CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025
Cassazione n. 07402/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui in data 1.7.2025 il G.i.p. del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio dell’indulto già concesso nella misura di tre anni di reclusione e 2.611 euro di multa; Rilevato che la revoca è stata disposta per avere Viavattenne commesso in data 14.7.2009 – nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della L. n. 241 del 200 – il delitto di rapina impropria, per il quale ha riportato la condanna alla pena di quattro anni di reclusione e 2.667 euro di multa; Considerato che il ricorso, senza confutare i dati storici su cui si fonda la revoca, si articola in due motivi manifestamente infondati, in quanto: 1) con il primo si contesta un errore nella individuazione del provvedimento di cumulo che sarebbe contenuto nell’ordinanza, ma senza in alcun modo spiegare quale influenza esso avrebbe avuto sulla correttezza della decisione; 2) con il secondo si pone, peraltro per il tramite di allegazioni non comprovate, una questione che non era oggetto della decisione impugnata e che non è attinente alla richiesta di revoca dell’indulto avanzata dal p.m. al giudice dell’esecuzione; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025