CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 novembre 2023
Cassazione n. 32553/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16408/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] c.f. [OSCURATO:PERSONA] 68D21 F839U congiuntamente e disgiuntamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Benevento, c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 13 ED B INT 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Pagina2di 6 - RGN 16408 /20 1 7 estensore pre s. m.ferro LIVIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4466/2016 depositata il 19/12/2016in RG 4783/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4466/2016 depositata il 19/12/2016 in RG 4783/2013 che ne ha respinto l’appelloavverso la sentenza Trib. Nola n. 513 /201 3 dep. il 19.2.2013 che avevaaccolto l e domand e di revocatoria promoss e dal Fallimento in epigrafe econ riguardo a lla cessione di un contratto di leasing tra le parti ; 2. la corte ha premesso che : a) il Tribunale di Nola aveva accolto le azioni revocatorie(ordinaria e fallimentare) ai sensi degli artt.66 e 67 co.1 n.1 l.f. qualiproposte per la cessione da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla convenuta D.G.S. (poi FGL)– il 9.12.2008 e per il prezzo di euro 1.805.526,70 oltre IVA - del lea sing dell’8 marzo 2005 già in essere tra la stessa società ed il terzo [OSCURATO:PERSONA].p.a., avente ad oggetto i ‘capannoni’ nn. 319/320 e 321/322 del lottoD) all’[OSCURATO:PERSONA] , così condannando [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di euro 2.324.000, il controvalore dei beni non più restituibili in natura ; b) il fondamentodella prima azione conseguiva dalla prova di i) crediti preesistenti al momento della cessione, ii) certa diminuzione patrimoniale cui veniva esposta,con l’atto, la società fallita - cedente , che pochi giorni prima già aveva affittato in blocco venti super mercati in Napoli e provincia , iii) scientia decoctionis, stante la pendenza di istanze di fallimento, protesti ed il menzionatorepentino affitto in blocco , iv) modalità integrative del prezzo, il giornodopo versato dall’acquirente all’[OSCURATO:PERSONA], che era creditore della fallita per 400mila euro , dunque con evidenza della sf i ducia verso la Pagina3di 6 - RGN 16408 /20 1 7 estensore pre s. m.ferro societàcedente, mentre la cessionaria ricedeva a prezzo maggiorato il bene a terzipoco prima del fallimento ; c) il tribunale accoglieva la domanda anche comeatto a corrispettivo sproporzionato ai sensi dell’art.67 co.1 n.1 l.f., cioè confrontando1.800 mila circa euro di contro a 2.790 mila circa euro , tenuto contodi una CTU successiva e comunque del prezzo di vendita conseguito da DGS/FGLdopo nove mesi; 3. la corte, respingendo l’appello in punto di condivisa prospettazione fondatadell’azione revocatoria ordinaria, ha così reputato superflua l’ulteriore disamina della seconda azione, la revocatoria fallimentare, in quanto sussistenti entram bi i presupposti già dell’art.2901 c.c., la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio recato alle ragioni dei creditori e la consapevolezza di esso in capo al terzo, posto che l’atto era successivo ai creditie a titolo oneroso : a) l’ eventus damni – peraltro non oggetto di motivo di gravame (pagg. 9,10) - discendeva effettivamente dalla preesistenza e consistenza di crediti anteriori alla cessione del lea s ing (come da stato passivo) e l’effetto dell’ operazione aveva inciso sulla composizione patrimonialedella fallita, alterandone l’equilibrio in funzione peggiorativa dello scenario satisfattivo per i creditori (veniva perso un rilevante asset , in concomitanzaall’affitto in blocco dei supermercati) ; b) parimenti vi era piena consapevolezza del pregiudizio che l’atto re cava alle ragioni dei creditori , stantela persistente morosità della fallita nel pagamento delle rate di leasing , essendo contraddittoria l’invocazione della natura conservativa dell’operazione stessa, in realtà direttamente dismissiva di un attivo caratteristico aziendale proprio e comunque, per quanto superflua nell’economia dell’azione, risultava la consapevolezza in capo a DGS/ FGL anchedella decozione della fallita ( per via non tanto di protesti, con cento pagine di visura, istanze di fallimento o l’affitto in blocco, quanto piuttosto dellemodalità di conclusione del contratto, il suo prezzo e l’integrazione del giorno dopo , la condotta successiva della cessionaria e comunque del monitoraggiodella cedente e delle sue condizioni praticat o dalla cessionari a perla conclusione efficace dell’atto ) ; Pagina4di 6 - RGN 16408 /20 1 7 estensore pre s. m.ferro 4. il ricorrente contesta la sentenza con quattro motiv i di ricorso ; il fallimentosi è costituito con controricorso , illustrato da ultimo con memoria ; nelcorso del giudizio, a seguito di ordinanze interlocutorie, è stata disposta la notifica altresì alla parte (ricorrente) personalmente, stante il decesso dell’originariodifensore; ancora, entrambe le parti hanno depositato memoria in funzione della presente udienza, la ricorrente con costituzione di nuovi difensorie procura . [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche: 1. con il primo motivo si deduce la violazione de gli artt. 2901 c.c. e 66 l.f.,nonché l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti, dunqueex art.360 co.1 n.5 c.p.c. , per aver e la corte negato che l’appellante avesse impugnato anche la statuizione sull’ eventus damni , accertamento invece contrastato invocando l’assenza di ogni sperequazione di prezzo nell’attoimpugnato; 2. con il secondo motivo s’invoca la violazione de lle stesse norme del motivoprecedente ed ancora con lo stesso vizio processuale, essendo errata la valutazione della corte in punto di pregiudizio dell’atto ai creditori e conoscenza dello stesso in capo al terzo , avuto riguardo agli incrementi di valoresubiti dal bene con il pagamento dei ratei di leasing e i miglioramenti edilizi; 3. con il terzo motivo s’invoca la violazione dell’art.67 l.f. , per avere la corte ritenuto superflua la disamina dell’azione revocatoria fallimentare, invece fondata per il tribunale e con decisione appellata, poiché la insussistenzadi eventus damni e scientia damni avrebbe dovuto condurre a negarela sproporzione di prezzo e dunque anche l’azione fallimentare; 4. con il quarto motivo, ai sensi dell’art.112 c.p.c. ed ancora deducendo ilvizio all’altezza dell’art.360 co.1 n.5 c.p.c., si invoca l’omesso esame della decisionesulla domanda di adempimento (del residuo prezzo , in realtà per somma tratt enuta da DGS/FGL come penale per tardiva consegna ) quale avanzatadalla curatela , oggetto di gravame però non deciso dalla corte ; Pagina5di 6 - RGN 16408 /20 1 7 estensore pre s. m.ferro 5. i primi due motiv i, da esaminare congiuntamente per l’intima connessione, sono inammissibili ; va invero premesso che la corte, enunciando un vizio di completezza dell’appello con riguardo all’ eventus damni, che non sarebbe entrato nel gravame o comunque non in modo specifico (pagg.9, 10) , ha evidenziato una ratio decidendi che non risulta scalfita dalle odierne censure , laddove esse ancora richiamano solo la pregressadeduzione di una stipula condotta a giusto prezzo, assunto che in sénon vale a smentire l’accertamento della corte; 6. per il restante profilo, il secondo motivo è inammissibile poiché appare risolversi in una mera richiesta di diverso apprezzamento del materiale probatorio valorizzato dalla corte, finendo con il sostenere conclusionivalutative opposte e favorevoli al ricorrente; 7. il terzo motivo appare , per un profilo, conseguente all’esito dei primi duemotivi, dunque assorbito e, per altro profilo, inammissibile, posto che la sentenza si è arrestata al fondamento, confermato, della sola azione revocatoria ordinaria, senza disamina di quella fallimentare ; ne deriva l’eccentricitàdella censura su tale punto; 8. il quarto motivo pecca di difetto d’interesse, oltre che di genericità, postoche c ontesta una statuizione omessa dalla corte e tuttavia relativa , per quanto è dato comprendere, non a una domanda della ricorrente bensì rispetto alle prospettazioni conservat e dal solo fallimento ed assenti dall’odiernocontesto impugnatorio ; s’impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese secondo i criteri di soccombenza e liquidazione come meglioin dispositivo ; va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppiodel contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso ; condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento di legittimità , liquidate in euro 8.000 percompensi, nonché euro 200 a rimborso, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15% e agli accessori di legge ; ai sensi dell’art. 13, co. 1 - quater, Pagina6di 6 - RGN 16408 /20 1 7 estensore pre s. m.ferro d.P.R.115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il