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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 settembre 1981

Cassazione n. 33792/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il 10/09/1981 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14/09/2022 la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado che aveva giudicato [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, responsabile di ventuno furti in abitazione consumati e tentati, commessi nella provincia di Torino tra gennaio ed agosto 2015.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con unico motivo vizio di motivazione: la Corte di appello avrebbe frainteso l'atto di appello, dando per ammessa, da parte dell'imputato, la sua presenza nei luoghi ed orari dei furti, laddove invece l'appello aveva indicato come, in occasione degli episodi criminosi contestati nei capi L-M-P-Q-T, le celle telefoniche agganciate dal telefono dell'imputato fossero incompatibili con i luoghi di commissione dei fatti.

Del resto, in assenza di indicazioni precise circa la copertura delle singole strade ove sono collocate le abitazioni prese di mira, l'eventuale "aggancio" di una cella telefonica piuttosto che di un'altra non costituirebbe elemento sufficiente ai fini dell'affermazione di responsabilità.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Anzitutto esso si limita ad un generico richiamo all'argomento, contenuto nell'atto di appello e - secondo il ricorrente - non oggetto di valutazione da parte della Corte territoriale, della non certa compatibilità tra le celle telefoniche agganciate dal cellulare dell'imputato e i luoghi di commissione di cinque dei ventuno furti per i quali è stata pronunciata condanna.

E' allora il caso di ricordare che «in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica» (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; conf., ex plurimis: Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, B., Rv. 264879; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962).

La generica doglianza del ricorrente si riferisce a cinque reati sui ventuno oggetto di condanna e non fornisce qualsivoglia spiegazione alternativa rispetto alla motivazione - solo essa oggetto di valutazione da parte della Corte di cassazione, che non può e non deve giudicare quale sia la preferibile valutazione delle prove, ma soltanto verificare la non manifesta illogicità del ragionamento posto dal giudice del merito a fondamento delle proprie conclusioni - resa dalla Corte di appello.

La sentenza di secondo grado, vertendosi in un caso di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145), e da entrambe si comprende che la ragione della condanna non è ravvisabile esclusivamente nella considerazione della vicinanza delle celle telefoniche agganciate dal telefono dell'imputato rispetto alle abitazioni in cui sono avvenuti i furti, ma dalla connessione di una molteplicità di dati, la cui lettura unitaria ha condotto i giudici di merito ad una conclusione univoca, rispetto alla quale non è stata ritenuta plausibile (né è stata prospettata dal ricorrente) una lettura alternativa.

In particolare, a fronte dell'arresto dell'imputato nella quasi-flagranza di due furti in abitazione nel periodo considerato (furti giudicati in separato processo), i giudici di merito hanno verificato: la perfetta coincidenza delle celle telefoniche agganciate dal telefono del ricorrente in sedici dei ventuno casi sottoposti a giudizio; l'assenza di una spiegazione plausibile circa la presenza dell'imputato nei luoghi, in ora notturna; l'aggancio, nei cinque casi cui si riferisce il ricorso, delle celle immediatamente finitime a quella del comune in cui si trovava l'abitazione oggetto di furto, ancora una volta in uno con la considerazione dell'assenza di spiegazione alternativa della presenza dell'imputato in quei luoghi e in quegli orari inconsueti, e con ulteriori considerazioni in ordine al modus operandi, identico a quello degli altri furti, e, in un caso, alle comunicazioni intercorse con altro sodale (cfr. pag. 14 della sentenza di primo grado), pure lui arrestato insieme all'imputato per i fatti che hanno portato al diverso procedimento.

3. La Corte non può, tuttavia, limitarsi alle osservazioni sin qui svolte, nonostante la manifesta infondatezza del ricorso.

3.1. Va infatti ricordato che:- la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 2 marzo 2021, H.K. c.

Prokunrantuur (causa C-746/18), pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale formulato dalla Corte Suprema estone in ordine all'interpretazione dell'art. 15, par. 1, dir. 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 25 novembre 2009, ha affermato che l'accesso ai dati relativi al traffico e a quelli relativi all'ubicazione delle apparecchiature telefoniche può essere consentito solo in presenza di «forme gravi di criminalità» o per far fronte a «gravi minacce alla sicurezza pubblica» e a condizione che sia acquisita la preventiva autorizzazione di un'autorità giudiziaria o amministrativa indipendente e terza rispetto alle parti, pubbliche e private; - a seguito della citata decisione della Corte di Giustizia, è stato adottato il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, entrato in vigore il 30 settembre 2021, al fine dichiarato di adeguare la disciplina nazionale ai principi enunciati dalla sentenza.

L'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132 ha riscritto l'art. 132, terzo comma, d.

Igs. 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo che «entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni determinata a norma dell'art. 4 cod. proc. pen., e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private».

Per effetto del decreto-legge, dunque, l'acquisizione dei tabulati telefonici e informatici è stata subordinata ad un previo controllo giurisdizionale sulla richiesta del pubblico ministero (o a una convalida successiva, in caso di acquisizione operata in via di urgenza dal pubblico ministero) e il potere di acquisire i tabulati è stato conferito all'autorità giudiziaria solo per reati tassativamente indicati e ritenuti gravi dal legislatore; - la legge 23 novembre 2021, n. 178, in sede di conversione del decreto- legge ha dettato una norma transitoria, volta a superare i contrasti interpretativi inevitabilmente insorti in ordine all'utilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti dal pubblico ministero in forza della disciplina previgente.

La legge di conversione n. 178 del 2021, inserendo un comma 1-bis all'interno dell'art. 1 del decreto-legge n. 132 del 2021, ha dunque stabilito che i dati relativi al traffico telefonico acquisiti nei procedimenti penali prima della entrata in vigore del decreto-legge «possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'art. 4 c.p.p. e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi».

Si tratta di una norma transitoria compatibile con l'art. 15, par. 1, della Direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni, modificata dalla Direttiva 2009/136/CE, in quanto, in un'ottica di ragionevole ed equilibrato contemperamento di interessi diversi, persegue la finalità di non disperdere dati già acquisiti, subordinandone l'utilizzazione alla significativa illiceità penale di predeterminate ipotesi per cui è consentita l'acquisizione a regime e alla sussistenza di «altri elementi di prova», quale requisito di compensazione della mancanza di un provvedimento giudiziale di autorizzazione all'acquisizione stessa, necessario nella disciplina a regime (Sez. 3, n. 11991 del 31/01/2022, Novellino, Rv. 283029).

Gli «altri elementi di prova» in presenza dei quali, ai sensi della norma transitoria citata, sono utilizzabili anche i cd. dati "esteriori" delle conversazioni ai fini del giudizio di colpevolezza possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma (Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022, Fusco, Rv. 282989).

3.2. La norma transitoria appena ricordata «deroga espressamente al principio del "tempus regit actum" ed è applicabile anche nel giudizio di legittimità, dovendo considerarsi il procedimento probatorio non ancora esaurito allorquando la Corte sia stata investita del sindacato sulla valutazione delle prove compiuta nel giudizio di merito» (Sez. 6, n. 40 del 22/09/2022, dep. 2023, Manzari, Rv. 284104).

Ancorché non sollevata nel ricorso, dunque, quella relativa all'utilizzabilità dei tabulati è questione che la Corte deve porsi d'ufficio.

4. Nondimeno, il ricorso va rigettato.

I dati esterni delle conversazioni telefoniche, acquisiti secondo la normativa vigente all'epoca delle indagini, sono pienamente utilizzabili nel caso di specie, perché essi non costituiscono l'unica fonte di prova a carico del ricorrente.

Come si è detto, i giudici di merito hanno ricondotto un significativo rilievo probatorio all'arresto dell'imputato, per reati assolutamente analoghi a quelli per cui si procede, nella stessa zona e nel medesimo arco temporale di riferimento: precisamente, l'arresto è avvenuto il 30 settembre 2015 a Cuorgné (Torino), a breve distanza di tempo dall'ultimo dei furti oggetto del presente procedimento.

L'arresto del 30 settembre 2015 è elemento di prova che logicamente si collega agli altri furti commessi con identiche modalità in un periodo immediatamente precedente e che consente, dunque, di valorizzare anche i tabulati, i quali forniscono supporto alla motivazione impugnata, rendendola non illogica: infatti, come si è visto, i giudici di merito hanno potuto apprezzare il contatto dell'imputato con altri sodali e la presenza sicura nei luoghi dei furti o, nei cinque soli casi cui si riferisce specificamente la doglianza del ricorrente, in luoghi immediatamente prossimi, cioè nei luoghi cui afferivano le celle telefoniche finitime (circostanza che è stata non illogicamente collegata alla commissione dei furti, in ragione degli altri elementi indicati e stante l'implausibilità di qualsiasi versione diversa).

La possibilità di valutare anche i tabulati telefonici, dunque, comporta nel caso di specie il rigetto del ricorso, stante l'infondatezza dell'unico motivo enunciato.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il 10/09/1981 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14/09/2022 la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado che aveva giudicato [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, responsabile di ventuno furti in abitazione consumati e tentati, commessi nella provincia di Torino tra gennaio ed agosto 2015. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con unico motivo vizio di motivazione: la Corte di appello avrebbe frainteso l'atto di appello, dando per ammessa, da parte dell'imputato, la sua presenza nei luoghi ed orari dei furti, laddove invece l'appello aveva indicato come, in occasione degli episodi criminosi contestati nei capi L-M-P-Q-T, le celle telefoniche agganciate dal telefono dell'imputato fossero incompatibili con i luoghi di commissione dei fatti. Del resto, in assenza di indicazioni precise circa la copertura delle singole strade ove sono collocate le abitazioni prese di mira, l'eventuale "aggancio" di una cella telefonica piuttosto che di un'altra non costituirebbe elemento sufficiente ai fini dell'affermazione di responsabilità. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Anzitutto esso si limita ad un generico richiamo all'argomento, contenuto nell'atto di appello e - secondo il ricorrente - non oggetto di valutazione da parte della Corte territoriale, della non certa compatibilità tra le celle telefoniche agganciate dal cellulare dell'imputato e i luoghi di commissione di cinque dei ventuno furti per i quali è stata pronunciata condanna. E' allora il caso di ricordare che «in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica» (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; conf., ex plurimis: Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, B., Rv. 264879; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962). La generica doglianza del ricorrente si riferisce a cinque reati sui ventuno oggetto di condanna e non fornisce qualsivoglia spiegazione alternativa rispetto alla motivazione - solo essa oggetto di valutazione da parte della Corte di cassazione, che non può e non deve giudicare quale sia la preferibile valutazione delle prove, ma soltanto verificare la non manifesta illogicità del ragionamento posto dal giudice del merito a fondamento delle proprie conclusioni - resa dalla Corte di appello. La sentenza di secondo grado, vertendosi in un caso di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145), e da entrambe si comprende che la ragione della condanna non è ravvisabile esclusivamente nella considerazione della vicinanza delle celle telefoniche agganciate dal telefono dell'imputato rispetto alle abitazioni in cui sono avvenuti i furti, ma dalla connessione di una molteplicità di dati, la cui lettura unitaria ha condotto i giudici di merito ad una conclusione univoca, rispetto alla quale non è stata ritenuta plausibile (né è stata prospettata dal ricorrente) una lettura alternativa. In particolare, a fronte dell'arresto dell'imputato nella quasi-flagranza di due furti in abitazione nel periodo considerato (furti giudicati in separato processo), i giudici di merito hanno verificato: la perfetta coincidenza delle celle telefoniche agganciate dal telefono del ricorrente in sedici dei ventuno casi sottoposti a giudizio; l'assenza di una spiegazione plausibile circa la presenza dell'imputato nei luoghi, in ora notturna; l'aggancio, nei cinque casi cui si riferisce il ricorso, delle celle immediatamente finitime a quella del comune in cui si trovava l'abitazione oggetto di furto, ancora una volta in uno con la considerazione dell'assenza di spiegazione alternativa della presenza dell'imputato in quei luoghi e in quegli orari inconsueti, e con ulteriori considerazioni in ordine al modus operandi, identico a quello degli altri furti, e, in un caso, alle comunicazioni intercorse con altro sodale (cfr. pag. 14 della sentenza di primo grado), pure lui arrestato insieme all'imputato per i fatti che hanno portato al diverso procedimento. 3. La Corte non può, tuttavia, limitarsi alle osservazioni sin qui svolte, nonostante la manifesta infondatezza del ricorso. 3.1. Va infatti ricordato che:- la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 2 marzo 2021, H.K. c. Prokunrantuur (causa C-746/18), pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale formulato dalla Corte Suprema estone in ordine all'interpretazione dell'art. 15, par. 1, dir. 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 25 novembre 2009, ha affermato che l'accesso ai dati relativi al traffico e a quelli relativi all'ubicazione delle apparecchiature telefoniche può essere consentito solo in presenza di «forme gravi di criminalità» o per far fronte a «gravi minacce alla sicurezza pubblica» e a condizione che sia acquisita la preventiva autorizzazione di un'autorità giudiziaria o amministrativa indipendente e terza rispetto alle parti, pubbliche e private; - a seguito della citata decisione della Corte di Giustizia, è stato adottato il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, entrato in vigore il 30 settembre 2021, al fine dichiarato di adeguare la disciplina nazionale ai principi enunciati dalla sentenza. L'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132 ha riscritto l'art. 132, terzo comma, d. Igs. 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo che «entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni determinata a norma dell'art. 4 cod. proc. pen., e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private». Per effetto del decreto-legge, dunque, l'acquisizione dei tabulati telefonici e informatici è stata subordinata ad un previo controllo giurisdizionale sulla richiesta del pubblico ministero (o a una convalida successiva, in caso di acquisizione operata in via di urgenza dal pubblico ministero) e il potere di acquisire i tabulati è stato conferito all'autorità giudiziaria solo per reati tassativamente indicati e ritenuti gravi dal legislatore; - la legge 23 novembre 2021, n. 178, in sede di conversione del decreto- legge ha dettato una norma transitoria, volta a superare i contrasti interpretativi inevitabilmente insorti in ordine all'utilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti dal pubblico ministero in forza della disciplina previgente. La legge di conversione n. 178 del 2021, inserendo un comma 1-bis all'interno dell'art. 1 del decreto-legge n. 132 del 2021, ha dunque stabilito che i dati relativi al traffico telefonico acquisiti nei procedimenti penali prima della entrata in vigore del decreto-legge «possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'art. 4 c.p.p. e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi». Si tratta di una norma transitoria compatibile con l'art. 15, par. 1, della Direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni, modificata dalla Direttiva 2009/136/CE, in quanto, in un'ottica di ragionevole ed equilibrato contemperamento di interessi diversi, persegue la finalità di non disperdere dati già acquisiti, subordinandone l'utilizzazione alla significativa illiceità penale di predeterminate ipotesi per cui è consentita l'acquisizione a regime e alla sussistenza di «altri elementi di prova», quale requisito di compensazione della mancanza di un provvedimento giudiziale di autorizzazione all'acquisizione stessa, necessario nella disciplina a regime (Sez. 3, n. 11991 del 31/01/2022, Novellino, Rv. 283029). Gli «altri elementi di prova» in presenza dei quali, ai sensi della norma transitoria citata, sono utilizzabili anche i cd. dati "esteriori" delle conversazioni ai fini del giudizio di colpevolezza possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma (Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022, Fusco, Rv. 282989). 3.2. La norma transitoria appena ricordata «deroga espressamente al principio del "tempus regit actum" ed è applicabile anche nel giudizio di legittimità, dovendo considerarsi il procedimento probatorio non ancora esaurito allorquando la Corte sia stata investita del sindacato sulla valutazione delle prove compiuta nel giudizio di merito» (Sez. 6, n. 40 del 22/09/2022, dep. 2023, Manzari, Rv. 284104). Ancorché non sollevata nel ricorso, dunque, quella relativa all'utilizzabilità dei tabulati è questione che la Corte deve porsi d'ufficio. 4. Nondimeno, il ricorso va rigettato. I dati esterni delle conversazioni telefoniche, acquisiti secondo la normativa vigente all'epoca delle indagini, sono pienamente utilizzabili nel caso di specie, perché essi non costituiscono l'unica fonte di prova a carico del ricorrente. Come si è detto, i giudici di merito hanno ricondotto un significativo rilievo probatorio all'arresto dell'imputato, per reati assolutamente analoghi a quelli per cui si procede, nella stessa zona e nel medesimo arco temporale di riferimento: precisamente, l'arresto è avvenuto il 30 settembre 2015 a Cuorgné (Torino), a breve distanza di tempo dall'ultimo dei furti oggetto del presente procedimento. L'arresto del 30 settembre 2015 è elemento di prova che logicamente si collega agli altri furti commessi con identiche modalità in un periodo immediatamente precedente e che consente, dunque, di valorizzare anche i tabulati, i quali forniscono supporto alla motivazione impugnata, rendendola non illogica: infatti, come si è visto, i giudici di merito hanno potuto apprezzare il contatto dell'imputato con altri sodali e la presenza sicura nei luoghi dei furti o, nei cinque soli casi cui si riferisce specificamente la doglianza del ricorrente, in luoghi immediatamente prossimi, cioè nei luoghi cui afferivano le celle telefoniche finitime (circostanza che è stata non illogicamente collegata alla commissione dei furti, in ragione degli altri elementi indicati e stante l'implausibilità di qualsiasi versione diversa). La possibilità di valutare anche i tabulati telefonici, dunque, comporta nel caso di specie il rigetto del ricorso, stante l'infondatezza dell'unico motivo enunciato. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ric
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