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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 17280/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/03/1972 avverso la sentenza del 22/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi presentati con un unico atto dal difensore; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso che denuncia la vieluzione di legge, non essendo state valutate circostanze che ne imponevano il proscioglimento è inammissibile per la indeterminatezza della censura che risulta un mero enunciato stereotipo, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di resistenza a p.u.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] li e estensore [OSCURATO:PERSONA] bina [OSCURATO:PERSONA] LJLiOèTATA -t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/03/1972 avverso la sentenza del 22/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi presentati con un unico atto dal difensore; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso che denuncia la vieluzione di legge, non essendo state valutate circostanze che ne imponevano il proscioglimento è inammissibile per la indeterminatezza della censura che risulta un mero enunciato stereotipo, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di resistenza a p.u. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] li e estensore [OSCURATO:PERSONA] bina [OSCURATO:PERSONA] LJLiOèTATA -t
Sentenza Cassazione n. 17280/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris