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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 49921/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che SARR Doudou ha proposto ricorso per cassazione con difensore avverso la sentenza del Tribunale di Torino con la quale è stata applicata al predetto, su accordo delle parti, una pena per i reati di cui all'art. 73, comma 1 e 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990; ritenuto che il ricorso é inammissibile per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (incongruità del trattamento sanzionatorio) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2 -bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, legge 103/2017 citata); ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che SARR Doudou ha proposto ricorso per cassazione con difensore avverso la sentenza del Tribunale di Torino con la quale è stata applicata al predetto, su accordo delle parti, una pena per i reati di cui all'art. 73, comma 1 e 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990; ritenuto che il ricorso é inammissibile per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (incongruità del trattamento sanzionatorio) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2 -bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, legge 103/2017 citata); ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 49921/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris