CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 novembre 2021
Cassazione n. 29923/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio per effetto dell'annullamento pronunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 18 novembre 2021 n. 46124, con il provvedimento impugnato in questa sede ha parzialmente riformato il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro del 30 dicembre 2019 - che aveva disposto il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen., di due conti correnti e di un autovettura, intestati a [OSCURATO:PERSONA] ma ritenuti nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], soggetto indagato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. - disponendo la v restituzione all'avente diritto dei rapporti bancari e confermando invece la misura cautelare in relazione al veicolo. 2. Ha proposto ricorso la difesa della ricorrente deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge con riguardo alla carenza di motivazione quanto al profilo della disponibilità effettiva dell'autovettura in capo al [OSCURATO:PERSONA], affermata esclusivamente in ragione della mancata giustificazione, da parte della ricorrente, della disponibilità di somme necessarie per operare l'acquisto del veicolo, e in contrasto con gli elementi documentali attestanti l'uso diretto e personale della vettura da parte della ricorrente. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, di. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Secondo il costante insegnamento di legittimità, in tema di poteri del giudice del rinvio all'esito dell'annullamento pronunciato dalla Corte di Cassazione, nell'ipotesi di annullamento per vizio di motivazione, «il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova» (Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345 - 01; Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629 - 0). Il principio trova applicazione anche ove il giudizio di rinvio abbia ad oggetto l'impugnazione di provvedimenti cautelari, spettando al giudice del merito, in primo luogo, il compito di eliminare il vizio rilevato dalla Corte di cassazione, (Sez. 6, n. 19942 del 07/02/2019, Morabito, Rv. 276066 - 0; Sez. 6, n. 18634 del 18/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 263951 - 01) che corrisponde alla risoluzione di una questione di diritto (in quanto relativa all'adempimento del dovere di motivazione), «sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali» (Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999 - 01). 1.2. La sentenza di annullamento della Corte di cassazione, censurando la motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame (che aveva affermato la legittimità del sequestro ìn ragione esclusivamente della dimostrata sproporzione tra le capacità economiche della Loschiavo e il valore del bene a lei intestato) aveva specificato che, una volta acclarata la sproporzione tra i redditi, dichiarati e accertati in capo alla ricorrente, e il valore del veicolo ancora sottoposto a sequestro, doveva esser dimostrata la disponibilità indiretta del mezzo da parte del condannato, in quanto « per il sequestro a fini di confisca di beni intestati a terzi e ritenuti nella disponibilità del responsabile dei reati indicati nell'art. 12 sexies [I. 356/1992] incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di elementi che dimostrino concretamente la discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che sì possa affermare con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca», mentre il Tribunale del riesame aveva omesso di indicare i dati indiziari da cui desumere che il veicolo sarebbe in realtà appartenuto o fosse stato nella disponibilità dell'indagato, con conseguente sussistenza della mancanza di motivazione sul punto. Il Tribunale del rìesame, nel motivare il provvedimento impugnato, si è rifugiato nell'affermazione secondo cui la dimostrata indisponibilità da parte della ricorrente e del nucleo familiare di redditi idonei a sostenere la spesa di acquisto del veicolo rappresentava prova adeguata della disponibilità del mezzo in capo al soggetto indagato, così riproponendo la medesima motivazione già adottata e ritenuta carente dalla sentenza rescindente, specie se posta a confronto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nell'ipotesi della c.d confisca "allargata", non opera quando il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo (come nella specie) e si assuma che esso si trovi nella effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati dalla disposizione dell'art. 240 bis cod. pen., poiché in tale contesto «incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca», con la conseguenza che il provvedimento di sequestro comporta «l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene» (Sez. 5, n. 13084 del 06/03/2017, Carluccì, Rv. 269711 - 01; nello stesso senso Sez. 5, n. 53449 del 16/10/2018, Huang, Rv. 275406 - 0; Sez. 1, Sentenza n. 27556 del 27/05/2010, Buompane, Rv. 247722 - 0); ciò con maggior pregnanza ove l'intestatario formale alleghi e deduca - come avvenuto nel corso del procedimento incidentale - elementi dì prova a sostegno della corrispondenza tra titolarità formale del bene e disponibilità in concreto del bene stesso. 2. In difetto di indicazione dei necessari elementi probatorì e in presenza di allegazioni di segno contrario da parte dell'intestatario formale, il provvedimento va annullato mancando uno dei presupposti per l'adozione della misura cautelare, con conseguente ordine di restituzione all'avente diritto del bene ancora in sequestro. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dichiara la cessazione della misura cautelare e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale