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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 gennaio 2022

Cassazione n. 37146/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni presentate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha chiesto un differimento della trattazione del procedimento ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 gennaio 2022 (dep. il giorno 11 febbraio 2022) il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell'appello interposto (ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.) dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, ha annullato l'ordinanza in data 26 novembre 2011 con la quale la Corte di appello di Palermo aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] MILAZZO la misura degli arresti domiciliari (con strumenti di controllo elettronico) in sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere già applicata allo stesso imputato, poiché gravemente indiziato dei delitti - per cui ha riportato condanna all'esito del Giudizio di appello - di partecipazione ad associazione di tipo mafioso nonché di tentato danneggiamento aggravato pure ex art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen. (così riqualificato il fatto a lui ascritto quale ipotesi consumata, nel secondo grado di giudizio).

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] MILAZZO ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale distrettuale, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, d. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - ha denunciato la violazione degli artt. 275, comma 3, cod. proc. pen. e della legge 16 aprile 2015, n. 47.

Ad avviso della difesa, il Giudice dell'appello cautelare avrebbe erroneamente fondato la riforma dell'ordinanza che in prima istanza aveva accolto la richiesta di sostituzione della misura inframuraria, ritenendo non superata la «presunzione relativa» posta dall'art. 275, comma 3, cit. in ragione dello stabile inserimento dell'imputato nell'associazione di tipo mafioso; in tal modo, non avrebbe considerato che la stessa norma prevede l'applicazione della custodia cautelare «salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

Invero, la Corte di appello («avendo contezza del merito») aveva ritenuto affievolite le esigenze cautelari, accogliendo l'istanza del MILAZZO e dando conto della fondatezza di quanto da lui dedotto (in ordine alla non più prossima frequentazione da parte sua di «soggetti controindicati» e al suo percorso di recesso e resipiscenza).

2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen) in relazione all'art. 275, comma 3, ultima parte. cod. proc. pen. e «alle prove ad esso collegate».

Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di apprezzare gli elementi relativi al detto percorso di dissociazione e resipiscenza del MILAZZO sui quali la Corte di appello aveva fondato la propria statuizione cautelare.

3. La difesa - con l'atto con il quale ha rassegnato le proprie conclusioni, insistendo nell'accoglimento del ricorso - ha preliminarmente chiesto il differimento dell'udienza al fine di acquisire le motivazioni della sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo nel presente procedimento nei confronti del MILAZZO, in quanto la «lettura integrale delle motivazioni» potrebbe «fugare ogni dubbio circa il ragionamento logico giuridico che ha spinto la Corte Territoriale di Palermo a concedere al Milazzo» gli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1. Deve, preliminarmente, evidenziarsi il difetto dei presupposti per disporre il differimento richiesto dalla difesa, al fine di acquisire la motivazione della sentenza emessa nel giudizio di cognizione nel quale il MILAZZO è sottoposto a cautela: basti osservare che essa non ha diretta inerenza al presente giudizio di legittimità, avente ad oggetto la statuizione cautelare impugnata, che non può essere svolto da questa Corte in ragione degli elementi (peraltro, di fatto) eventualmente esposti in un diverso provvedimento, dovendo il sindacato rimanere interno al provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).

2. Tanto premesso, i motivi di ricorso possono essere affrontati congiuntamente poiché hanno declinato il medesimo ordine di doglianze, il primo sub specie della violazione di legge, il secondo sub specie del vizio di motivazione.

Invero, allorché ricorrano - per quel che qui rileva - gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa, «in tema di applicazione di misure cautelari personali, anche a seguito della novella attuata con legge 16 aprile 2015, n. 47, l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria»; ragion per cui solo in mancanza di elementi tali da smentire l'effetto della presunzione relativa appena indicata (ossia della sussistenza della esigenze cautelari), «trova applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere» (Sez. 5, n. 51742 del 13/06/2018, Pergola, Rv. 275255 - 01; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855 - 01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062 - 01; cfr. pure, sulla compatibilità costituzionale in parte qua dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., Corte cost. ord. n. 0136 del 08/03/2017; e Corte cost. n. 191 del 08/07/2020).

L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio di diritto, osservando come nella specie la stessa Corte di Appello (che disposto la misura meno afflittiva) ha ritenuto sussistenti (per quanto affievolite) le esigenze cautelari; il che, dunque, impone di fare applicazione della presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere, atteso che il MILAZZO è stato condannato anche in grado di appello per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso per cui è sottoposto a misura.

Di conseguenza, la denunciata omessa valutazione da parte del Tribunale degli elementi favorevoli al MILAZZO non ha alcuna rilevanza nel caso di specie, proprio in forza della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari (già da parte della Corte di merito) e dell'operatività della già richiamata presunzione assoluta .3.

