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CassazionedecretoSezione LDecisione del 16 settembre 2026

Cassazione n. 25457/2026

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tempore, con domicilio digitale presso la PECdell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 723/2023pubblicata il 30/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17909/2023Numero sezionale 3331/2026Numero di raccolta generale 25457/2026Data pubblicazione 16/09/20261.

La Corte d’appello di Catania ha in parte accolto il gravame propostodal Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa (il Consorzio) nella controversiacon [OSCURATO:PERSONA].2.

La controversia ha per oggetto la determinazione della indennitàrisarcitoria dovuta dal Consorzio al dipendente in ragione delladeclaratoria di nullità del termine apposto ai contratti succedutisi tra leparti.3.

Il Tribunale di Ragusa revocò il decreto ingiuntivo opposto dal Consorzioe lo condannò al pagamento di una indennità liquidata in euro 4.686,00,con la integrale compensazione delle spese del giudizio di opposizione.4.

La corte territoriale, in parziale riforma della sentenza appellata, hacondannato il Consorzio al pagamento di una indennità liquidata in euro3.945,90 e lo ha altresì condannato al pagamento delle spese dei duegradi di giudizio.5.

Per la cassazione della sentenza ricorre il Consorzio, con un solomotivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.6.

Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 cod.proc. civ. con riferimento alle statuizioni sulle spese di lite, poste a suocarico nonostante non potesse ritenersi soccombente nei due gradi dimerito.2.

Il motivo è infondato.3.

La corte territoriale ha posto le spese dei due gradi di giudizio a caricodel Consorzio in ragione della soccombenza.Numero registro generale 17909/2023Numero sezionale 3331/2026Numero di raccolta generale 25457/2026Data pubblicazione 16/09/20264.

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che le domande delConsorzio: a) sono state accolte solo in parte nel giudizio di primo grado;b) sono state accolte solo in parte nel giudizio di secondo grado(accoglimento del secondo motivo di gravame, con rigetto del primo e delterzo).5.

La parte ricorrente non ha trascritto le conclusioni degli atti introduttividel giudizio di primo e secondo grado, e pertanto non è possibile giungerea conclusioni diverse.

La riduzione dell’importo della indennità risarcitoriain termini diversi da quelli pretesi dal Consorzio, del resto, non consente dipoter ritenere quest’ultimo integralmente vincitore.6.

Giova rilevare, a questo proposito, che la quantificazione della indennitàrisarcitoria sulla base della ultima retribuzione globale di fatto prospettatanel primo motivo di gravame ─ ossia il punto essenziale della controversia─ è stata disattesa dalla corte territoriale.7.

Tanto premesso il Collegio intende dare continuità al costanteorientamento di questa Corte, secondo il quale il sindacato di legittimitàsulla statuizione relativa alle spese processuali è ammissibile nella solaipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio dellasoccombenza, ponendole a carico della parte risultata totalmentevittoriosa (da ultimo, Cass. n.22175/2026).8.

Giova poi rilevare che con riferimento al regolamento delle spese di litenel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la valutazione disoccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, sicché nonpuò considerarsi soccombente il creditore opposto che vedaconclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio creditorispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revocaintegrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto,eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoriaesecutività (Cass. n. 17854/2020).Numero registro generale 17909/2023Numero sezionale 3331/2026Numero di raccolta generale 25457/2026Data pubblicazione 16/09/20269.

La corte territoriale si è attenuta a questi principi di diritto, peraltroespressamente richiamati in motivazione, ed ha regolato le spese di lite inconformità della legge processuale.10.

I rilievi sopra svolti conducono al ricorso.11.

Nulla sulle spese, perché [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026.Il PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, con domicilio digitale presso la PECdell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 723/2023pubblicata il 30/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17909/2023Numero sezionale 3331/2026Numero di raccolta generale 25457/2026Data pubblicazione 16/09/20261. La Corte d’appello di Catania ha in parte accolto il gravame propostodal Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa (il Consorzio) nella controversiacon [OSCURATO:PERSONA].2. La controversia ha per oggetto la determinazione della indennitàrisarcitoria dovuta dal Consorzio al dipendente in ragione delladeclaratoria di nullità del termine apposto ai contratti succedutisi tra leparti.3. Il Tribunale di Ragusa revocò il decreto ingiuntivo opposto dal Consorzioe lo condannò al pagamento di una indennità liquidata in euro 4.686,00,con la integrale compensazione delle spese del giudizio di opposizione.4. La corte territoriale, in parziale riforma della sentenza appellata, hacondannato il Consorzio al pagamento di una indennità liquidata in euro3.945,90 e lo ha altresì condannato al pagamento delle spese dei duegradi di giudizio.5. Per la cassazione della sentenza ricorre il Consorzio, con un solomotivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 cod.proc. civ. con riferimento alle statuizioni sulle spese di lite, poste a suocarico nonostante non potesse ritenersi soccombente nei due gradi dimerito.2. Il motivo è infondato.3. La corte territoriale ha posto le spese dei due gradi di giudizio a caricodel Consorzio in ragione della soccombenza.Numero registro generale 17909/2023Numero sezionale 3331/2026Numero di raccolta generale 25457/2026Data pubblicazione 16/09/20264. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che le domande delConsorzio: a) sono state accolte solo in parte nel giudizio di primo grado;b) sono state accolte solo in parte nel giudizio di secondo grado(accoglimento del secondo motivo di gravame, con rigetto del primo e delterzo).5. La parte ricorrente non ha trascritto le conclusioni degli atti introduttividel giudizio di primo e secondo grado, e pertanto non è possibile giungerea conclusioni diverse. La riduzione dell’importo della indennità risarcitoriain termini diversi da quelli pretesi dal Consorzio, del resto, non consente dipoter ritenere quest’ultimo integralmente vincitore.6. Giova rilevare, a questo proposito, che la quantificazione della indennitàrisarcitoria sulla base della ultima retribuzione globale di fatto prospettatanel primo motivo di gravame ─ ossia il punto essenziale della controversia─ è stata disattesa dalla corte territoriale.7. Tanto premesso il Collegio intende dare continuità al costanteorientamento di questa Corte, secondo il quale il sindacato di legittimitàsulla statuizione relativa alle spese processuali è ammissibile nella solaipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio dellasoccombenza, ponendole a carico della parte risultata totalmentevittoriosa (da ultimo, Cass. n.22175/2026).8. Giova poi rilevare che con riferimento al regolamento delle spese di litenel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la valutazione disoccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, sicché nonpuò considerarsi soccombente il creditore opposto che vedaconclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio creditorispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revocaintegrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto,eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoriaesecutività (Cass. n. 17854/2020).Numero registro generale 17909/2023Numero sezionale 3331/2026Numero di raccolta generale 25457/2026Data pubblicazione 16/09/20269. La corte territoriale si è attenuta a questi principi di diritto, peraltroespressamente richiamati in motivazione, ed ha regolato le spese di lite inconformità della legge processuale.10. I rilievi sopra svolti conducono al ricorso.11. Nulla sulle spese, perché [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026.Il PresidenteLucia Esposito
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