CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 50036/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma, che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma relativo ad un immobile dallo stesso occupato, ipotizzando la sussistenza del reato di cui all'art. 633 cod pen. 1.1AI riguardo il difensore eccepisce che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto phe.) integrato il fumus commissi deficit sull'erroneo presupposto che Monteforte vantasse, all'epoca dell'occupazione, diritti dominicali sull'appartamento della madre, visto che la stessa aveva lasciato in eredità l'immobile di sua proprietà esclusivamente alla figlia, [OSCURATO:PERSONA], come da documentazione che non era stato possibile depositare al momento del ricorso per riesame, vito che non era immaginabile che si dovesse contrastare un'argomentazione tanto slegata dalla realtà, della quale si era venuti a conoscenza soltanto con l'ordinanza che aveva respinto il ricorso 1.2 II difensore eccepisce la carenza di adeguata motivazione per avere il Itibunale ritenuto integrato il requisito del fumus commissi delicti sull'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 22 c.149 L.R. Lazio 1/2020: il Tribunale aveva ritenuto che in assenza della domanda prevista dalla norma citata, Monteforte non poteva allegare un legittimo affidamento a trattenersi nell'immobile, quando la presentazione della domanda di sospensione poteva avvenire solo in presenza di un provvedimento di rilascio immediato, che non era stato emesso, visto che vi era soltanto un decreto di sequestro. 1.3 II difensore lamenta che il Tribunale aveva escluso l'applicabilità dello steso di necessità in base a due presupposti, la disponibilità di altro immobile e la mancata presentazione della domanda di sospensione ex art. 22 c.149 L.R. Lazio n. 1/2020, senza considerare che la disponibilità della casa della madre di Monteforte non c'era già prima della morte di quest'ultima e la domanda non poteva essere presentata per difetto dei requisiti e che la assoluta necessità della condotta e l'attualità del pericolo erano stati dimostrati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 E' principio costantemente affermato da questa Corte, infatti, quello secondo il quale "l'illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia." (Sez.2, Sentenza n. 28067 del 26/03/2015, Pg in proc. Antonuccio, Rv. 264560 - 01) Di tale principio ha fatto corretta affermazione il Tribunale, osservando che il ricorrente, a seguito della morte della madre, è comproprietario di un immobile; l'eccezione secondo cui l'immobile sarebbe stato lasciato in forza alla sorella in forza di un testamento, è manifestamente infondata per un duplice ordine di motivi: a) perché il ricorrente stesso fonda tale affermazione su documentazione prodotta successivamente alla decisione del Tribunale, senza considerare che nel giudizio di legittimità non è consentito al difensore dell'imputato di presentare nuovi documenti, dal momento che la Corte di Cassazione non deve mai procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione e della sua logicità, da valutare quindi in base agli atti conosciuti dal giudice il cui provvedimento viene impugnato; b) perché in base ai principi regolatrici delle successioni, la madre non poteva escludere uno dei due figli dall'eredità. Quanto evidenziato al punto a), rende evidente che non può essere esaminata neppure l'istanza di sospensione dell'obbligo di rilascio immediato ex art. 22 comma 149 della legge regionale del Lazio n. 1/2020, presentata in data successiva alla decisione del Tribunale. 1.2 Quanto all'ultimo motivo di ricorso, si deve ribadire che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). sAr\r`-‘, Nel caso in esame, poiché il ricorrente contesta gli elementi di fatto posti a base della decisione, il ricorso è inammissibile; si deve inoltre rilevare come nessuna censura sia stata proposta relativamente al periculum, a fronte della motivazione contenuta nell'ultima parte di pagina 3 del provvedimento impugnato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C