CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 12828/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 11736-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentat o e difes o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] C. GROSSO per procura in calce a l ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].P.A., rappresentata e difes a dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 155 /20 1 8 del [OSCURATO:PERSONA] , depositatoil [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 / 3 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - i l tribunale, con il decreto in epigrafe, in accoglimento dell’opposizioneproposta, ha, per quanto ancora rileva, ammesso l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. allo stato passivo del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il credito dalla stessa vantato, pari alla somma complessiva di €. 9.256.143,69, al Ric. 2018n. 1 1 736 - Sez. 1 - CC del 6 marzo 20 2 3 netto del saldo attivo di due conti correnti, pari alla somma complessiva di €. 2.336.704,37, in quanto oggetto di compensazione a norma degli artt. 56 l.fall. e 1853 c.c. , della quale ha espressamente accertato la legittimità; -il tribunale, in particolare, ha ritenuto che non fosse rilevante il fatto impeditivo eccepito dal Fallimento, e cioè che il saldo attivo del conto corrente n. 15742, pari ad €. 2.236.235,18, era gravato, alla data delfallimento, da pegno regolare (a garanzia di fideiussioni rilasciate dalla banca nell’interesse della società fallita per l’eventuale debito di quest’ultima verso terzi) e che il relativo vincolo(non essendo ancora giunta la dichiarazione di svincolo da parte del terzo contraente della [OSCURATO:PERSONA])era cessato solo dopo la sentenza dichiarativa; - s econdo il tri bunale, al contrario, ciò che rileva ai fini dell ’ operatività della compensazione in ambito fallimentare è che, alla data della sentenza dichiarativa, i reciproci crediti siano, come nel caso in esame è rimasto incontestato, già esistenti, rimanendo, invece, irrilevante che, alla medesima data, siano entrambi esigibili, potendo realizzarsi l’effetto compensativo anche successivamente al fallimento, purché i requisiti di esigibilità ricorrano nel momento in cui la compensazione viene operata; considerato che il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso notificato il 13/4/2018, ha chiesto, per un motiv o , la cassazione del decreto , dichiaratamente comunicato il 15/3/2018; ritenuto che la questione posta dal ricorso, e cioè di stabilire se e a quali condizioni il credito della banca verso il correntista poi fallito possa essere compensato,a norma degli artt. 56 l.fall. e 1853 c.c., con il saldo attivo di conto corrente costituito in pegno in favoredella stessa, merita di essere trattata in pubblica udienza.Ric. 2018n. 1 1 736 - Sez. 1 - CC del 6 marzo 20 2 3 P.Q.M. La Corte così provvede: rimette il ricorso alla pubblica udienzae rinvia all’uopo a nuovo ruolo. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della P