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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28660/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Trentox ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p. - perché in violazione dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen. - l'appello proposto nell'interesse del predetto avverso la sentenza del Tribunale di Trento del 12 giugno 2023, disponendo l'esecuzione del provvedimento impugnato.

2. Con i due motivi proposti, il ricorrente - denunciando erronea applicazione dell'art. 581, commi 1-ter ed 1-quater cod. proc. pen. - assume la violazione di legge in relazione: a) alla circostanza che la normativa in questione non avrebbe potuto applicarsi all'impugnazione de qua in quanto il relativo processo che ha portato alla condanna dell'odierno ricorrente "risale a prima dell'entrata in vigore della c.d. legge Cartabia", essendo iniziato prima dell'ottobre 2022 e dovendosi considerare il processo "un unicum, in quanto l'appello non costituisce un processo a sé stante, ma una seconda fase del processo complessivamente considerato"; alla circostanza che l'imputato, odierno ricorrente, fosse da considerarsi presente all'udienza del 28 marzo 2022; al fatto che l'imputato avesse già effettuato l'elezione di domicilio con la nomina di difensore avvenuta in primo grado e procura rilasciata al difensore medesimo.

3. Il ricorso è inammissibile.

La disposizione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, stabilisce, a pena di inammissibilità, che con l'atto d'impugnazione debba essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione.

Questa Corte, con orientamento costante e pienamente condivisibile (Sez. 5, 10/01/2024, n. 3118, [OSCURATO:PERSONA], n.m.), ha posto in evidenza come l'eliminazione della disposizione che riconosceva validità "illimitata" alla dichiarazione o l'elezione di domicilio già presente in atti - salva la possibilità per l'interessato di comunicare eventuali variazioni o modifiche - consente di interpretare correttamente la norma in esame nel senso che il soggetto che intende impugnare la sentenza di primo grado non può "utilizzare" la dichiarazione o elezione di domicilio nel precedente grado effettuata, che non risulta più valida in ogni stato e grado del processo.

Ne consegue che, con la presentazione dell'impugnazione, l'adempimento richiesto non è soddisfatto dalla mera allegazione di una dichiarazione/elezione di domicilio in precedenza effettuata, non avendo più la stessa durata illimitata secondo le precedenti indicazioni dell'art.164 cod. proc. pen. e risultando invece necessario che l'interessato fornisca nuovamente, anche nell'ipotesi in cui lo abbia già fatto in precedenza, l 'indicazione di un domicilio dichiarato eletto.

Non vi è dubbio, poi, che alla impugnazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Trento in data 12/06/2023 si applichino le 'nuove ' regole dettate dall'art. 581 cod. proc. pen.

La tesi difensiva prospettata in proposito è infondata, posto che l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. è stato introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150/2022, ed è applicabile alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse in data successiva all 'entrata in vigore del citato decreto (ex multis, Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285021).

L'imputato, inoltre, pur avendo partecipato ad una udienza svoltasi nel primo grado di giudizio, è stato formalmente dichiarato assente nel giudizio di primo grado e tale era al momento della decisione del Tribunale di Trento del 12/06/2023 emessa a seguito di giudizio ordinario. ! 4:k ule-ii-r1142, - ,h4241Arit ''tP4t4k‘ )2-‘ caLiAtku.k. ,14.C_ KOLL ~"A"..-3- .aktf")L 4V CLA"Li neln et,;•

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Trentox ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p. - perché in violazione dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen. - l'appello proposto nell'interesse del predetto avverso la sentenza del Tribunale di Trento del 12 giugno 2023, disponendo l'esecuzione del provvedimento impugnato. 2. Con i due motivi proposti, il ricorrente - denunciando erronea applicazione dell'art. 581, commi 1-ter ed 1-quater cod. proc. pen. - assume la violazione di legge in relazione: a) alla circostanza che la normativa in questione non avrebbe potuto applicarsi all'impugnazione de qua in quanto il relativo processo che ha portato alla condanna dell'odierno ricorrente "risale a prima dell'entrata in vigore della c.d. legge Cartabia", essendo iniziato prima dell'ottobre 2022 e dovendosi considerare il processo "un unicum, in quanto l'appello non costituisce un processo a sé stante, ma una seconda fase del processo complessivamente considerato"; alla circostanza che l'imputato, odierno ricorrente, fosse da considerarsi presente all'udienza del 28 marzo 2022; al fatto che l'imputato avesse già effettuato l'elezione di domicilio con la nomina di difensore avvenuta in primo grado e procura rilasciata al difensore medesimo. 3. Il ricorso è inammissibile. La disposizione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, stabilisce, a pena di inammissibilità, che con l'atto d'impugnazione debba essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione. Questa Corte, con orientamento costante e pienamente condivisibile (Sez. 5, 10/01/2024, n. 3118, [OSCURATO:PERSONA], n.m.), ha posto in evidenza come l'eliminazione della disposizione che riconosceva validità "illimitata" alla dichiarazione o l'elezione di domicilio già presente in atti - salva la possibilità per l'interessato di comunicare eventuali variazioni o modifiche - consente di interpretare correttamente la norma in esame nel senso che il soggetto che intende impugnare la sentenza di primo grado non può "utilizzare" la dichiarazione o elezione di domicilio nel precedente grado effettuata, che non risulta più valida in ogni stato e grado del processo. Ne consegue che, con la presentazione dell'impugnazione, l'adempimento richiesto non è soddisfatto dalla mera allegazione di una dichiarazione/elezione di domicilio in precedenza effettuata, non avendo più la stessa durata illimitata secondo le precedenti indicazioni dell'art.164 cod. proc. pen. e risultando invece necessario che l'interessato fornisca nuovamente, anche nell'ipotesi in cui lo abbia già fatto in precedenza, l 'indicazione di un domicilio dichiarato eletto. Non vi è dubbio, poi, che alla impugnazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Trento in data 12/06/2023 si applichino le 'nuove ' regole dettate dall'art. 581 cod. proc. pen. La tesi difensiva prospettata in proposito è infondata, posto che l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. è stato introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150/2022, ed è applicabile alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse in data successiva all 'entrata in vigore del citato decreto (ex multis, Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285021). L'imputato, inoltre, pur avendo partecipato ad una udienza svoltasi nel primo grado di giudizio, è stato formalmente dichiarato assente nel giudizio di primo grado e tale era al momento della decisione del Tribunale di Trento del 12/06/2023 emessa a seguito di giudizio ordinario. ! 4:k ule-ii-r1142, - ,h4241Arit ''tP4t4k‘ )2-‘ caLiAtku.k. ,14.C_ KOLL ~"A"..-3- .aktf")L 4V CLA"Li neln et,;• 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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