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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26162/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16817-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - &ib_S 77-> avverso la sentenza n. 7247/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 14/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 16817 sez.

MT - ud. 21-06-2022 -2- R.G.N.16817/2021 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per l'annullamento della sentenza della C.T.R. della Sicilia, che su impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] di cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR n. 600/1973 e art. 54 bis del DPR n. 633/1972 sul modello unic:o 2010 per l'anno di imposta 2009 (IRPEF, IVA), ha rigettato l'appello dell'Ufficio.

La CTR, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che "non si ravvisano gli elementi per modificare quanto già espresso dai primi giudici che, dopo l'esame documentale della controversia e constatata la complessità dei calcoli esposti nella memoria di costituzione con conseguente difetto di motivazione, hanno ritenuto, nel caso in esame, la necessarietà, invece, di indagine più complessa da formalizzare nen avviso di accertamento".

Peraltro, "l'Ufficio espone solo generiche argomentazioni sulla legittimità e fondatezza dell'iscrizione a ruolo, limitandosi a richiamare guanto descritto nella cartella impugnata e nella memoria di costituzione ma senza spiegare e dettagliare, concretamente, la motivazione della ripresa, né, dalla documentazione allegata, si evince la sussistenza del debito riportato nella cartella di pagamento".

Il contribuente è rimasto intimato.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 36 commi 2 e 3, del DPR 600/1973, dell'art. 54 bis del DPR 633/1972, in relazione all'art.360, comma 1 n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il recupero delle maggiori imposte potesse avvenire solo a seguito di un accertamento sostanziale o di accertamento formale di altro tipo.

Anche secondo la giurisprudenza di legittimità, invece, il controllo automatizzato è consentito ove, come nella fattispecie - in cui l'Ufficio si è limitato a rettificare i dati indicati in maniera errata dal contribuente limitandosi a un incrocio con le dichiarazioni precedenti- non venga incisa la posizione sostanziale della parte contribuente, in assenza di profili valutativi/estimativi, nonché di atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Va premesso che ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, l'Amministrazione finanziaria provvede, tra l'altro, avvalendosi di procedure automatizzate, a: "e) ridurre i crediti di imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione".

La norma prevede dunque espressamente il ricorso al controllo automatizzato anche in sede di disconoscimento dei crediti del contribuente, a condizione che i presupposti di tale disconoscimento non derivino da un'attività di natura accertativa o rettificativa, ma emergano "sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione", subordinatamente al carattere meramente cartolare ed avalutativo del disconoscimento del credito d'imposta. 2.2.Si è in proposito affermato che: "in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione delle detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle inccngruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è lecetima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero" (Cass. ord.4360/17; n. 29582/2018).

2.3. L'emissione della cartella di pagamento è pertanto legittima solo laciclove, a seguito della verifica compiuta in sede di controllo automatizzato, l'amministrazione finanziaria accerti che, a causa di errcri materiali o di calcolo, il contribuente ha illegittimamente utilizzato un credito di imposta, sicchè tale illegittimo utilizzo si traduce in un debito del contribuente nei confronti dell'amministrazione finanziaria che legittima la pretesa al recupero dell'importo mediante la notifica della cartella di pagamento.

Per questa Corte, dunque, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, quaJora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle inccngruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero (Cass., sez. 5, 20 febbraio 2017, n. 4360; Cass. sez. 6/5, n. 39331 del 10/12/2021). 2.4.Nel caso di specie, è pacifico che il disconoscimento è stato effettuato non sulla base di valutazioni di merito, bensì dal mero riscontro formale fra i dati contenuti nella dichiarazione (Modello unico 2010), e l'incrocio con quelli delle dichiarazioni precedenti, presentate dalio stesso contribuente (dichiarazione dei redditi anno di imposta 2008, dichiarazione dei redditi 2009), dal quale emergeva una divergenza numerica in termini di importi a credito (compensati nen anno successivo e non riportati nell'anno di riferimento).

3. Non essendosi la CTR attenuta alla corretta interpretazione della normativa di riferimento, secondo i dettami della giurisprudenza di questa Corte, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR della Sicilia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16817-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - &ib_S 77-> avverso la sentenza n. 7247/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 14/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 16817 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- R.G.N.16817/2021 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per l'annullamento della sentenza della C.T.R. della Sicilia, che su impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] di cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR n. 600/1973 e art. 54 bis del DPR n. 633/1972 sul modello unic:o 2010 per l'anno di imposta 2009 (IRPEF, IVA), ha rigettato l'appello dell'Ufficio. La CTR, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che "non si ravvisano gli elementi per modificare quanto già espresso dai primi giudici che, dopo l'esame documentale della controversia e constatata la complessità dei calcoli esposti nella memoria di costituzione con conseguente difetto di motivazione, hanno ritenuto, nel caso in esame, la necessarietà, invece, di indagine più complessa da formalizzare nen avviso di accertamento". Peraltro, "l'Ufficio espone solo generiche argomentazioni sulla legittimità e fondatezza dell'iscrizione a ruolo, limitandosi a richiamare guanto descritto nella cartella impugnata e nella memoria di costituzione ma senza spiegare e dettagliare, concretamente, la motivazione della ripresa, né, dalla documentazione allegata, si evince la sussistenza del debito riportato nella cartella di pagamento". Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che: 1. Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 36 commi 2 e 3, del DPR 600/1973, dell'art. 54 bis del DPR 633/1972, in relazione all'art.360, comma 1 n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il recupero delle maggiori imposte potesse avvenire solo a seguito di un accertamento sostanziale o di accertamento formale di altro tipo. Anche secondo la giurisprudenza di legittimità, invece, il controllo automatizzato è consentito ove, come nella fattispecie - in cui l'Ufficio si è limitato a rettificare i dati indicati in maniera errata dal contribuente limitandosi a un incrocio con le dichiarazioni precedenti- non venga incisa la posizione sostanziale della parte contribuente, in assenza di profili valutativi/estimativi, nonché di atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria. 2. Il motivo è fondato. 2.1. Va premesso che ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, l'Amministrazione finanziaria provvede, tra l'altro, avvalendosi di procedure automatizzate, a: "e) ridurre i crediti di imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione". La norma prevede dunque espressamente il ricorso al controllo automatizzato anche in sede di disconoscimento dei crediti del contribuente, a condizione che i presupposti di tale disconoscimento non derivino da un'attività di natura accertativa o rettificativa, ma emergano "sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione", subordinatamente al carattere meramente cartolare ed avalutativo del disconoscimento del credito d'imposta. 2.2.Si è in proposito affermato che: "in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione delle detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle inccngruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è lecetima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero" (Cass. ord.4360/17; n. 29582/2018). 2.3. L'emissione della cartella di pagamento è pertanto legittima solo laciclove, a seguito della verifica compiuta in sede di controllo automatizzato, l'amministrazione finanziaria accerti che, a causa di errcri materiali o di calcolo, il contribuente ha illegittimamente utilizzato un credito di imposta, sicchè tale illegittimo utilizzo si traduce in un debito del contribuente nei confronti dell'amministrazione finanziaria che legittima la pretesa al recupero dell'importo mediante la notifica della cartella di pagamento. Per questa Corte, dunque, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, quaJora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle inccngruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero (Cass., sez. 5, 20 febbraio 2017, n. 4360; Cass. sez. 6/5, n. 39331 del 10/12/2021). 2.4.Nel caso di specie, è pacifico che il disconoscimento è stato effettuato non sulla base di valutazioni di merito, bensì dal mero riscontro formale fra i dati contenuti nella dichiarazione (Modello unico 2010), e l'incrocio con quelli delle dichiarazioni precedenti, presentate dalio stesso contribuente (dichiarazione dei redditi anno di imposta 2008, dichiarazione dei redditi 2009), dal quale emergeva una divergenza numerica in termini di importi a credito (compensati nen anno successivo e non riportati nell'anno di riferimento). 3. Non essendosi la CTR attenuta alla corretta interpretazione della normativa di riferimento, secondo i dettami della giurisprudenza di questa Corte, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR della Sicilia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR
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