha fatto discendere la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., dalla palese infondatezza e pretestuosità dell’appello: è dunque evidente che essa, con tali locuzioni, ha voluto affermare – seppur in forma sintetica - che l’appello era stato proposto con colpa grave e senza la necessaria prudenza , stante l’inconsistenza delle ragioni dell’impugnazione, per come avanzata da Esseti. 4.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato . Nulla va disposto sulle spese di lite, l’intimata non avendo svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art . 13, se dovuto.