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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33193/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] MakInitar propone ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato l'affermazione di responsabilità in relazione all'art. 73 comma 5 in relazione alla detenzione per la cessione a terzi di 7 involucri termosaldati contenente 6.3895 gr di cocaina; deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto accertato ex art. 131 bis cod.pen.

Il motivo è manifestamente infondattoltre che ripetitivo di analoghe censure proposte in appello cui la Corte distrettuale ha offerto riposte logiche coerenti ed adeguate al quadro probatorio e perciò inammissibili e, come noto, dall'orizzonte della cognizione di legittimità, la possibilità di procedere ad u a considerazione alternativa degli elementi di fatto, scrutinati in sede di merito a fol 3 Ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ha valutato la non tenuità dell'offesa, per le modalità della condotta e il confezionamento in sette involucri corrispondenti ad altrettante dosi da smerciare, tanto che alla vista degli operanti tentava di disfarsene gettando l'involucro sotto un'autovettura in sosta.

La Corte distrettuale ha valutato quindi congruamente la non esiguità dell'offesa tale da escluderne la punibilità ( fol 3) Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] MakInitar propone ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato l'affermazione di responsabilità in relazione all'art. 73 comma 5 in relazione alla detenzione per la cessione a terzi di 7 involucri termosaldati contenente 6.3895 gr di cocaina; deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto accertato ex art. 131 bis cod.pen. Il motivo è manifestamente infondattoltre che ripetitivo di analoghe censure proposte in appello cui la Corte distrettuale ha offerto riposte logiche coerenti ed adeguate al quadro probatorio e perciò inammissibili e, come noto, dall'orizzonte della cognizione di legittimità, la possibilità di procedere ad u a considerazione alternativa degli elementi di fatto, scrutinati in sede di merito a fol 3 Ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ha valutato la non tenuità dell'offesa, per le modalità della condotta e il confezionamento in sette involucri corrispondenti ad altrettante dosi da smerciare, tanto che alla vista degli operanti tentava di disfarsene gettando l'involucro sotto un'autovettura in sosta. La Corte distrettuale ha valutato quindi congruamente la non esiguità dell'offesa tale da escluderne la punibilità ( fol 3) Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 33193/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris