CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2025
Cassazione n. 27911/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 9083/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9326/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto il giudicato interno si forma su capi e punti di decisione, e non sulla selezione dei fatti astrattamente rilevanti ai fini della valutazione dell’unico punto di decisione sub iudice, ossia, nella specie, della spettanza della liberazione anticipata su un singolo semestre, sicché il Tribunale di sorveglianza era libero di apprezzare detti fatti nel loro intero perimetro, nel rispetto del contraddittorio e anche alla luce di nuove informazioni pervenute o acquisite (su quest’ultimo punto, Sez. 1, n. 10316 del 30/01/2020, Foriglio, Rv. 278691-01); che il terzo motivo è manifestamente infondato, posto che l’ordinanza impugnata si è validamente confrontata con le ragioni del reclamante e la sinteticità delle argomentazioni a tal fine spese si coniuga a completezza di analisi e rigore valutativo; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27911/2025 Roma, lì, 29/07/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]