CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20365/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na Stefanelli-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AnastasioGiuditta, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 1798/2025Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 20365/2026Data pubblicazione 17/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 896/2024 depositatail 07/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Nel 1999 [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un immobile di prestigiostorico e artistico, [OSCURATO:PERSONA], in Brindisi, aveva citato in giudizioavanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], suoi vicini,lamentando una serie di lavori da questi posti in essere sui beni comuni(androne) e sulla loro proprietà esclusiva con danno delle parti comuni.L’attrice aveva chiesto il ripristino dell’originario stato dei luoghi e dei benie, in via subordinata, il risarcimento dei danni.I conventi, costituendosi, avevano eccepito la prescrizione di tutte ledomande svolte e avevano comunque chiamato in giudizio il loro dantecausa, [OSCURATO:PERSONA], al quale attribuivano la realizzazione delle operecontestate. Il chiamato in causa si era costituito negando ogniresponsabilità, per essersi limitato ad interventi di consolidamento staticoe di restauro sugli immobili poi ceduti. Integrato il contraddittorio neiconfronti degli altri comproprietari, rimasti contumaci, nel corso delgiudizio era stato esperito utilmente procedimento d’urgenza ex art.700c.p.c. per il consolidamento statico delle mansarde.Il giudizio di primo grado si era concluso con la condanna deiconvenuti al consolidamento dell’arco di ingresso e del vano scala; ladomanda risarcitoria era stata dichiarata prescritta, per essere i lavoriterminati nel 1986.L’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avanti alla Corte d’Appello diBari era stato respinto per le seguenti considerazioni:-l’appellante contesta l’individuazione del dies a quo per il decorsodella prescrizione, rilevando come il Tribunale non avesse tenuto conto delfatto che l’attrice si era trasferita col padre a Roma dal 1970 al 1998,Numero registro generale 1798/2025Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 20365/2026Data pubblicazione 17/06/2026senza più tornare a Brindisi prima di tale ultima data; in realtà lerisultanze processuali non dimostrano affatto la circostanza; peraltro iconvenuti hanno prodotto l’autorizzazione scritta, in data 11.6.1990,rilasciata dal dante causa dell’attrice per la realizzazione dell’ascensore,cioè di una delle opere denunciate ;-le opere contestate sono: l’ascensore, la realizzazione di quattroaiuole, i due chiusini, l’abbassamento del muro di confine, la realizzazionedi due canali di scarico convogliati sulla scala comune; si tratta di opererealizzate in tempi diversi, in parte dai convenuti, in parte da SeverinoOrsan (nel 1986 o comunque prima del 1990, data della vendita aiconvenuti);-in mancanza di prova dell’assenza dell’attrice appellante da Brindisi,correttamente il termine iniziale della prescrizione era stato fissato nelladata di ultimazione delle opere (che la Foscarini avrebbe potuto rilevareutilizzando l’ordinaria diligenza) ed era decorso il termine quinquennale diprescrizione all’epoca di introduzione della domanda;- l’attrice, cui incombeva il relativo onere, non ha provato peraltroche i danni lamentati si sono verificati successivamente, dopo cioè il 1991ed in epoca prossima alla proposizione della domanda risarcitoria, né dinon aver potuto, con la normale diligenza, acquisirne la conoscenza primadel 1998 (epoca di espletamento della consulenza di parte) .[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinquemotivi.Hanno depositato controricorso sia [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di NicolaCalò, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA].Sono rimasti intimati gli altri comproprietari.Sia la ricorrente che i controricorrenti hanno depositato memorieillustrative prima dell’adunanza fissata per la discussione in camera diconsiglio.Numero registro generale 1798/2025Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 20365/2026Data pubblicazione 17/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONESi deve rilevare in via pregiudiziale l’improcedibilità del ricorso, pernon essere stata depositata la copia della sentenza notificata, oggetto diimpugnazione, entro il termine previsto dall’art.369 co 1 c.p.c.La questione, di carattere processuale, non richiede la stimolazione delcontraddittorio delle parti: l'art. 101, comma 2, c.p.c. si riferisce soltantoalla rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale chenon sono state valutate dalle parti mentre non si applica al rilievo dellatardività dell'impugnazione, al quale è assimilabile il rilievodell’improcedibilità disciplinata dall’art.369 c.p.c., trattandosi dicircostanze obiettive, emergenti dalla documentazione già in possessodelle parti e da queste agevolmente riscontrabile, rispetto alle quali non siconfigurano come uno sviluppo inatteso della lite (Cass. n.30883/2024;cfr. anche Cass. n.7356/2022).La sentenza della Corte d’Appello di Bari, oggetto di ricorso, è statapubblicata il 7.11.2024.Nel ricorso per cassazione, formato il 13.1.2025 e notificato allecontroparti a mezzo PEC il 15.1.2025, non si dà atto dell’intervenutanotificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve perimpugnare: la notifica del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nonrispetta il termine di sessanta giorni previsto dall’art.325 c.p.c., ove se neconsideri la decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza, mentresarebbe tempestivo, in assenza di notificazione, in relazione al terminelungo semestrale ex art.327 c.p.c.Nonostante l’assenza nel ricorso di indicazioni in tal senso, l’avvenutanotificazione della sentenza è stata rilevata -pur se non documentata- dalcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha quindi depositato, nel termine dell’art.372 c.p.c.ma oltre il termine di cui all’art.369 co 1 c.p.c., la copia della sentenzaNumero registro generale 1798/2025Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 20365/2026Data pubblicazione 17/06/2026d’appello, effettivamente notificata ai fini del decorso del termine perl’impugnazione il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il deposito è tardivo, perché la copia notificata della sentenza d’appelloavrebbe dovuto essere allegata agli atti nel rispetto del termine ex art.369co 1 c.p.c. - anche con le modalità dell’art.372 c.p.c. ma nel rispetto deltermine indicato- e perché non vi sono agli atti - nel fascicolo d’ufficio oper le produzioni dei controricorrenti- copie della sentenza notificata giàacquisite tempestivamente, tali da rendere superflua la produzione delricorrente.Si richiama in proposito la giurisprudenza di questa Corte, più voltepronunciatasi nel senso che Nell'ipotesi in cui il ricorrente percassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, laS.C. deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto diimpugnazione entro il c.d. termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.,procedendo all'accertamento della sua osservanza. Tuttavia, qualora o pereccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delleproduzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio emerga chela sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del terminedi impugnazione, la S.C., indipendentemente dal riscontro dellatempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se laparte ricorrente abbia ottemperato all'onere del deposito della copiadella sentenza impugnata entro il termine di cui al primo comma dell'art.369 c.p.c. e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, attesoche il riscontro della improcedibilità precede quello dell'eventualeinammissibilità (cfr. Cass. n.1295/2018, nello stesso senso di Cass. aSU n.9005/2009; Cass. n.21349/2022; Cass. n.11319/2025).La previsione - di cui al secondo comma, n. 2, dell’art. 369 cod. proc.civ. - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine dicui al primo comma della stessa norma, della copia della decisioneimpugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, èNumero registro generale 1798/2025Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 20365/2026Data pubblicazione 17/06/2026funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tuteladell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) delrispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestivitàdell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta lanotificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza delcosiddetto termine breve.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, conconseguente impossibilità di esaminare i motivi di ricorso per cassazionearticolati da [OSCURATO:PERSONA].Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA], Ida,del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna delle due parti nellacomplessiva somma di euro 5.000,00 ognuna per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 edagli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 9 aprile 2026.Numero registro generale 1798/2025Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 20365/2026Data pubblicazione 17/06/2026Il PresidenteMauro Mocci