Al rigetto segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Infine, devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni presentate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha chiesto un differimento della trattazione del procedimento ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 gennaio 2022 (dep. il giorno 11 febbraio 2022) il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell'appello interposto (ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.) dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, ha annullato l'ordinanza in data 26 novembre 2011 con la quale la Corte di appello di Palermo aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] MILAZZO la misura degli arresti domiciliari (con strumenti di controllo elettronico) in sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere già applicata allo stesso imputato, poiché gravemente indiziato dei delitti - per cui ha riportato condanna all'esito del Giudizio di appello - di partecipazione ad associazione di tipo mafioso nonché di tentato danneggiamento aggravato pure ex art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen. (così riqualificato il fatto a lui ascritto quale ipotesi consumata, nel secondo grado di giudizio). 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] MILAZZO ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale distrettuale, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - ha denunciato la violazione degli artt. 275, comma 3, cod. proc. pen. e della legge 16 aprile 2015, n. 47. Ad avviso della difesa, il Giudice dell'appello cautelare avrebbe erroneamente fondato la riforma dell'ordinanza che in prima istanza aveva accolto la richiesta di sostituzione della misura inframuraria, ritenendo non superata la «presunzione relativa» posta dall'art. 275, comma 3, cit. in ragione dello stabile inserimento dell'imputato nell'associazione di tipo mafioso; in tal modo, non avrebbe considerato che la stessa norma prevede l'applicazione della custodia cautelare «salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure». Invero, la Corte di appello («avendo contezza del merito») aveva ritenuto affievolite le esigenze cautelari, accogliendo l'istanza del MILAZZO e dando conto della fondatezza di quanto da lui dedotto (in ordine alla non più prossima frequentazione da parte sua di «soggetti controindicati» e al suo percorso di recesso e resipiscenza). 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen) in relazione all'art. 275, comma 3, ultima parte. cod. proc. pen. e «alle prove ad esso collegate». Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di apprezzare gli elementi relativi al detto percorso di dissociazione e resipiscenza del MILAZZO sui quali la Corte di appello aveva fondato la propria statuizione cautelare. 3. La difesa - con l'atto con il quale ha rassegnato le proprie conclusioni, insistendo nell'accoglimento del ricorso - ha preliminarmente chiesto il differimento dell'udienza al fine di acquisire le motivazioni della sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo nel presente procedimento nei confronti del MILAZZO, in quanto la «lettura integrale delle motivazioni» potrebbe «fugare ogni dubbio circa il ragionamento logico giuridico che ha spinto la Corte Territoriale di Palermo a concedere al Milazzo» gli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. Deve, preliminarmente, evidenziarsi il difetto dei presupposti per disporre il differimento richiesto dalla difesa, al fine di acquisire la motivazione della sentenza emessa nel giudizio di cognizione nel quale il MILAZZO è sottoposto a cautela: basti osservare che essa non ha diretta inerenza al presente giudizio di legittimità, avente ad oggetto la statuizione cautelare impugnata, che non può essere svolto da questa Corte in ragione degli elementi (peraltro, di fatto) eventualmente esposti in un diverso provvedimento, dovendo il sindacato rimanere interno al provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). 2. Tanto premesso, i motivi di ricorso possono essere affrontati congiuntamente poiché hanno declinato il medesimo ordine di doglianze, il primo sub specie della violazione di legge, il secondo sub specie del vizio di motivazione. Invero, allorché ricorrano - per quel che qui rileva - gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa, «in tema di applicazione di misure cautelari personali, anche a seguito della novella attuata con legge 16 aprile 2015, n. 47, l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria»; ragion per cui solo in mancanza di elementi tali da smentire l'effetto della presunzione relativa appena indicata (ossia della sussistenza della esigenze cautelari), «trova applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere» (Sez. 5, n. 51742 del 13/06/2018, Pergola, Rv. 275255 - 01; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855 - 01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062 - 01; cfr. pure, sulla compatibilità costituzionale in parte qua dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., Corte cost. ord. n. 0136 del 08/03/2017; e Corte cost. n. 191 del 08/07/2020). L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio di diritto, osservando come nella specie la stessa Corte di Appello (che disposto la misura meno afflittiva) ha ritenuto sussistenti (per quanto affievolite) le esigenze cautelari; il che, dunque, impone di fare applicazione della presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere, atteso che il MILAZZO è stato condannato anche in grado di appello per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso per cui è sottoposto a misura. Di conseguenza, la denunciata omessa valutazione da parte del Tribunale degli elementi favorevoli al MILAZZO non ha alcuna rilevanza nel caso di specie, proprio in forza della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari (già da parte della Corte di merito) e dell'operatività della già richiamata presunzione assoluta .3. Al rigetto segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Infine, devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui
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