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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 18252/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' MASSIMILIANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] dopo il dibattimento sì riporta agli scritti difensivi chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 17/02/2021 che, per quanto qui rileva, ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini che lo aveva condannato per ricettazione di merce con marchi falsificati (capo B) deducendo:

1. vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante di particolare tenuità.

Sostiene che è mancata ogni valutazione sul punto;

2. mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di esclusione della contestata recidiva reiterata avanzata con i motivi d'appello Il primo motivo di ricorso è inammissibile per mancato confronto con l'argomentazione della Corte territoriale che ha escluso la particolare tenuità del fatto di cui al capoverso dell'articolo 648 a fronte del grandissimo numero di merci contraffatte connotate da elevato valore simbolico sul mercato delle false griffes. il secondo motivo di ricorso è fondato Effettivamente c'è omessa valutazione in ordine alle richieste di esclusione della recidiva reiterata avanzata con i motivi d'appello nei quali si sottolineava la piena collaborazione dell'imputato e i risalenti tre precedenti penali e i motivi a delinquere.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente all'omessa motivazione in ordine alla recidiva con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per l'ulteriore corso P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa motivazione in ordine alla recidiva con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.

Roma [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. te Giovanna VERGA Giova [OSCURATO:PERSONA] l '[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' MASSIMILIANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] dopo il dibattimento sì riporta agli scritti difensivi chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 17/02/2021 che, per quanto qui rileva, ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini che lo aveva condannato per ricettazione di merce con marchi falsificati (capo B) deducendo: 1. vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante di particolare tenuità. Sostiene che è mancata ogni valutazione sul punto; 2. mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di esclusione della contestata recidiva reiterata avanzata con i motivi d'appello Il primo motivo di ricorso è inammissibile per mancato confronto con l'argomentazione della Corte territoriale che ha escluso la particolare tenuità del fatto di cui al capoverso dell'articolo 648 a fronte del grandissimo numero di merci contraffatte connotate da elevato valore simbolico sul mercato delle false griffes. il secondo motivo di ricorso è fondato Effettivamente c'è omessa valutazione in ordine alle richieste di esclusione della recidiva reiterata avanzata con i motivi d'appello nei quali si sottolineava la piena collaborazione dell'imputato e i risalenti tre precedenti penali e i motivi a delinquere. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente all'omessa motivazione in ordine alla recidiva con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per l'ulteriore corso P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa motivazione in ordine alla recidiva con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. Roma [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. te Giovanna VERGA Giova [OSCURATO:PERSONA] l '[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18252/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris