CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 09645/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA nul tinut:nu LUFA-01C pl-k4~[OSCURATO:PERSONA]: CINA' DANIELE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro C.N.P.A.F. [OSCURATO:PERSONA] di PREVIDENZA E 2022 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale 18 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1208/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 18/11/2015 R.G.N. 1695/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto le domande dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] volte rispettivamente a far dichiarare prescritti i crediti per contributi previdenziali richiestigli dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] mediante iscrizione a ruolo e successiva cartella esattoriale e a ottenere la restituzione dei contributi versati negli anni 1996-1997, per i quali era stata accertata l'inefficacia dell'iscrizione alla Cassa medesima; che avverso tale pronuncia hanno proposto appello principale la Cassa, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui aveva negato efficacia interruttiva della prescrizione alla richiesta di rateazione presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e ai relativi pagamenti, e appello incidentale lo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi la restituzione non solo dei contributi soggettivi, ma anche dei contributi integrativi, negatigli invece dal primo giudice; che, con sentenza depositata il 18.11.2015, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto l'appello principale della Cassa, dichiarando dovuti i contributi iscritti a ruolo per gli anni 2002-2003, e rigettato l'appello incidentale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiarando inoltre inammissibile, siccome nuova, la domanda di compensazione tra quanto da lui dovuto alla Cassa e quanto vantato nei confronti della medesima; che avverso tale pronuncia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo nove motivi di censura;che la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 437 c.p.c. per avere la Corte di merito accolto in appello la domanda di condanna al pagamento dei contributi iscritti a ruolo per gli anni 2002 e 2003, nonostante che tale domanda non fosse stata spiegata in primo grado, dove la Cassa si era limitata a chiedere il rigetto delle domande spiegate nei suoi confronti; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di pronunciare sull'eccezione di inammissibilità della domanda di cui al primo motivo, che egli aveva ritualmente sollevato nella propria memoria con appello incidentale; che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte di merito rigettato l'opposizione alla cartella, nonostante che la relativa domanda non fosse stata proposta in appello; che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 437 c.p.c. e dell'art. 1241 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto l'inammissibilità, siccome nuova, della domanda di compensazione tra quanto da lui dovuto alla Cassa e quanto vantato nei confronti della medesima, senza considerare che, trattandosi di compensazione impropria, essa poteva essere avanzata in qualunque fase e grado del giudizio di merito e comunque era stata ritualmente proposta fin dal ricorso introduttivo del giudizio; che, con il quinto motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la Corte di merito pronunciato sull'eccezione di inesigibilità dei contributi relativi agli anni 2002-2003, siccome riguardanti anni per i quali difetterebbe il requisito della continuità professionale; che, con il sesto motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la Corte territoriale pronunciato sulla domanda di nullità dell'iscrizione a ruolo, formulata in appello con riguardo al medesimo profilo di inesigibilità dei crediti di cui al motivo precedente; che, con il settimo motivo, il ricorrente eccepisce la cessazione della materia del contendere in conseguenza della lettera inviatagli dalla Cassa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e recante notizia dell'avvenuta revoca sul ruolo 2009 della somma di € 54,00; che, con l'ottavo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 22, I. n. 576/1980, e 3, I. n. 319/1975, per avere la Corte territoriale negato il suo diritto al rimborso dei contributi integrativi; che, con il nono motivo, il ricorrente si lagna, al medesimo fine di cui al motivo precedente, di "omesso esame della circostanza che l'iscrizione retroattiva per gli anni 1996 e 1997 è stata deliberata in data successiva al momento nel quale l'ente di previdenza era a conoscenza del difetto del requisito della continuità professionale per i medesimi anni" (così il ricorso per cassazione, pag. 28); che i primi tre motivi di censura possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell'intima connessione delle censure rivolte all'impugnata sentenza, e sono infondati, dovendo darsi continuità al principio secondo cui, costituendo l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali una opposizione all'esecuzione, ossia un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, il giudice è tenuto alla verifica della fondatezza della pretesa contributiva nell'an e nel quantum, ancorché l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, di talché non costituisce domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella (così, tra le più recenti, Cass. nn. 1558 del 2020 e 21799 del 2021); che il quarto motivo è viceversa fondato, dal momento che - indipendentemente dalla circostanza che la domanda di compensazione fosse stata spiegata o meno nel ricorso introduttivo del giudizio - è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la compensazione impropria, che si verifica quando - come nella specie - i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto, rende inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative domande ed eccezioni, poiché in tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, al quale il giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o della proposizione di domanda riconvenzionale (così da ult. Cass. n. 10798 del 2018); che il quinto motivo è, per contro, infondato, essendo consolidato il principio secondo cui il divieto di eccezioni nuove di cui agli artt. 345 comma 2° e 437 comma 2° c.p.c. si riferisce ad ogni eccezione non rilevabile d'ufficio, senza che possa distinguersi tra eccezioni in senso stretto, per le quali opererebbe il divieto di jus novorum in appello, ed altre eccezioni non rilevabili d'ufficio, per le quali detto divieto non opererebbe (così da ult. Cass. n. 28062 del 2021), e risultando in specie per tabulas che l'eccezione di inesigibilità dei contributi per difetto di continuità professionale è stata formulata per la prima volta in grado di appello, essendosi il ricorrente limitato ad eccepire in prime cure soltanto la prescrizione del credito ad essi relativo (cfr. pagg. 2-3 e 22 del ricorso per cassazione); che per analoghe ragioni deve ritenersi l'infondatezza del successivo sesto motivo, risultando parimenti per tabulas che anche la domanda di nullità dell'iscrizione a ruolo per difetto di esigibilità dei crediti relativi agli anni 2002 e 2003 è stata proposta solo in grado di appello, in spregio al divieto di cui agli artt. 345 comma 1° e 437 comma 2° c.p.c.; che del pari infondato è il settimo motivo, essendo consolidato il principio secondo cui l'eventuale riconoscimento di un diritto da parte dell'ente previdenziale in sede amministrativa, che sia intervenuto durante la pendenza del procedimento giudiziario concernente quello stesso diritto, non determina, di per sé, la cessazione della materia del contendere, stante la persistenza dell'interesse dell'assicurato ad ottenere con il giudicato un accertamento incontestabile del proprio diritto ed attesa altresì la persistenza dell'interesse dell'ente assicuratore a vedere accertata - in maniera del pari incontestabile e senza necessità del ricorso all'esercizio dei poteri di autotutela - l'eventuale insussistenza del medesimo diritto, in ipotesi erroneamente riconosciuto (così, tra le più recenti, Cass. n. 21428 del 2011); che altrettanto infondato è l'ottavo motivo, dovendo darsi continuità al principio di diritto secondo cui, in tutti i casi in cui il professionista abbia diritto alla restituzione dei contributi versati alla Cassa di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] in ragione dell'inefficacia ai fini pensionistici dell'anno o degli anni cui essi si riferiscono, l'obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, per i quali non è previsto il diritto alla restituzione, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi (così da ult. Cass. n. 30571 del 2019); che, rimanendo logicamente assorbito il nono motivo, dal momento che l'avvenuta deliberazione dell'iscrizione retroattiva per gli anni 1996 e 1997 in data successiva al momento nel quale l'ente di previdenza era a conoscenza del difetto del requisito della continuità professionale per i medesimi anni non potrebbe comunque guadagnare al ricorrente nient'altro che il rimborso dei contributi soggettivi, il ricorso va accolto per quanto di ragione e, cassata la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di compensazione tra i contributi dovuti per gli anni 2002-2003 e le somme vantate dall'odierno ricorrente nei confronti della Cassa controricorrente, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Palermo, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M.La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbito il nono e rigettati gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Palermo, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. /t/ Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell'1