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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20388/2026

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di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FrancescaCostantini, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa in data 24 settembre 2025, la Corte d’appello diNapoli, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la sentenza delTribunale di Avellino del 30 aprile 2024, che ha dichiarato la penale responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, e l’hacondannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, con diniego dellecircostanze attenuanti generiche.Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] èresponsabile del reato ascrittogli perché, in qualità di amministratore di fatto della“[OSCURATO:PERSONA]”, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valoreaggiunto, avrebbe occultato o distrutto le scritture contabili dell’impresa di cui èobbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditio del volume di affari fino al 5 luglio 2016.2.

Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corted’appello di Milano indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscrittodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.2.1.

Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art.10 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta attribuibilitàal medesimo della condotta di occultamento o distruzione delle scritture contabili.Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente ritenutoresponsabile della tenuta delle scritture contabili obbligatorie della “CooperativaProgetto Lavoro” l’attuale ricorrente, in quanto, per un verso, ha ammesso chel’amministratore di diritto di tale impresa, [OSCURATO:PERSONA], non era un meroprestanome, ma il gestore effettivo della stessa, e, sotto altro profilo, non hatenuto conto della riferibilità della verifica fiscale e delle dichiarazioni acquisite allagestione della cooperativa CSE e del consorzio CCSE (“Consorzio CooperativoSociale Europeo”) e non già della “[OSCURATO:PERSONA]”.

Si rimarca cheUbaldo [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di aver gestito la “[OSCURATO:PERSONA]”, si èmostrato ben consapevole della complessiva tenuta delle scritture contabili dellastessa, ed ha avuto contatti con la commercialista dell’impresa nel corso dellaverifica fiscale, come constatato dagli operanti.

Si aggiunge, poi che la“[OSCURATO:PERSONA]” è stata liquidata nel 2014, quindi due anni primadella verifica fiscale.Si deduce, inoltre, che nessun elemento è stato fornito per giustificarel’affermazione secondo cui l’attuale ricorrente avrebbe agito con dolo specifico, eche, anzi, non sono stati nemmeno illustrati i rapporti tra il medesimo el’amministratore di diritto della “[OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:PERSONA], perconsentire di rilevare un «sostanziale passaggio di consegne» tra i due.2.2.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agliartt. 157, 160 e 161 cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., avendo riguardo alla mancata dichiarazione di estinzione del reato perprescrizione.Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente omesso di rilevarela prescrizione, sia perché la “[OSCURATO:PERSONA]” è stata liquidata nel2014 e non era tenuta a conservare le scritture contabili obbligatorie, sia perché,comunque, il processo verbale di constatazione è stato redatto il 9 febbraio 2016.2.3.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agliartt. 133 e 62-bis cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., avendo riguardo alla determinazione della pena.Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente ritenuto congrua lapena e negato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto lapena risulta sproporzionata, anche perché l’entità dell’evasione non è stataaccertata e perché il fatto si riferisce alla gestione di una cooperativa sociale condipendenti svantaggiati.2.4.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agliartt. 587 cod. proc. pen. e 20-bis cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett.b) e c), cod. proc. pen., con riguardo al diniego della pena sostitutiva.Si deduce che illegittimamente è stata negata l’applicazione di una penasostitutiva, in particolare della detenzione domiciliare, attesa la modesta entitàdelle violazioni fiscali, la ridotta gravità dei fatti e l’assenza di ragioni ostative.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.2.

Complessivamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, lequali contestano l’affermazione di responsabilità per il reato di occultamento dellescritture contabili, deducendo che amministratore non solo formale, ma ancheeffettivo, della “[OSCURATO:PERSONA]” era [OSCURATO:PERSONA], che l’impresa èstata liquidata già nel 2014, quindi due anni prima della verifica fiscale, e che nonè indicato quale fosse il dolo specifico dell’attuale ricorrente.2.1.

Per l’esame delle censure appena sintetizzate è utile richiamare i principiapplicabili in ordine alla responsabilità dell’amministratore di fatto per il reato dicui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, alla prova del dolo specifico per tale delitto eai limiti di tempo dell’obbligo di conservazione delle scritture contabili.2.1.1.

Per quanto concerne il primo tema, va rilevato che in giurisprudenzanon si dubita della configurabilità del reato di occultamento o distruzione didocumenti contabili a carico dell’amministratore di fatto di un’impresa.Invero, secondo un principio giurisprudenziale più volte enunciato, del delittodi occultamento o distruzione di documenti contabili, di cui all'art. 10 del d.lgs. n.74 del 2000, il mero amministratore di diritto risponde a titolo di concorso conl'amministratore di fatto per omesso impedimento dell'evento ex art. 40, cpv.,cod. pen., e art. 2932 cod. civ., a condizione che abbia agito col fine specifico dievadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasionefiscale di terzi (così Sez.

F, n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939 – 01, nonché,Sez. 3, n. 15900 del 02/03/2016, Gagliotta, Rv. 266757 – 01).Altra decisione ha osservato, in una diversa prospettiva, ma per giungere allamedesima conclusione, che la fattispecie di occultamento o distruzione didocumenti contabili prevista dall'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non integraun reato proprio, in quanto può essere commesso da «chiunque», sicché èirrilevante, ai fini della sua configurabilità, che l'imputato sia o menoamministratore dell'ente cui si riferiscono i documenti contabili occultati o distrutti(Sez. 3, n. 33820 del 13/11/2020, Fracassi, Rv. 280366 - 01).Piuttosto, potrebbe porsi un problema di prova.In proposito, comunque, può osservarsi che l’amministratore di fatto, inquanto effettivo dominus dell’impresa, è colui che ha la disponibilità delle scritturecontabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

Di conseguenza,in linea generale, appare ragionevole ritenere che, secondo l’id quod plerumqueaccidit, dell’occultamento o della distruzione di tali documenti sia responsabilel’amministratore di fatto, ferma restando la possibilità per lo stesso di provare diaverli legittimamente consegnati a terzi o di averli altrimenti perduti per ragioninon determinate dalla sua volontà.2.1.2.

Con riguardo al secondo aspetto, va evidenziato come, sin dall’entratain vigore del d.lgs. n. 74 del 2000, si è precisato che la previsione del dolo specificoquale condizione per la sussistenza del delitto di cui all'art. 10 d. lgs. cit.(occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di evasione) richiede laprova della produzione di reddito e del volume di affari che possono desumersi, inbase a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente sia titolare di un'attivitàcommerciale (Sez. 3, n. 20786 del 18/04/2002, Russo, Rv. 221616 - 01).2.1.3.

Relativamente al terzo profilo, va rilevato che, per espressadisposizione di legge, l’obbligo di conservazione delle scritture contabili, perqualunque impresa, si protrae per dieci anni dall’ultima registrazione, e che per lostesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e lecopie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.Precise, infatti, sono le indicazioni dettate dall’art. 2220 cod. civ., e,specificamente per la materia tributaria, dall'art. 8 legge n. 212 del 2000 (c.d.“Statuto del contribuente”), nonché dall’art. 22 d.P.R. n. 600 del 1973.Ne può ritenersi che questo obbligo di conservazione delle scritture e deglialtri documenti contabili indicati dagli artt. 2220 cod. civ., 8 legge n. 212 del 2000e 22 d.P.R. n. 600 del 1973 venga meno se nelle more interviene la cessazionedell’impresa.

Non vi sono infatti disposizioni che prevedono questo limite, né lostesso può desumersi dal sistema, posto che le esigenze di certezza delle situazionigiuridiche per i terzi e per il Fisco non vengono meno solo perché l’impresa ècessata e la società giuridica si è estinta.

Del resto, l’art. 2496 cod. civ., dettatoin materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali, ed applicabileanche alle società cooperative a norma dell’art. 2519 cod. civ., prevede che,compiute le operazioni di liquidazione, «i libri della società devono essereconservati per dieci anni presso l’ufficio del registro delle imprese»; analogamente,l’art 2312, quarto comma, cod. civ., in materia di società in nome collettivo,dispone: «Le scritture contabili e i documenti devono essere conservati per diecianni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese».E, proprio in linea con queste conclusioni, in giurisprudenza si è affermatoche, siccome il delitto di occultamento di documenti contabili ha natura di reatopermanente, protraendosi la condotta penalmente rilevante sino al momentodell'accertamento fiscale, l'intervenuta cancellazione dell'impresa, eseguita percessazione dell'attività in epoca antecedente alla data dell'accertamento fiscale,non ha alcuna rilevanza ai fini della consumazione del reato (così Sez. 3, n. 38376del 09/07/2015, Palermo, Rv. 264676 – 01).2.2.

La sentenza impugnata spiega perché deve ritenersi che l’attualericorrente fosse l’amministratore di fatto della società della quale sono stateoccultate le scritture contabili e perché sia a lui imputabile la relativa condotta.La Corte d’appello premette che gli accertamenti relativi alla “CooperativaProgetto Lavoro” sono iniziati in data 3 febbraio 2016 e sono culminato in unprocesso verbale di constatazione datato 5 luglio 2016.Rappresenta, poi, che: a) il legale rappresentante della “[OSCURATO:PERSONA] ProgettoLavoro”, [OSCURATO:PERSONA], sebbene sentito ripetutamente nel corso della verificafiscale, non era riuscito a dare alcuna spiegazione sull’attività dell’impresa; b) la“[OSCURATO:PERSONA]” non aveva mai esibito le scritture contabili, néqueste erano state rinvenute presso la sede della ditta; c) due dichiarazioni deiredditi relative alla “[OSCURATO:PERSONA]” erano state sottoscrittedall’attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]; d) tre persone, all’epoca degliaccertamenti dipendenti del “Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]”, hannodichiarato che l’effettivo gestore della “[OSCURATO:PERSONA]”, e poi dellecooperative a questa succedute, tra le quali appunto il “Consorzio di CooperativeSociali [OSCURATO:PERSONA]”, era l’attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA].

In particolare: 1)[OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver lavorato per la “[OSCURATO:PERSONA] ProgettoLavoro” dal 2001 al 2014, «continuativamente» e sotto la direzione dell’attualericorrente («gli ordini mi sono stati sempre impartiti da [OSCURATO:PERSONA]»), nonchédi essere stato poi assunto, dal settembre 2014, dal “Consorzio di CooperativeSociali [OSCURATO:PERSONA]”, e di aver continuato ricevere «gli ordini da [OSCURATO:PERSONA]»; 2)[OSCURATO:PERSONA], ex-dipendente della “[OSCURATO:PERSONA]”, hadichiarato che la decisione di sciogliere l’impresa fu di [OSCURATO:PERSONA], cheGeneroso [OSCURATO:PERSONA] riceveva le direttive da [OSCURATO:PERSONA] e poi gli indicava dovelavorare, e che gli incassi venivano consegnati a [OSCURATO:PERSONA], per il tramite diVincenzo Marciano; 3) [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver lavorato per la“[OSCURATO:PERSONA]”, di aver ricevuto disposizioni («ordini») da VincenzoMarciano, di essere solito recapitare gli incassi giornalieri a casa di [OSCURATO:PERSONA] ha indicato quest’ultimo come titolare della precisata cooperativa.La sentenza impugnata, sulla base degli elementi indicati osserva che laposizione dell’attuale ricorrente quale amministratore di fatto ed effettivo gestoredella “[OSCURATO:PERSONA]” risulta da una pluralità di fonti di prova, qualile dichiarazioni inequivoche di tre testimoni, e gli elementi documentali costituitidalle due dichiarazioni dei redditi relative alla ditta sottoscritte dal medesimo.2.3.

Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla affermazione diresponsabilità del ricorrente sono immuni da vizi.Invero, la premessa per la dichiarazione di colpevolezza del ricorrente poggiasulla precisa identificazione dell’attuale ricorrente quale amministratore di fatto,indiscusso gestore e pieno dominus della “[OSCURATO:PERSONA]”.

Questaconclusione non solo è fondata sull’indicazione di plurimi, precisi e congruielementi di fatto, ma è contestata solo parzialmente: ad esempio, il ricorso non siconfronta concretamente con il contenuto delle dichiarazioni dei tre testimonisopra indicati, univocamente indicativo del ruolo svolto dal ricorrente nellaprecisata cooperativa.Non vi è dubbio, poi, che la “[OSCURATO:PERSONA]” sia cessata nonprima del 2014, e che, quindi, il suo effettivo gestore avesse l’obbligo diconservare le scritture e i documenti contabili obbligatori per dieci anni (almeno)da quell’anno, a norma degli artt. 2220 cod. civ., 8 legge n. 212 del 2000 e 22d.P.R. n. 600 del 1973, come più analiticamente precisato nel §

2.1.3. Né, nellaspecie, è fatta questione dell’esistenza di documenti contabili di cui è obbligatoriala conservazione, del resto indirettamente confermata dalla presentazione di duedichiarazioni dei redditi relative alla precisata cooperativa sottoscritte proprio daSergio [OSCURATO:PERSONA].Ancora, prive di fondamento sono le censure relative alla sussistenza del dolospecifico in capo all’attuale ricorrente.

Si è detto, infatti, nel § 2.1., che laprevisione del dolo specifico quale condizione per la sussistenza del delitto di cuiall'art. 10 d. lgs. n. 74 del 2000 richiede la prova della produzione di reddito e delvolume di affari che possono desumersi, in base a norme di comune esperienza,dal fatto che l'agente sia titolare di un'attività commerciale.

E questa circostanzaè oggetto di specifica indicazione, in quanto i tre testimoni di cui in precedenza sisono richiamate le dichiarazioni hanno precisato di operare sotto le disposizioni delricorrente e persino di aver consegnato al medesimo, con cadenza quotidiana,l’incasso dell’attività svolta.3.

Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo,le quali contestano la mancata dichiarazione di estinzione del reato perprescrizione, deducendo che la “[OSCURATO:PERSONA]” è stata liquidata giànel 2014, e non era tenuta a conservare le scritture contabili e che, in ogni caso,le operazioni di verifica risalgono al 3 febbraio 2016.Si è già detto nei §§ 2.1.1 e 2.3 che il titolare di una impresa, e quindi anchedi una cooperativa, è tenuto a conservare le scritture contabili per dieci anni dallacessazione dell’attività, sicché, anche a ritenere che la “[OSCURATO:PERSONA] ProgettoLavoro” sia stata liquidata nel 2014, l’obbligo di conservazione e di esibizione dellesue scritture contabili era in vigore al momento della verifica fiscale.Si deve aggiungere, poi, che la verifica fiscale, sebbene iniziata il 3 febbraio2016, è terminata il 5 luglio 2016; né questo dato è concretamente contestato,con specifiche allegazioni, nel ricorso.E questo elemento è significativo per individuare il momento di consumazionedel reato, e quindi il dies a quo per il decorso della prescrizione; invero, secondoil principio consolidato in giurisprudenza, il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo2000, n. 74, realizzato sub specie di occultamento totale o parziale delle scritturecontabili, ha natura permanente, perdurando l'obbligo di esibizione dei documentifiscali finché prosegue il controllo da parte degli organi ispettivi, sicché la suaconsumazione postula la conclusione e non il mero inizio di tale accertamento (cosìSez. 3, n. 11469 del 07/03/2025, Barrasso, Rv. 287669 – 01, e Sez. 3, n. 40317del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340 – 01).Ciò posto, deve concludersi che il termine necessario a prescrivere il reato dicui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, pari a dieci anni anche tenendo contodell’interruzione, in forza del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. e17, comma 1-bis d.lgs. nn. 74 del 2000, e senza computare i periodi disospensione, nella specie protrattisi per complessivi 205 giorni, non è maturatonemmeno alla data della pronuncia della presente sentenza.4.

Infondate sono le censure enunciate nel terzo motivo, le quali contestanola commisurazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche,deducendo in particolare che l’ammontare dell’evasione non è stato accertato eche l’attività si riferisce ad una cooperativa socialeLa sentenza impugnata, infatti, espone una motivazione corretta allorchérimarca, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, l’assenza diqualunque condotta collaborativa e di qualunque segno di resipiscenza, nonché,più in generale, l’assenza di elementi positivamente valutabili, e, ai fini delladosimetria della pena, la fissazione della stessa in misura inferiore alla mediaedittale, ed anzi prossima al minimo della cornice sanzionatoria.5.

Infondate, infine, sono le censure proposte con il quarto motivo, le qualicontestano il diniego di applicazione di pene sostitutive, in particolare delladetenzione domiciliare, per la modesta gravità dei fatti e l’assenza di ragioniostative.La sentenza impugnata, infatti, ha correttamente rappresentato chel’assenza, da parte dell’imputato, di ogni forma di collaborazione anche in sede diverifica fiscale, nonostante i ripetuti inviti della Guardia di Finanza, e di ognisegnale di ravvedimento escludono la prognosi di una prospettiva rieducativa dellepene sostitutive e l’idoneità delle stesse a prevenire la commissione di altri reati.6.

Alla complessiva infondatezza delle censure seguono il rigetto del ricorso ela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 21/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FrancescaCostantini, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 24 settembre 2025, la Corte d’appello diNapoli, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la sentenza delTribunale di Avellino del 30 aprile 2024, che ha dichiarato la penale responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, e l’hacondannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, con diniego dellecircostanze attenuanti generiche.Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] èresponsabile del reato ascrittogli perché, in qualità di amministratore di fatto della“[OSCURATO:PERSONA]”, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valoreaggiunto, avrebbe occultato o distrutto le scritture contabili dell’impresa di cui èobbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditio del volume di affari fino al 5 luglio 2016.2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corted’appello di Milano indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscrittodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art.10 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta attribuibilitàal medesimo della condotta di occultamento o distruzione delle scritture contabili.Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente ritenutoresponsabile della tenuta delle scritture contabili obbligatorie della “CooperativaProgetto Lavoro” l’attuale ricorrente, in quanto, per un verso, ha ammesso chel’amministratore di diritto di tale impresa, [OSCURATO:PERSONA], non era un meroprestanome, ma il gestore effettivo della stessa, e, sotto altro profilo, non hatenuto conto della riferibilità della verifica fiscale e delle dichiarazioni acquisite allagestione della cooperativa CSE e del consorzio CCSE (“Consorzio CooperativoSociale Europeo”) e non già della “[OSCURATO:PERSONA]”. Si rimarca cheUbaldo [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di aver gestito la “[OSCURATO:PERSONA]”, si èmostrato ben consapevole della complessiva tenuta delle scritture contabili dellastessa, ed ha avuto contatti con la commercialista dell’impresa nel corso dellaverifica fiscale, come constatato dagli operanti. Si aggiunge, poi che la“[OSCURATO:PERSONA]” è stata liquidata nel 2014, quindi due anni primadella verifica fiscale.Si deduce, inoltre, che nessun elemento è stato fornito per giustificarel’affermazione secondo cui l’attuale ricorrente avrebbe agito con dolo specifico, eche, anzi, non sono stati nemmeno illustrati i rapporti tra il medesimo el’amministratore di diritto della “[OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:PERSONA], perconsentire di rilevare un «sostanziale passaggio di consegne» tra i due.2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agliartt. 157, 160 e 161 cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., avendo riguardo alla mancata dichiarazione di estinzione del reato perprescrizione.Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente omesso di rilevarela prescrizione, sia perché la “[OSCURATO:PERSONA]” è stata liquidata nel2014 e non era tenuta a conservare le scritture contabili obbligatorie, sia perché,comunque, il processo verbale di constatazione è stato redatto il 9 febbraio 2016.2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agliartt. 133 e 62-bis cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., avendo riguardo alla determinazione della pena.Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente ritenuto congrua lapena e negato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto lapena risulta sproporzionata, anche perché l’entità dell’evasione non è stataaccertata e perché il fatto si riferisce alla gestione di una cooperativa sociale condipendenti svantaggiati.2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agliartt. 587 cod. proc. pen. e 20-bis cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett.b) e c), cod. proc. pen., con riguardo al diniego della pena sostitutiva.Si deduce che illegittimamente è stata negata l’applicazione di una penasostitutiva, in particolare della detenzione domiciliare, attesa la modesta entitàdelle violazioni fiscali, la ridotta gravità dei fatti e l’assenza di ragioni ostative.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.2. Complessivamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, lequali contestano l’affermazione di responsabilità per il reato di occultamento dellescritture contabili, deducendo che amministratore non solo formale, ma ancheeffettivo, della “[OSCURATO:PERSONA]” era [OSCURATO:PERSONA], che l’impresa èstata liquidata già nel 2014, quindi due anni prima della verifica fiscale, e che nonè indicato quale fosse il dolo specifico dell’attuale ricorrente.2.1. Per l’esame delle censure appena sintetizzate è utile richiamare i principiapplicabili in ordine alla responsabilità dell’amministratore di fatto per il reato dicui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, alla prova del dolo specifico per tale delitto eai limiti di tempo dell’obbligo di conservazione delle scritture contabili.2.1.1. Per quanto concerne il primo tema, va rilevato che in giurisprudenzanon si dubita della configurabilità del reato di occultamento o distruzione didocumenti contabili a carico dell’amministratore di fatto di un’impresa.Invero, secondo un principio giurisprudenziale più volte enunciato, del delittodi occultamento o distruzione di documenti contabili, di cui all'art. 10 del d.lgs. n.74 del 2000, il mero amministratore di diritto risponde a titolo di concorso conl'amministratore di fatto per omesso impedimento dell'evento ex art. 40, cpv.,cod. pen., e art. 2932 cod. civ., a condizione che abbia agito col fine specifico dievadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasionefiscale di terzi (così Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939 – 01, nonché,Sez. 3, n. 15900 del 02/03/2016, Gagliotta, Rv. 266757 – 01).Altra decisione ha osservato, in una diversa prospettiva, ma per giungere allamedesima conclusione, che la fattispecie di occultamento o distruzione didocumenti contabili prevista dall'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non integraun reato proprio, in quanto può essere commesso da «chiunque», sicché èirrilevante, ai fini della sua configurabilità, che l'imputato sia o menoamministratore dell'ente cui si riferiscono i documenti contabili occultati o distrutti(Sez. 3, n. 33820 del 13/11/2020, Fracassi, Rv. 280366 - 01).Piuttosto, potrebbe porsi un problema di prova.In proposito, comunque, può osservarsi che l’amministratore di fatto, inquanto effettivo dominus dell’impresa, è colui che ha la disponibilità delle scritturecontabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione. Di conseguenza,in linea generale, appare ragionevole ritenere che, secondo l’id quod plerumqueaccidit, dell’occultamento o della distruzione di tali documenti sia responsabilel’amministratore di fatto, ferma restando la possibilità per lo stesso di provare diaverli legittimamente consegnati a terzi o di averli altrimenti perduti per ragioninon determinate dalla sua volontà.2.1.2. Con riguardo al secondo aspetto, va evidenziato come, sin dall’entratain vigore del d.lgs. n. 74 del 2000, si è precisato che la previsione del dolo specificoquale condizione per la sussistenza del delitto di cui all'art. 10 d. lgs. cit.(occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di evasione) richiede laprova della produzione di reddito e del volume di affari che possono desumersi, inbase a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente sia titolare di un'attivitàcommerciale (Sez. 3, n. 20786 del 18/04/2002, Russo, Rv. 221616 - 01).2.1.3. Relativamente al terzo profilo, va rilevato che, per espressadisposizione di legge, l’obbligo di conservazione delle scritture contabili, perqualunque impresa, si protrae per dieci anni dall’ultima registrazione, e che per lostesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e lecopie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.Precise, infatti, sono le indicazioni dettate dall’art. 2220 cod. civ., e,specificamente per la materia tributaria, dall'art. 8 legge n. 212 del 2000 (c.d.“Statuto del contribuente”), nonché dall’art. 22 d.P.R. n. 600 del 1973.Ne può ritenersi che questo obbligo di conservazione delle scritture e deglialtri documenti contabili indicati dagli artt. 2220 cod. civ., 8 legge n. 212 del 2000e 22 d.P.R. n. 600 del 1973 venga meno se nelle more interviene la cessazionedell’impresa. Non vi sono infatti disposizioni che prevedono questo limite, né lostesso può desumersi dal sistema, posto che le esigenze di certezza delle situazionigiuridiche per i terzi e per il Fisco non vengono meno solo perché l’impresa ècessata e la società giuridica si è estinta. Del resto, l’art. 2496 cod. civ., dettatoin materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali, ed applicabileanche alle società cooperative a norma dell’art. 2519 cod. civ., prevede che,compiute le operazioni di liquidazione, «i libri della società devono essereconservati per dieci anni presso l’ufficio del registro delle imprese»; analogamente,l’art 2312, quarto comma, cod. civ., in materia di società in nome collettivo,dispone: «Le scritture contabili e i documenti devono essere conservati per diecianni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese».E, proprio in linea con queste conclusioni, in giurisprudenza si è affermatoche, siccome il delitto di occultamento di documenti contabili ha natura di reatopermanente, protraendosi la condotta penalmente rilevante sino al momentodell'accertamento fiscale, l'intervenuta cancellazione dell'impresa, eseguita percessazione dell'attività in epoca antecedente alla data dell'accertamento fiscale,non ha alcuna rilevanza ai fini della consumazione del reato (così Sez. 3, n. 38376del 09/07/2015, Palermo, Rv. 264676 – 01).2.2. La sentenza impugnata spiega perché deve ritenersi che l’attualericorrente fosse l’amministratore di fatto della società della quale sono stateoccultate le scritture contabili e perché sia a lui imputabile la relativa condotta.La Corte d’appello premette che gli accertamenti relativi alla “CooperativaProgetto Lavoro” sono iniziati in data 3 febbraio 2016 e sono culminato in unprocesso verbale di constatazione datato 5 luglio 2016.Rappresenta, poi, che: a) il legale rappresentante della “[OSCURATO:PERSONA] ProgettoLavoro”, [OSCURATO:PERSONA], sebbene sentito ripetutamente nel corso della verificafiscale, non era riuscito a dare alcuna spiegazione sull’attività dell’impresa; b) la“[OSCURATO:PERSONA]” non aveva mai esibito le scritture contabili, néqueste erano state rinvenute presso la sede della ditta; c) due dichiarazioni deiredditi relative alla “[OSCURATO:PERSONA]” erano state sottoscrittedall’attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]; d) tre persone, all’epoca degliaccertamenti dipendenti del “Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]”, hannodichiarato che l’effettivo gestore della “[OSCURATO:PERSONA]”, e poi dellecooperative a questa succedute, tra le quali appunto il “Consorzio di CooperativeSociali [OSCURATO:PERSONA]”, era l’attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]. In particolare: 1)[OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver lavorato per la “[OSCURATO:PERSONA] ProgettoLavoro” dal 2001 al 2014, «continuativamente» e sotto la direzione dell’attualericorrente («gli ordini mi sono stati sempre impartiti da [OSCURATO:PERSONA]»), nonchédi essere stato poi assunto, dal settembre 2014, dal “Consorzio di CooperativeSociali [OSCURATO:PERSONA]”, e di aver continuato ricevere «gli ordini da [OSCURATO:PERSONA]»; 2)[OSCURATO:PERSONA], ex-dipendente della “[OSCURATO:PERSONA]”, hadichiarato che la decisione di sciogliere l’impresa fu di [OSCURATO:PERSONA], cheGeneroso [OSCURATO:PERSONA] riceveva le direttive da [OSCURATO:PERSONA] e poi gli indicava dovelavorare, e che gli incassi venivano consegnati a [OSCURATO:PERSONA], per il tramite diVincenzo Marciano; 3) [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver lavorato per la“[OSCURATO:PERSONA]”, di aver ricevuto disposizioni («ordini») da VincenzoMarciano, di essere solito recapitare gli incassi giornalieri a casa di [OSCURATO:PERSONA] ha indicato quest’ultimo come titolare della precisata cooperativa.La sentenza impugnata, sulla base degli elementi indicati osserva che laposizione dell’attuale ricorrente quale amministratore di fatto ed effettivo gestoredella “[OSCURATO:PERSONA]” risulta da una pluralità di fonti di prova, qualile dichiarazioni inequivoche di tre testimoni, e gli elementi documentali costituitidalle due dichiarazioni dei redditi relative alla ditta sottoscritte dal medesimo.2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla affermazione diresponsabilità del ricorrente sono immuni da vizi.Invero, la premessa per la dichiarazione di colpevolezza del ricorrente poggiasulla precisa identificazione dell’attuale ricorrente quale amministratore di fatto,indiscusso gestore e pieno dominus della “[OSCURATO:PERSONA]”. Questaconclusione non solo è fondata sull’indicazione di plurimi, precisi e congruielementi di fatto, ma è contestata solo parzialmente: ad esempio, il ricorso non siconfronta concretamente con il contenuto delle dichiarazioni dei tre testimonisopra indicati, univocamente indicativo del ruolo svolto dal ricorrente nellaprecisata cooperativa.Non vi è dubbio, poi, che la “[OSCURATO:PERSONA]” sia cessata nonprima del 2014, e che, quindi, il suo effettivo gestore avesse l’obbligo diconservare le scritture e i documenti contabili obbligatori per dieci anni (almeno)da quell’anno, a norma degli artt. 2220 cod. civ., 8 legge n. 212 del 2000 e 22d.P.R. n. 600 del 1973, come più analiticamente precisato nel § 2.1.3. Né, nellaspecie, è fatta questione dell’esistenza di documenti contabili di cui è obbligatoriala conservazione, del resto indirettamente confermata dalla presentazione di duedichiarazioni dei redditi relative alla precisata cooperativa sottoscritte proprio daSergio [OSCURATO:PERSONA].Ancora, prive di fondamento sono le censure relative alla sussistenza del dolospecifico in capo all’attuale ricorrente. Si è detto, infatti, nel § 2.1., che laprevisione del dolo specifico quale condizione per la sussistenza del delitto di cuiall'art. 10 d. lgs. n. 74 del 2000 richiede la prova della produzione di reddito e delvolume di affari che possono desumersi, in base a norme di comune esperienza,dal fatto che l'agente sia titolare di un'attività commerciale. E questa circostanzaè oggetto di specifica indicazione, in quanto i tre testimoni di cui in precedenza sisono richiamate le dichiarazioni hanno precisato di operare sotto le disposizioni delricorrente e persino di aver consegnato al medesimo, con cadenza quotidiana,l’incasso dell’attività svolta.3. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo,le quali contestano la mancata dichiarazione di estinzione del reato perprescrizione, deducendo che la “[OSCURATO:PERSONA]” è stata liquidata giànel 2014, e non era tenuta a conservare le scritture contabili e che, in ogni caso,le operazioni di verifica risalgono al 3 febbraio 2016.Si è già detto nei §§ 2.1.1 e 2.3 che il titolare di una impresa, e quindi anchedi una cooperativa, è tenuto a conservare le scritture contabili per dieci anni dallacessazione dell’attività, sicché, anche a ritenere che la “[OSCURATO:PERSONA] ProgettoLavoro” sia stata liquidata nel 2014, l’obbligo di conservazione e di esibizione dellesue scritture contabili era in vigore al momento della verifica fiscale.Si deve aggiungere, poi, che la verifica fiscale, sebbene iniziata il 3 febbraio2016, è terminata il 5 luglio 2016; né questo dato è concretamente contestato,con specifiche allegazioni, nel ricorso.E questo elemento è significativo per individuare il momento di consumazionedel reato, e quindi il dies a quo per il decorso della prescrizione; invero, secondoil principio consolidato in giurisprudenza, il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo2000, n. 74, realizzato sub specie di occultamento totale o parziale delle scritturecontabili, ha natura permanente, perdurando l'obbligo di esibizione dei documentifiscali finché prosegue il controllo da parte degli organi ispettivi, sicché la suaconsumazione postula la conclusione e non il mero inizio di tale accertamento (cosìSez. 3, n. 11469 del 07/03/2025, Barrasso, Rv. 287669 – 01, e Sez. 3, n. 40317del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340 – 01).Ciò posto, deve concludersi che il termine necessario a prescrivere il reato dicui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, pari a dieci anni anche tenendo contodell’interruzione, in forza del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. e17, comma 1-bis d.lgs. nn. 74 del 2000, e senza computare i periodi disospensione, nella specie protrattisi per complessivi 205 giorni, non è maturatonemmeno alla data della pronuncia della presente sentenza.4. Infondate sono le censure enunciate nel terzo motivo, le quali contestanola commisurazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche,deducendo in particolare che l’ammontare dell’evasione non è stato accertato eche l’attività si riferisce ad una cooperativa socialeLa sentenza impugnata, infatti, espone una motivazione corretta allorchérimarca, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, l’assenza diqualunque condotta collaborativa e di qualunque segno di resipiscenza, nonché,più in generale, l’assenza di elementi positivamente valutabili, e, ai fini delladosimetria della pena, la fissazione della stessa in misura inferiore alla mediaedittale, ed anzi prossima al minimo della cornice sanzionatoria.5. Infondate, infine, sono le censure proposte con il quarto motivo, le qualicontestano il diniego di applicazione di pene sostitutive, in particolare delladetenzione domiciliare, per la modesta gravità dei fatti e l’assenza di ragioniostative.La sentenza impugnata, infatti, ha correttamente rappresentato chel’assenza, da parte dell’imputato, di ogni forma di collaborazione anche in sede diverifica fiscale, nonostante i ripetuti inviti della Guardia di Finanza, e di ognisegnale di ravvedimento escludono la prognosi di una prospettiva rieducativa dellepene sostitutive e l’idoneità delle stesse a prevenire la commissione di altri reati.6. Alla complessiva infondatezza delle censure seguono il rigetto del ricorso ela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 21/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20388/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris