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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2024

Cassazione n. 12652/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8268/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato, in Roma, via delle Milizie, 38, presso lo studio del primo, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente-ricorrente incidentale – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], –intimati– [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

ABRUZZO , n. 6 1 8 / 20 21 , depositata il21/09/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre nei confronti dell’Ag enzia delle entrate, che resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, nonché nei confronti dell’Agenzia delle entrate- Riscossione e della Camera di Commercio di Chieti. che non hanno svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe .

Con quest’ultima la C.t.r. harigettato l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Messinache aveva rigettato e avverso plurime cartelle di pagamento e lo ha condannato alle spese in favore delle parti costituite.

2. La C.t.r. riteneva che l’appello fosse tardivo e, dunque, inammissibile, in quanto proposto solo in data 3 agosto 2020, oltre il termine di sei mesi decorrenti dalla data del 3 giugno 2019 di pubblicazione della sentenza di primo grado.

Sul punto controverso, riteneva che non fosse applicabile alla fattispecie la sospensione di nove mesi del termine per impugnare prevista dall’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 in quanto il ricorso aveva ad oggetto atti esattivi.

Considerato che:

1. Con il primo motivo ilcontribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 6, comma 1, d.l.23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto chela sospensione ex lege per nove mesi dei termini di cui alla normativa richiamata non si applicasse al giudizio in quanto avente ad oggetto un Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 atto esattivo.

Evidenzia che i motivi di impugnazione proposti non riguardavano solo vizi propri delle cartelle ma anche la debenza del credito ivi portato,sicché il giudizio aveva ad oggetto «atti impositivi» come previsto dall’art. 6, comma1, d.l. n. 119 del 2018 .

2. Con il secondomotivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazionedegli art t . 23, comma 5, legge ….. 1981, n. 689 e de gli artt. 82 e 91, comma 1, cod. proc. civ.

Censura la sentenza impugnata per aver liquidato le spese legali in favore degli enti costituiti, sebbene questi ultimi non fossero stati assistiti da avvocato ed avessero partecipato al giudizio tramite un funzionario incaricato.

3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, proposto condizionatamente all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, l’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. ed in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. l’omessa pronuncia su un capo delle controdeduzioni spiegate in appello.

Evidenzia che aveva già eccepito che, anche a ritenere la controversia definibile ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, l’appello eracomunque intempestivo in quanto la sospensione era contemplata solo con riferimento ai termini per impugnare la cui naturale scadenza si collocasse tra la data del 24 ottobre 2019 e quella del 31 luglio 2019; che, invece, il termine per impugnare la sentenza della C.t.p., depositata il 3 giugno 2019,scadeva il 3 gennaio 2020, al di fuori del detto periodo temporale.

4. Il primo motivo del ricorso principale è in fondato , restando assorbito il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate.

Aprescindere dalla questione della definibilità della controversia ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, l’appello era comunque Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 intempestivo,così restando corretta la motivazione della C.t.r. ex art. 384 ultimo comma, cod. proc. civ.,.

L’art. 6, comma 11, d.l. cit. prevedeva che per le controversie definibili fossero sospesi per nove mesi i termini per impugnare la cui naturale scadenza si collocasse tra l’entrata in vigore del medesimo decreto(ovvero dalla data del 24 ottobre 2019 ) e la data del 31 luglio 2019.

Ciò posto, poiché la sentenza della C.t.p. era stata depositatail 3 giugno 2019, il termine così detto lungo di impugnazione – che lo stesso ricorrente individua in sei mesi, ex art. 327 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 46 legge 18 giugno 2009 n. 69, – scadeva , tenuto conto della sospensione nel periodo feriale, il 3 gennaio 2020 e, dunque,oltre l’arco temporale entro il quale operava la sospensione di cui all’art. 6 cit..

5. Il secondo motivo è infondato.

Con giurisprudenza ormai consolidatasi, questa Corte ha chiarito che nel processo tributario, all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo (tra le tante, Cass. 10/01/2024, n. 1019, Cass. 16/01/2023, n. 1027, Cass.15/06/2022, n. 19216).

La C.t.r. si è attenuta a questo principio.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5

6. In conclusione, il ricorso principale va rigettato , assorbito il ricorso incidentale.

Le spese del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e vanno liquidate, in favore della sola Agenzia delle entrate, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsoprincipale, assorbito il ricorso incidentale.

Condanna il contribuentea rifondere all’Agenzia delle entrate le spese di lite che si liquidano in euro 3.000,00 , oltre le sp ese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della sola ricorrente principale , dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8268/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato, in Roma, via delle Milizie, 38, presso lo studio del primo, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente-ricorrente incidentale – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], –intimati– [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO , n. 6 1 8 / 20 21 , depositata il21/09/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre nei confronti dell’Ag enzia delle entrate, che resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, nonché nei confronti dell’Agenzia delle entrate- Riscossione e della Camera di Commercio di Chieti. che non hanno svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. harigettato l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Messinache aveva rigettato e avverso plurime cartelle di pagamento e lo ha condannato alle spese in favore delle parti costituite. 2. La C.t.r. riteneva che l’appello fosse tardivo e, dunque, inammissibile, in quanto proposto solo in data 3 agosto 2020, oltre il termine di sei mesi decorrenti dalla data del 3 giugno 2019 di pubblicazione della sentenza di primo grado. Sul punto controverso, riteneva che non fosse applicabile alla fattispecie la sospensione di nove mesi del termine per impugnare prevista dall’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 in quanto il ricorso aveva ad oggetto atti esattivi. Considerato che: 1. Con il primo motivo ilcontribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 6, comma 1, d.l.23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto chela sospensione ex lege per nove mesi dei termini di cui alla normativa richiamata non si applicasse al giudizio in quanto avente ad oggetto un Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 atto esattivo. Evidenzia che i motivi di impugnazione proposti non riguardavano solo vizi propri delle cartelle ma anche la debenza del credito ivi portato,sicché il giudizio aveva ad oggetto «atti impositivi» come previsto dall’art. 6, comma1, d.l. n. 119 del 2018 . 2. Con il secondomotivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazionedegli art t . 23, comma 5, legge ….. 1981, n. 689 e de gli artt. 82 e 91, comma 1, cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata per aver liquidato le spese legali in favore degli enti costituiti, sebbene questi ultimi non fossero stati assistiti da avvocato ed avessero partecipato al giudizio tramite un funzionario incaricato. 3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, proposto condizionatamente all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, l’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. ed in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. l’omessa pronuncia su un capo delle controdeduzioni spiegate in appello. Evidenzia che aveva già eccepito che, anche a ritenere la controversia definibile ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, l’appello eracomunque intempestivo in quanto la sospensione era contemplata solo con riferimento ai termini per impugnare la cui naturale scadenza si collocasse tra la data del 24 ottobre 2019 e quella del 31 luglio 2019; che, invece, il termine per impugnare la sentenza della C.t.p., depositata il 3 giugno 2019,scadeva il 3 gennaio 2020, al di fuori del detto periodo temporale. 4. Il primo motivo del ricorso principale è in fondato , restando assorbito il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate. Aprescindere dalla questione della definibilità della controversia ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, l’appello era comunque Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 intempestivo,così restando corretta la motivazione della C.t.r. ex art. 384 ultimo comma, cod. proc. civ.,. L’art. 6, comma 11, d.l. cit. prevedeva che per le controversie definibili fossero sospesi per nove mesi i termini per impugnare la cui naturale scadenza si collocasse tra l’entrata in vigore del medesimo decreto(ovvero dalla data del 24 ottobre 2019 ) e la data del 31 luglio 2019. Ciò posto, poiché la sentenza della C.t.p. era stata depositatail 3 giugno 2019, il termine così detto lungo di impugnazione – che lo stesso ricorrente individua in sei mesi, ex art. 327 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 46 legge 18 giugno 2009 n. 69, – scadeva , tenuto conto della sospensione nel periodo feriale, il 3 gennaio 2020 e, dunque,oltre l’arco temporale entro il quale operava la sospensione di cui all’art. 6 cit.. 5. Il secondo motivo è infondato. Con giurisprudenza ormai consolidatasi, questa Corte ha chiarito che nel processo tributario, all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo (tra le tante, Cass. 10/01/2024, n. 1019, Cass. 16/01/2023, n. 1027, Cass.15/06/2022, n. 19216). La C.t.r. si è attenuta a questo principio. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 6. In conclusione, il ricorso principale va rigettato , assorbito il ricorso incidentale. Le spese del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e vanno liquidate, in favore della sola Agenzia delle entrate, come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoprincipale, assorbito il ricorso incidentale. Condanna il contribuentea rifondere all’Agenzia delle entrate le spese di lite che si liquidano in euro 3.000,00 , oltre le sp ese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della sola ricorrente principale , dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificat
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