CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 15359/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Trapani in data 2.4.2021 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod.pen. condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce l'omessa motivazione in ordine alla mancata qualificazione della condotta ex art. 648 cod.pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, é inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che (come nella specie) deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2 , n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso)» Roma, il 18 gennaio 2023