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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 07020/2026

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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 5458/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm.trib.reg.

Puglia n.2011/2022 depositata il18/07/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 5458/2023Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 7020/2026Data pubblicazione 24/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 5458/2023Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 7020/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] DELEGATAha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 5458/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm.trib.reg.

Puglia n.2011/2022 depositata il18/07/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 5458/2023Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 7020/2026Data pubblicazione 24/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 20/03/2026Antonella Dell'OrfanoP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 20/03/2026Antonella Dell'Orfano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n. 5458/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm.trib.reg. Puglia n.2011/2022 depositata il18/07/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 5458/2023Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 7020/2026Data pubblicazione 24/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 5458/2023Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 7020/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] DELEGATAha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 5458/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm.trib.reg. Puglia n.2011/2022 depositata il18/07/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 5458/2023Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 7020/2026Data pubblicazione 24/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della  partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 20/03/2026Antonella Dell'OrfanoP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della  partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 20/03/2026Antonella Dell'Orfano
Sentenza Cassazione n. 07020/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris