CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 febbraio 2026
Cassazione n. 11407/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentata e difesadall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA]-intimata -avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 15671/2021depositata il 07/10/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile ilricorso.Numero registro generale 9209/2022Numero sezionale 253/2026Numero di raccolta generale 11407/2026Data pubblicazione 27/04/2026Alessandro [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in tre motiviavverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15671/2021, depositatail 7 ottobre 2021.Resiste con controricorso l’ADER – Agenzia delle Entrate Riscossione,mentre non ha svolto difese l’altra intimata [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Roma ha respinto l’appello contro la sentenza n.18478/2020 del Giudice di pace di Roma, che aveva rigettatol’opposizione avverso estratto di ruolo relativo a cartella dipagamento per violazione del codice della strada. Il Tribunale haaffermato che il verbale di accertamento della violazione era risalenteal 2013, la cartella era stata correttamente notificata il 21 dicembre2016 e il ruolo era stato estratto il 21 dicembre 2018, sicchéinfondata era l’eccezione di prescrizione quinquennale ai sensidell’art. 28 della l. n. 689/1981.Il ricorso, dapprima fissato in camera di consiglio per la definizione aisensi dell’art. 380-bis c.p.c., nella formulazione antecedente allemodifiche introdotte dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, è stato poirimesso alla pubblica udienza.He depositato memoria il Pubblico Ministero, in persona dellaSostituta Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], chiedendo didichiarare inammissibile il ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.-Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 615 e 617 c.p.c., 2948 c.c. e 7 d.lgs. n. 150/2011. Lacensura si duole della declaratoria di inammissibilità dell’opposizioneper tardività rispetto al termine di venti giorni ex art. 617 c.p.c.dall’acquisizione del ruolo (ruolo estratto il 21 dicembre 2018 eopposizione proposta il 16 gennaio 2019). Il ricorrente precisa che lasua contestazione era mossa avverso l’esistenza stessa della cartellaNumero registro generale 9209/2022Numero sezionale 253/2026Numero di raccolta generale 11407/2026Data pubblicazione 27/04/2026esattoriale, di cui ha negato la ricezione, con conseguente eccezionedi prescrizione, a ciò risultando estraneo il termine di venti giorni exart. 617 c.p.c.Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 139 c.p.c., 26 del d.P.R. n. 602/1973, 60 deld.P.R. n. 600 del 1973, e 2697 c.c.Il terzo motivo di ricorso censura il travisamento della provacostituente atto pubblico (la relata di notifica).Il secondo e il terzo motivo criticano il passaggio della sentenza che“osserva incidentalmente” che la notifica della cartella era statacorrettamente perfezionata il 21 dicembre 2016 con consegna alportiere dell’atto inviato ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973,senza necessità di invio di raccomandata informativa. Per il ricorrentela notifica doveva invece essere effettuata ai sensi dell’art. 60 deld.P.R. n. 600 del 1973, mentre qui non vi è prova dell’invio dellaraccomandata informativa.2. – I tre motivi di ricorso, per la loro evidente connessione, vannoesaminati congiuntamente e si rivelano pregiudizialmenteinammissibili nei sensi di cui alla motivazione che segue.3. – Rileva l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973(introdotto con l'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con l.n. 215 del 2021), ai fini della configurazione dell'interesse ad agireper far valere l'invalida notificazione della cartella, avendo taledisposizione innalzato la soglia del bisogno di tutela giurisdizionale deicontribuenti ai fini della impugnazione “diretta” del ruolo e dellacartella, invalidamente notificati, ma conosciuti occasionalmentetramite la consultazione dell’estratto di ruolo. Tale disposizione, comeinterpretata da Cass. Sez. Un. n. 26283 del 2022 e da Corte cost. n.190 del 2023, trova applicazione nei processi pendenti, poiché,appunto, specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediataNumero registro generale 9209/2022Numero sezionale 253/2026Numero di raccolta generale 11407/2026Data pubblicazione 27/04/2026rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamentenotificata, dovendo tale interesse essere dimostrato, nelle fasi dimerito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, enel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art.372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio dellarelazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorranoaccertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato e neppure allegatolo specifico interesse ad agire nei termini indicati.Non può altrimenti dirsi, nella specie, formato il giudicato internosulla sussistenza del medesimo interesse, riconosciuta dal giudice diappello, il quale ha deciso nel merito sulla fondatezzadell’opposizione, senza che tale statuizione sia stata oggetto diimpugnazione (così, ad esempio, Cass. n. 292 del 2025; n. 33103 en. 25639 del 2024; n. 4448 del 2023).Come, infatti, chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 24172 del2025, alla regola del giudicato implicito su questione processuale, chepreclude al giudice dell’impugnazione il rilievo d’ufficio, sisottraggono, tra gli altri, i vizi relativi a questioni "fondanti", qual è,appunto, quello inerente al difetto di interesse ad agire (così, daultimo, Cass. n. 32395 del 2025; n. 582 del 2026).4. – Consegue l’inammissibilità del ricorso.Avendo lo ius superveniens e la richiamata interpretazionegiurisprudenziale modificato il quadro di riferimento della causarispetto all’epoca di proposizione del ricorso, sussistono le ragioni percompensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.In ragione della sopravvenuta inammissibilità del ricorso, neppuresussistono le condizioni per dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n.Numero registro generale 9209/2022Numero sezionale 253/2026Numero di raccolta generale 11407/2026Data pubblicazione 27/04/2026115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per lastessa impugnazione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e compensa per intero tra le parti lespese del giudizio di cassazione.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 febbraio 2026.Il Consigliere estensoreANTONIO SCARPALa PresidenteMILENA FALASCHI