CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 21027/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 29555/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore - intimata – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: art. 248 d.P.R. n. 115/2002 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] AGENZIA DELLE ENTRATE– [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 423/14/20 depositata in data 12/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la contribuente società ricorreva avverso cartella di pagamento notificata a seguito di provvedimento di invito al pagamento, che riteneva illegittimi in quanto andavano preceduti da autonomo provvedimento di irrogazione delle sanzioni, risultando violato l’art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002; - la CTP rigettava il ricorso; tal pronuncia era impugnata in appello; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’impugnazione della [OSCURATO:SOCIETA].; - ricorre a questa Corte l’Amministrazione con atto affidato a un solo motivo; la contribuente è rimasta qui intimata, così come l’Agenzia delle entrate – Riscossione, nei con fronti della quale il ricorso è stato notificato ai fini del litisconsorzio processuale; Considerato che: - il solo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 c.1 bisdel d.P.R . n. 115 del 2002 e 17 c. 1 del d. lgs. n. 472 del 1997, nonché dell’art. 21 bis della l . n. 241 del 1990, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 , cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto illegittima la cartella impugnata, in quanto , secondo il giudice tributario d’appello, sarebbe stata nece ssaria una preventiva “comunicazione” al destinatario delle sanzioni irrogate, non risultando legittima la Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] loro irrogazione contestualmente all’avviso di pagamento del contributo unificato; - il motivo è fondato; - invero, è sufficiente la semplice e piana let tura della disposizione che qui rileva, come correttamente si illustra in ricorso, vale a dire l’art. 17 del d. lgs. n. 472 del 1997: esso prevede che “in deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione (sottolineatura aggiunta n.d.r.) e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità”; - quindi, la CTR ha commesso errore di diritto non facendo applicazione, come avrebbe dovuto in osservanza dell’art. 12 delle c.d. “preleggi”, del principio secondo il quale “nell'applicare lalegge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo laconnessione di esse, e dalla intenzione dellegislatore”; - coerentemente con tale conclusio ne, questa Corte ha infatti ritenuto (in termini si veda Cass. Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 40233 del 15/12/2021 ) che l'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002 è l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento. - pertanto, la sentenza impugnata va cassata; - non risultando necessari accertamenti ulteriori in fatto, la controversia può decidersi nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso dellacontribuente; - le spese dei gradi del merito sono compensate; le spese del presente giudizio di l egittimità sono poste , nella misura liquidata in dispositivo,a carico di parte soccombente in favore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] della Toscana; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del la contribuente; compensa tra le partile spese dei giudizi di merito e liquida, in favore del ricorrente, in euro 2.300, oltre a spese prenotate a debito , le spese del giudi