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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 07787/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 5 febbraio 2024 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art 340 cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con un unico motivo di ricorso, la nullità della sentenza impugnata per omessa notificazione all'imputato ed al difensore del decreto di citazione a giudizio in appello.

Premesso, infatti, che l'imputato è elettivamente domiciliato presso il difensore, si rappresenta che tale notificazione è stata eseguita presso un indirizzo p.e.c. di un difensore omonimo di quello di fiducia.

3. Il ricorso è fondato.

Risulta, infatti, dagli atti, cui il Collegio può accedere in ragione della natura processuale della questione dedotta, che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato ad un indirizzo di posta elettronica di un difensore omonimo di quello di fiducia, cosicché deve ritenersi completamente omessa detta notificazione sia nei confronti del difensore che dell'imputato.

4. Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 5 febbraio 2024 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art 340 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con un unico motivo di ricorso, la nullità della sentenza impugnata per omessa notificazione all'imputato ed al difensore del decreto di citazione a giudizio in appello. Premesso, infatti, che l'imputato è elettivamente domiciliato presso il difensore, si rappresenta che tale notificazione è stata eseguita presso un indirizzo p.e.c. di un difensore omonimo di quello di fiducia. 3. Il ricorso è fondato. Risulta, infatti, dagli atti, cui il Collegio può accedere in ragione della natura processuale della questione dedotta, che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato ad un indirizzo di posta elettronica di un difensore omonimo di quello di fiducia, cosicché deve ritenersi completamente omessa detta notificazione sia nei confronti del difensore che dell'imputato. 4. Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso. Così de
Decreto Cassazione n. 07787/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris