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CassazionedecretoSezione LDecisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 24432/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 10947-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PUCCINI 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 163/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 29/01/2018 R.G.N. 156/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 10947/2018 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] - dirigente dal 2001 della [OSCURATO:SOCIETA]. dimessosi in data 18.2.2013, avendo verificato che a partire dal 2008 non gli era stata corrisposta la retribuzione nella misura convenuta ed essendo rimasto senza risposta il sollecito presentato per conseguire quanto a lui spettante - chiese ed ottenne dal Tribunale di Pordenone un decreto ingiuntivo per l'importo di C 235.648,01 che notificò alla datrice di lavoro, la quale propose tempestiva opposizione.

2. Il Tribunale di Pordenone accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo ed accertò che delle spettanze reclamate era dovuta la minor somma di C 45.001,50.

Inoltre, verificò l'insussistenza di una giusta causa di dimissioni e rigettò, conseguentemente, la domanda di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.

3. La Corte di appello di Trieste rigettò il gravame proposto in via principale dal Falzone ed anche quello avanzato in via incidentale dalla società datrice di lavoro.

3.1. Il giudice di secondo grado accertò che il rinvio contenuto nella lettera di assunzione alla disciplina collettiva aveva carattere formale e dunque comprendeva le modifiche sopravvenute anche con riguardo alla retribuzione spettante.

A tal proposito sottolineò che in tal senso deponeva la circostanza che analogo rinvio si rinveniva anche nelle lettere di assunzione dei colleghi del Falzone.

Inoltre, evidenziò che, quanto meno fino al 2003, la società aveva applicato le previsioni della contrattazione collettiva dei dirigenti di industria via via intervenute.

La Corte territoriale verificò poi, con l'ausilio di una c.t.u. contabile, che nel periodo in contestazione (dal 1.1.2008 al 18.2.20:13) al Falzone - tenuto conto dell'anzianità di servizio raggiunta, della sostituzione dal 2004 degli scatti di anzianità con un trattamento minimo di garanzia complessivo e del fatto che non vi era contestazione tra le parti circa gli importi effettivamente erogati - era dovuto, ancora, fino al dicembre 2012, l'importo di C 44.169,15 e che per il mese di gennaio e febbraio 2013 spettava la differenza di C 1.467,43.

Inaltre, accertò che al ricorrente era dovuto a titolo di TFR l'ulteriore importo di C 3.491,23.

Confermò poi che la maggiore retribuzione accertata r.g. n. 10947/2018 incideva, come ritenuto dal giudice di primo grado con statuizione non specificatamente impugnata, anche sull'importo dell'indennità sostitutiva del preavviso e che doveva essere detratta in quanto nel corso del giudizio era risultata accertata l'insussistenza di una giusta causa di dimissioni.

Escluse infatti che si potesse ravvisare nella pretesa di ottenere le differenze retributive azionate, pur relative ad un periodo piuttosto ampio, quell'inadempimento così grave da non poter essere neppur temporaneamente tollerato.

In conclusione, confermò che al Falzone era dovuta solo l'importo già accertato dal Tribunale.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con conl:roricorso ed ha proposto contestuale ricorso incidentale con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese con controricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato anche memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

5. I motivi del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA]:

5.1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione del c.c.n.l.

Dirigenti di Endustria del 2:3.5.2000 e dei successivi rinnovi del 23.11.2004 e del 25.11.2009 in relazione alla mancata applicazione della disciplina transitoria degli scatti di anzianità.

Sostiene il ricorrente che al caso in esame dovrebbe trovare applicazione il regime transitorio contenuto all'art. 3 penultimo comma del rinnovo contrattuale del 2004, ribadito nel c.c.n.l. del 2009, con il quale sono riconosciuti gli scatti di anzianità al personale che, come il Falzone, al 2004 era già in servizio e non aveva ancora maturato dieci anni di anzianità.

Deduce che tale questione era stata già sottoposta al primo giudice e poi era stata reiterata in appello, anche formulando osservazioni alla consulenza contabile e quindi con le note di udienza, e che la Corte territoriale non ne aveva tenuto conto ed aveva ritenuto che non fossero dovute le somme richieste osservando che gli scatti di anzianità erano stati aboliti.

Rileva che tuttavia la sentenza non aveva dato conto dell'esistenza di un regime transitorio ed aveva trascurato di considerare che della bontà dell'interpretazione suggerita vi sarebbe conferma nella circolare di Federmanager, la n. 1883 del 2005, che era r.g. n. 10947/2018 stata allegata alle note critiche formulate con riguardo alla consulenza contabile.

5.2. Con il secondo motivo di ricorso è denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc.civ. e si deduce che il giudice di appello avrebbe trascurato di tenere conto dei rilievi formulati avverso la consulenza contabile, aventi ad oggetto la ritenuta applicabilità al caso concreto della disciplina transitoria che, se considerata, avrebbe autorizzato il riconoscimento degli importi a tale titolo richiesti.

5.3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 132 secondo comma n. 4 cod. proc.civ., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 cod.proc.civ. e si evidenzia la sostanziale mancanza di motivazione sulla richiesta di applicazione degli scatti di anzianità stante l'assoluta illogicità ed incomprensibilità della motivazione della sentenza.

5.4. Con il quarto motivo di ricorso è denunciata in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod.proc.civ. l'omesso esame di un fatto decisivo e l'omessa motivazione oltre che la violazione dell'art. 2119 cod.civ. in relazione alla ritenuta insussistenza di una giusta causa di dimissioni.

Sostiene infatti che la Corte territoriale non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione la circostanza che si discute dell'erogazione del minimo retributivo; che gli importi erano molto elevati e che l'inadempimento si era protratto per lungo tempo; inoltre il particolare vincolo fiduciario del rapporto dirigenziale rende particolarmente odioso il rifiuto del giusto compenso.

Deduce poi che la motivazione della sentenza, che ha ritenuto irrilevanti le circostanze sopra evidenziate senza tuttavia spiegarne le ragioni, sarebbe illogica e sostanzialmente apparente.

Rileva al riguardo che sebbene si tratti di rapporto dirigenziale tuttavia ladddove, come nella specie, l'erogazione di una retribuzione inferiore a quella dovuta si sia protratta per molti anni ed abbia sottratto alla disponibilità del lavoratore importi rilevanti si dovrebbe ravvisare la giustificatezza delle dimissioni poiché, diversamente opinando, si introdurrebbe una differenza ontologica tra inadempimenti tutti rilevanti incorrendosi nella denunciata violazione dell'art. 2119 cod. civ..r.g. n. 10947/2018

5.5. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 112 e 132 n. 4 cod. proc. civ. per avere la Corte di appello disatteso, in parte, i risultati della perizia contabile procedendo alla compensazione degli importi richiesti a titolo di preavviso con quelli dovuti a titolo di differenze retributive in una misura diversa rispetto a quanto calcolato dal consulente senza chiarire le ragioni che l'hanno indotta a preferire i conteggi recepiti invece dal giudice di primo grado.

5.6. Con il sesto motivo di ricorso, infine, il ricorrente denuncia l'avvenuta violazione dell'art. 112 cod. proc.civ. in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 4 cod. proc.civ. per avere omesso di statuire sulla censura formulata in appello con riguardo alle spese di lite del primo grado che, ad avviso del Falzone, erano state erroneamente compensate per intero tra le parti.

6. Con il ricorso incidentale la società datrice denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 c.c., 112 c.p.c., 2727, 2730, 2733 e 2697 cod.civ. e sostiene che erroneamente la Corte di appello avrebbe ritenuto che all'atto dell'assunzione le parti non avessero disposto un rinvio materiale al c.c.n.l.

"Confindustria/Fndai del 27.4.95 rinnovato per la parte economica il 19.11.1997" ma piuttosto un rinvio formale alla contrattazione collettiva dei [OSCURATO:PERSONA].

Rammenta che nella lettera di assunzione del 30.1.2001 si faceva riferimento al c.c.n.l. rinnovato per la parte economica il 19.11.1997 mentre nella seconda lettera del 5.3.2001, che integrava la lettera di assunzione, venivano specificati una serie di elementi e si rinviava al c.c.n.l. vigente così come eventualmente integrato e modificato dalla contrattazione aziendale solo con riguardo alla durata delle ferie ed ai termini di preavviso.

Deduce che, in mancanza di una dimostrazione e di una esplicitazione delle ragioni per le quali si era ritenuto impossibile ricavare la volontà delle parti dal chiaro tenore testuale delle lettere di gennaio e marzo 2001, la Corte di merito sarebbe incorsa nella denunciata violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ..

Inoltre la Corte sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 112 cod. proc.civ. per avere ritenuto che il rinvio contenuto nella lettera di assunzione e nell'accordo integrativo al c.c.n.l. fosse formale v non materiale argomentando sulla necessità di un trattamento paritario dei r.g. n. 10947/2018 dipendenti mai neppure allegato e comunque privo di un supporto probatorio.

Ancora, poi, ad avviso della società datrice il giudice di appello non aveva considerato che il ricorrente nel corso dell'interrogatorio aveva dichiarato che la scelta del contratto collettivo era stata oggetto di trattativa nella fase genetica del rapporto di lavoro ed era stata regolamentata nelle due 'lettere che si erano succedute.

Osserva quindi che il riferimento al c.c.n.l. del 1995 rinnovato nella parte economica nel 1997 era stato concordato sicché, in violazione in violazione degli artt. 2727, 2730 e 2733 cod. civ. oll:re che dell'art.2697 cod. civ., la sentenza avrebbe tratto dal riconoscimento degli scatti di anzianità dopo il 2004 una presunzione di un diritto del lavoratore a mantenerli sebbene potesse ritenersi che la società aveva continuato ad erogarli non in applicazione del nuovo contratto collettivo del 2004 ma, piuttosto, continuando ad applicare quello del 1995-1997 richiamato nel contratto di lavoro.

6.1. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, infine, è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. per avere il giudice di appello erroneamente confermato la disposta compensazione delle spese di primo grado sebbene, successivamente alla proposta conciliativa di ALEA il giudice avesse riconosciuto come dovuta una somma inferiore rispetto a quella offerta sicché, quanto meno per quel segmento, le spese sarebbero dovute restare a carico del lavoratore.

7. Entrambi i ricorsi sono infondati e devono essere perciò rigettati.

8. Il primo motivo del ricorso incidentale, il cui esame è logicamente preliminare all'esame delle censure articolate con il ricorso principale, non può essere accolto.

8.1. Più che denunciare vizi di interpretazione della lettera di assunzione e del successivo accordo integrativo la società ricorrente in via incidentale ne propone una diversa ed alternativa lettura non consentita al giudice di legittimità.

8.2. Nel ritenere che il rinvio alla disciplina collettiva avesse carattere materiale allo specifico contratto indicato (c.c.n.l. 1995 -1997) e non formale alla contrattazione collettiva via via vigente, come ritenuto invece dal giudice di appello, non chiarisce in che modo la lettura del r.g. n. 10947/2018 contratto data dalla Corte di merito avesse violato le disposizioni in materia di interpretazione dei contratti ma procede piuttosto ad un'autonoma ed alternativa lettura delle clausole opposta a quella adottata dalla Corte di merito che ha ancorato il suo ragionamento ad elementi fattuali ed al comportamento delle parti che corroborano la sua ricostruzione, del tutto plausibile e coerente con il tenore letterale delle clausole contrattuali e compatibile con il comportamento complessivo tenuto dalle parti, rendendola intangibile in cassazione.

8.3. La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell' interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l' interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l' interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (cfr. tra le altre Cass. 28/11/2017 n. 28319 e anche Cass. 27/06/2018 n. 16987).

Tanto assorbe gli altri rilievi formulati con il motivo di ricorso che peraltro impingono in valutazioni di merito del pari inammissibili.

9. Venendo all'esame dei primi tre motivi di ricorso principale, che affrontano sotto diversi profili la medesima questione della mancata valutazione da parte del giudice di appello della applicabilità al caso concreto della disciplina transitoria contenuta nella contrattazione collettiva del 2004 e del 2009 degli scatti di anzianità, va rilevato che, come esattamente osservato dalla società controricorrente, in appello il lavoratore si era doluto esclusivamente di una adesione acritica ai conteggi alternativi formulati dalla società in sede di opposizione al decreto ingiuntivo che, invece, a suo avviso avrebbero dovuto essere sottoposti al controllo da parte di un ausiliare del giudice che ne r.g. n. 10947/2018 verificasse la correttezza anche alla luce della perizia contabile allegata al ricorso per decreto ingiuntivo.

Nessuno specifico rilievo giuridico era stato sollevato rispetto alla scelta del giudice di aderire alla ricostruzione contabile della datrice di lavoro ed in particolare non risulta essere stata sottoposta all'attenzione del giudice di appello altra questione se non quella della ricostruzione della corretta retribuzione come definita dalla contrattazione collettiva.

Nulla risulta essere stato detto circa l'esistenza di un diritto del lavoratore a vedersi applicata la disciplina transitoria successiva all'abrogazione degli scatti di anzianità al di là del previsto trattamento minimo di garanzia complessivo sostitutivo degli scatti stessi.

La sentenza di appello, diversamente da quanto affermato dall'odierno ricorrente principale, pertanto, si fa carico di accertare il trattamento retributivo spettante al lavoratore sulla base del rinvio formale alla contrattazione collel:tiva nel tempo succedutasi.

Ne opera una ricostruzione compatibile con il dettato della normativa collettiva già comunque seguito dal giudice di primo grado e non specificatamente impugnato.

9.1. Va qui ribadito che gli artt. 342 e 434 cod.proc.civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. per tutte Cass. s.u. 16/11/2017 n. 27199).

9.2. Ne consegue che non solo risulta inammissibile la censura formulata in termini di violazione e falsa applicazione del c.c.n.l.

Dirigenti di Industria del 23.5.2000 e dei successivi rinnovi del 23.11.2004 e del 25.11.2009 in relazione alla mancata applicazione della disciplina transitoria degli scatti di anzianità, contenuta all'art. 3 r.g. n. 10947/2018 penultimo comma del rinnovo contrattuale del 2004 e ribadita nel c.c.n.l. del 2009, che ad avviso del ricorrente dovrebbe trovare applicazione al caso in esame, essendo per tale aspetto generico il ricorso dal quale non emerge come/dove ed in che termini la questione sia stata nuovamente sottoposta all'attenzione del giudice di appello, ma neppure è ravvisabile l'omesso esame di fatto decisivo o la violazione dell'art. 132 secondo comma n. 4 cod. proc.civ. denunciati con il secondo ed il terzo motivo di ricorso.

10. Il quarto motivo di ricorso è poi inammissibile con riguardo al denunciato vizio di motivazione trovando applicazione al procedimento l'art. 348 ter comma 5 cod. proc.civ..

Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348- ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. per tutte Cass. 22/12/2016 n. 26774).

10.1. Per quanto concerne invece la denunciata apparenza della motivazione la censura è infondata.

Va qui ricordato che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (cfr. Cass. 23/05/2019 n. 13977 e successivamente, in senso conforme, Cass. 01/03/2022 n. 6758).

Nella specie invece la motivazione esiste ed esprime in maniera r.g. n. 10947/2018 comprensibile sulla base di quali considerazioni il giudic:e di appello ha esclusa la sussistenza di una giusta causa di dimissioni.

10.2. Neppure poi la Corte di appello è incorsa nel denunciato vizio di violazione dell'art. 2119 cod. civ..

Ciò di cui si controverte è l' impossibilità di proseguire anche temporaneamente il rapporto in relazione alla protratta mancata erogazione della retribuzione nella misura convenuta e correttamente è stato escluso che in mancanza di una prova del fatto che la mancata percezione delle somme da erogare mensilmente, pur cumulativamente di importo rilevante, abbiano inciso sull'immediato soddisfacimento delle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia (circostanza neppure allegata) non è ravvisabile una giusta causa di dimissioni.

Anche con riguardo ai dirigenti, infatti, il ritardo del datore di lavoro nel pagamento della retribuzione non può giustificare la risoluzione immediata del rapporto allorché il dipendente abbia tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di risolverlo immediatamente e si sia invece avvalso di rimedi alternativi, non risolutori, per sollecitare il pagamento delle retribuzioni scadute, sempre che il ritardo suddetto non assuma un significato di gravità per avere il lavoratore dovuto provvedere con mezzi sostitutivi della retribuzione non corrisposta alla scadenza contrattuale o consuetudinaria (Cass. 07/12/1989 n. 5448, n. 648 del 1989, e n. 469 del 1989).

La durata dell'inadempimento nel tempo non fornisce argomenti per escludere l'esistenza di una giusta causa di recesso e la sistematica continuità della condotta della datrice di lavoro, non limitata a singole occasioni, è indice della gravità della violazione della legge, che deve essere effettuata nell'ambito di una valutazione complessiva della vicenda fino al suo momento finale.

Tuttavia, è l'oggetto dell'inadempimento protratto che va preso in esame per verificare se esso costituisca effettivamente una ragione che non consente la prosecuzione neppure provvisoria (Cass. 18/10/2002 n. 14829).

E' onere di chi si voglia avvalere dell'esistenza di una giusta causa di dimissioni allegare specificatamente quale incidenza pregiudizievole la condotta datoriale abbia avuto.

11. Anche il quinto motivo di ricorso non può essere accolto atteso che la Corte di merito ha spiegato le ragioni per le quali si è discostata r.g. n. 10947/2018 anche solo in parte dalle conclusioni del consulente contabile nominato nel corso del giudizio di appello dando compiutamente conto del fatto che la maggiore retribuzione spettante aveva il suo riflesso anche sul preavviso dovuto dal lavoratore in mancanza di una giusta causa di dimissioni e che tale circostanza già accertata in diritto dal Tribunale che aveva provveduto anche alla quantificazione degli importi non era stata specificatamente impugnata in appello sicché la sentenza ha ritenuto, coerentemente, di poterne confermare gli importi.

Si tratta di affermazione che giuridicamente corretta per il resto si risolve in un accertamento di fatto incensurabile.

12. Il sesto motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale - che investono entrambi la statuizione delle spese di primo grado compensate dal Tribunale ed oggetto di impugnazione in appello da entrambe le parti - non possono essere accolti atteso che comunque nel regime delle spese ratione temporis applicabile alla fattispecie (art. 92 nel testo modificato dall'art. 45 comma 11 della legge 18 giugno 2009 n. 69) le spese possono essere compensate oltre che nel caso in cui concorrano "gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione" anche "se vi è soccombenza reciproca" così come accade quando, come nella specie, a fronte di una domanda articolata su più titoli l'accoglimento sia solo parziale ed anche nel caso in cui la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (cfr. Cass. 15/01/2020 n. 516 e 22/02/2016 n. 3438).

13. In conclusione, per le ragioni esposte, entrambi i ricorsi devono essere rigettati e, pertanto, le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e di quello incidentale a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese.r.g. n. 10947/2018 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 10947-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PUCCINI 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 163/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 29/01/2018 R.G.N. 156/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 10947/2018 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] - dirigente dal 2001 della [OSCURATO:SOCIETA]. dimessosi in data 18.2.2013, avendo verificato che a partire dal 2008 non gli era stata corrisposta la retribuzione nella misura convenuta ed essendo rimasto senza risposta il sollecito presentato per conseguire quanto a lui spettante - chiese ed ottenne dal Tribunale di Pordenone un decreto ingiuntivo per l'importo di C 235.648,01 che notificò alla datrice di lavoro, la quale propose tempestiva opposizione. 2. Il Tribunale di Pordenone accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo ed accertò che delle spettanze reclamate era dovuta la minor somma di C 45.001,50. Inoltre, verificò l'insussistenza di una giusta causa di dimissioni e rigettò, conseguentemente, la domanda di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. 3. La Corte di appello di Trieste rigettò il gravame proposto in via principale dal Falzone ed anche quello avanzato in via incidentale dalla società datrice di lavoro. 3.1. Il giudice di secondo grado accertò che il rinvio contenuto nella lettera di assunzione alla disciplina collettiva aveva carattere formale e dunque comprendeva le modifiche sopravvenute anche con riguardo alla retribuzione spettante. A tal proposito sottolineò che in tal senso deponeva la circostanza che analogo rinvio si rinveniva anche nelle lettere di assunzione dei colleghi del Falzone. Inoltre, evidenziò che, quanto meno fino al 2003, la società aveva applicato le previsioni della contrattazione collettiva dei dirigenti di industria via via intervenute. La Corte territoriale verificò poi, con l'ausilio di una c.t.u. contabile, che nel periodo in contestazione (dal 1.1.2008 al 18.2.20:13) al Falzone - tenuto conto dell'anzianità di servizio raggiunta, della sostituzione dal 2004 degli scatti di anzianità con un trattamento minimo di garanzia complessivo e del fatto che non vi era contestazione tra le parti circa gli importi effettivamente erogati - era dovuto, ancora, fino al dicembre 2012, l'importo di C 44.169,15 e che per il mese di gennaio e febbraio 2013 spettava la differenza di C 1.467,43. Inaltre, accertò che al ricorrente era dovuto a titolo di TFR l'ulteriore importo di C 3.491,23. Confermò poi che la maggiore retribuzione accertata r.g. n. 10947/2018 incideva, come ritenuto dal giudice di primo grado con statuizione non specificatamente impugnata, anche sull'importo dell'indennità sostitutiva del preavviso e che doveva essere detratta in quanto nel corso del giudizio era risultata accertata l'insussistenza di una giusta causa di dimissioni. Escluse infatti che si potesse ravvisare nella pretesa di ottenere le differenze retributive azionate, pur relative ad un periodo piuttosto ampio, quell'inadempimento così grave da non poter essere neppur temporaneamente tollerato. In conclusione, confermò che al Falzone era dovuta solo l'importo già accertato dal Tribunale. 4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con conl:roricorso ed ha proposto contestuale ricorso incidentale con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese con controricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato anche memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 5. I motivi del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA]: 5.1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione del c.c.n.l. Dirigenti di Endustria del 2:3.5.2000 e dei successivi rinnovi del 23.11.2004 e del 25.11.2009 in relazione alla mancata applicazione della disciplina transitoria degli scatti di anzianità. Sostiene il ricorrente che al caso in esame dovrebbe trovare applicazione il regime transitorio contenuto all'art. 3 penultimo comma del rinnovo contrattuale del 2004, ribadito nel c.c.n.l. del 2009, con il quale sono riconosciuti gli scatti di anzianità al personale che, come il Falzone, al 2004 era già in servizio e non aveva ancora maturato dieci anni di anzianità. Deduce che tale questione era stata già sottoposta al primo giudice e poi era stata reiterata in appello, anche formulando osservazioni alla consulenza contabile e quindi con le note di udienza, e che la Corte territoriale non ne aveva tenuto conto ed aveva ritenuto che non fossero dovute le somme richieste osservando che gli scatti di anzianità erano stati aboliti. Rileva che tuttavia la sentenza non aveva dato conto dell'esistenza di un regime transitorio ed aveva trascurato di considerare che della bontà dell'interpretazione suggerita vi sarebbe conferma nella circolare di Federmanager, la n. 1883 del 2005, che era r.g. n. 10947/2018 stata allegata alle note critiche formulate con riguardo alla consulenza contabile. 5.2. Con il secondo motivo di ricorso è denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc.civ. e si deduce che il giudice di appello avrebbe trascurato di tenere conto dei rilievi formulati avverso la consulenza contabile, aventi ad oggetto la ritenuta applicabilità al caso concreto della disciplina transitoria che, se considerata, avrebbe autorizzato il riconoscimento degli importi a tale titolo richiesti. 5.3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 132 secondo comma n. 4 cod. proc.civ., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 cod.proc.civ. e si evidenzia la sostanziale mancanza di motivazione sulla richiesta di applicazione degli scatti di anzianità stante l'assoluta illogicità ed incomprensibilità della motivazione della sentenza. 5.4. Con il quarto motivo di ricorso è denunciata in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod.proc.civ. l'omesso esame di un fatto decisivo e l'omessa motivazione oltre che la violazione dell'art. 2119 cod.civ. in relazione alla ritenuta insussistenza di una giusta causa di dimissioni. Sostiene infatti che la Corte territoriale non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione la circostanza che si discute dell'erogazione del minimo retributivo; che gli importi erano molto elevati e che l'inadempimento si era protratto per lungo tempo; inoltre il particolare vincolo fiduciario del rapporto dirigenziale rende particolarmente odioso il rifiuto del giusto compenso. Deduce poi che la motivazione della sentenza, che ha ritenuto irrilevanti le circostanze sopra evidenziate senza tuttavia spiegarne le ragioni, sarebbe illogica e sostanzialmente apparente. Rileva al riguardo che sebbene si tratti di rapporto dirigenziale tuttavia ladddove, come nella specie, l'erogazione di una retribuzione inferiore a quella dovuta si sia protratta per molti anni ed abbia sottratto alla disponibilità del lavoratore importi rilevanti si dovrebbe ravvisare la giustificatezza delle dimissioni poiché, diversamente opinando, si introdurrebbe una differenza ontologica tra inadempimenti tutti rilevanti incorrendosi nella denunciata violazione dell'art. 2119 cod. civ..r.g. n. 10947/2018 5.5. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 112 e 132 n. 4 cod. proc. civ. per avere la Corte di appello disatteso, in parte, i risultati della perizia contabile procedendo alla compensazione degli importi richiesti a titolo di preavviso con quelli dovuti a titolo di differenze retributive in una misura diversa rispetto a quanto calcolato dal consulente senza chiarire le ragioni che l'hanno indotta a preferire i conteggi recepiti invece dal giudice di primo grado. 5.6. Con il sesto motivo di ricorso, infine, il ricorrente denuncia l'avvenuta violazione dell'art. 112 cod. proc.civ. in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 4 cod. proc.civ. per avere omesso di statuire sulla censura formulata in appello con riguardo alle spese di lite del primo grado che, ad avviso del Falzone, erano state erroneamente compensate per intero tra le parti. 6. Con il ricorso incidentale la società datrice denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 c.c., 112 c.p.c., 2727, 2730, 2733 e 2697 cod.civ. e sostiene che erroneamente la Corte di appello avrebbe ritenuto che all'atto dell'assunzione le parti non avessero disposto un rinvio materiale al c.c.n.l. "Confindustria/Fndai del 27.4.95 rinnovato per la parte economica il 19.11.1997" ma piuttosto un rinvio formale alla contrattazione collettiva dei [OSCURATO:PERSONA]. Rammenta che nella lettera di assunzione del 30.1.2001 si faceva riferimento al c.c.n.l. rinnovato per la parte economica il 19.11.1997 mentre nella seconda lettera del 5.3.2001, che integrava la lettera di assunzione, venivano specificati una serie di elementi e si rinviava al c.c.n.l. vigente così come eventualmente integrato e modificato dalla contrattazione aziendale solo con riguardo alla durata delle ferie ed ai termini di preavviso. Deduce che, in mancanza di una dimostrazione e di una esplicitazione delle ragioni per le quali si era ritenuto impossibile ricavare la volontà delle parti dal chiaro tenore testuale delle lettere di gennaio e marzo 2001, la Corte di merito sarebbe incorsa nella denunciata violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ.. Inoltre la Corte sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 112 cod. proc.civ. per avere ritenuto che il rinvio contenuto nella lettera di assunzione e nell'accordo integrativo al c.c.n.l. fosse formale v non materiale argomentando sulla necessità di un trattamento paritario dei r.g. n. 10947/2018 dipendenti mai neppure allegato e comunque privo di un supporto probatorio. Ancora, poi, ad avviso della società datrice il giudice di appello non aveva considerato che il ricorrente nel corso dell'interrogatorio aveva dichiarato che la scelta del contratto collettivo era stata oggetto di trattativa nella fase genetica del rapporto di lavoro ed era stata regolamentata nelle due 'lettere che si erano succedute. Osserva quindi che il riferimento al c.c.n.l. del 1995 rinnovato nella parte economica nel 1997 era stato concordato sicché, in violazione in violazione degli artt. 2727, 2730 e 2733 cod. civ. oll:re che dell'art.2697 cod. civ., la sentenza avrebbe tratto dal riconoscimento degli scatti di anzianità dopo il 2004 una presunzione di un diritto del lavoratore a mantenerli sebbene potesse ritenersi che la società aveva continuato ad erogarli non in applicazione del nuovo contratto collettivo del 2004 ma, piuttosto, continuando ad applicare quello del 1995-1997 richiamato nel contratto di lavoro. 6.1. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, infine, è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. per avere il giudice di appello erroneamente confermato la disposta compensazione delle spese di primo grado sebbene, successivamente alla proposta conciliativa di ALEA il giudice avesse riconosciuto come dovuta una somma inferiore rispetto a quella offerta sicché, quanto meno per quel segmento, le spese sarebbero dovute restare a carico del lavoratore. 7. Entrambi i ricorsi sono infondati e devono essere perciò rigettati. 8. Il primo motivo del ricorso incidentale, il cui esame è logicamente preliminare all'esame delle censure articolate con il ricorso principale, non può essere accolto. 8.1. Più che denunciare vizi di interpretazione della lettera di assunzione e del successivo accordo integrativo la società ricorrente in via incidentale ne propone una diversa ed alternativa lettura non consentita al giudice di legittimità. 8.2. Nel ritenere che il rinvio alla disciplina collettiva avesse carattere materiale allo specifico contratto indicato (c.c.n.l. 1995 -1997) e non formale alla contrattazione collettiva via via vigente, come ritenuto invece dal giudice di appello, non chiarisce in che modo la lettura del r.g. n. 10947/2018 contratto data dalla Corte di merito avesse violato le disposizioni in materia di interpretazione dei contratti ma procede piuttosto ad un'autonoma ed alternativa lettura delle clausole opposta a quella adottata dalla Corte di merito che ha ancorato il suo ragionamento ad elementi fattuali ed al comportamento delle parti che corroborano la sua ricostruzione, del tutto plausibile e coerente con il tenore letterale delle clausole contrattuali e compatibile con il comportamento complessivo tenuto dalle parti, rendendola intangibile in cassazione. 8.3. La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell' interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l' interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l' interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (cfr. tra le altre Cass. 28/11/2017 n. 28319 e anche Cass. 27/06/2018 n. 16987). Tanto assorbe gli altri rilievi formulati con il motivo di ricorso che peraltro impingono in valutazioni di merito del pari inammissibili. 9. Venendo all'esame dei primi tre motivi di ricorso principale, che affrontano sotto diversi profili la medesima questione della mancata valutazione da parte del giudice di appello della applicabilità al caso concreto della disciplina transitoria contenuta nella contrattazione collettiva del 2004 e del 2009 degli scatti di anzianità, va rilevato che, come esattamente osservato dalla società controricorrente, in appello il lavoratore si era doluto esclusivamente di una adesione acritica ai conteggi alternativi formulati dalla società in sede di opposizione al decreto ingiuntivo che, invece, a suo avviso avrebbero dovuto essere sottoposti al controllo da parte di un ausiliare del giudice che ne r.g. n. 10947/2018 verificasse la correttezza anche alla luce della perizia contabile allegata al ricorso per decreto ingiuntivo. Nessuno specifico rilievo giuridico era stato sollevato rispetto alla scelta del giudice di aderire alla ricostruzione contabile della datrice di lavoro ed in particolare non risulta essere stata sottoposta all'attenzione del giudice di appello altra questione se non quella della ricostruzione della corretta retribuzione come definita dalla contrattazione collettiva. Nulla risulta essere stato detto circa l'esistenza di un diritto del lavoratore a vedersi applicata la disciplina transitoria successiva all'abrogazione degli scatti di anzianità al di là del previsto trattamento minimo di garanzia complessivo sostitutivo degli scatti stessi. La sentenza di appello, diversamente da quanto affermato dall'odierno ricorrente principale, pertanto, si fa carico di accertare il trattamento retributivo spettante al lavoratore sulla base del rinvio formale alla contrattazione collel:tiva nel tempo succedutasi. Ne opera una ricostruzione compatibile con il dettato della normativa collettiva già comunque seguito dal giudice di primo grado e non specificatamente impugnato. 9.1. Va qui ribadito che gli artt. 342 e 434 cod.proc.civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. per tutte Cass. s.u. 16/11/2017 n. 27199). 9.2. Ne consegue che non solo risulta inammissibile la censura formulata in termini di violazione e falsa applicazione del c.c.n.l. Dirigenti di Industria del 23.5.2000 e dei successivi rinnovi del 23.11.2004 e del 25.11.2009 in relazione alla mancata applicazione della disciplina transitoria degli scatti di anzianità, contenuta all'art. 3 r.g. n. 10947/2018 penultimo comma del rinnovo contrattuale del 2004 e ribadita nel c.c.n.l. del 2009, che ad avviso del ricorrente dovrebbe trovare applicazione al caso in esame, essendo per tale aspetto generico il ricorso dal quale non emerge come/dove ed in che termini la questione sia stata nuovamente sottoposta all'attenzione del giudice di appello, ma neppure è ravvisabile l'omesso esame di fatto decisivo o la violazione dell'art. 132 secondo comma n. 4 cod. proc.civ. denunciati con il secondo ed il terzo motivo di ricorso. 10. Il quarto motivo di ricorso è poi inammissibile con riguardo al denunciato vizio di motivazione trovando applicazione al procedimento l'art. 348 ter comma 5 cod. proc.civ.. Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348- ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. per tutte Cass. 22/12/2016 n. 26774). 10.1. Per quanto concerne invece la denunciata apparenza della motivazione la censura è infondata. Va qui ricordato che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (cfr. Cass. 23/05/2019 n. 13977 e successivamente, in senso conforme, Cass. 01/03/2022 n. 6758). Nella specie invece la motivazione esiste ed esprime in maniera r.g. n. 10947/2018 comprensibile sulla base di quali considerazioni il giudic:e di appello ha esclusa la sussistenza di una giusta causa di dimissioni. 10.2. Neppure poi la Corte di appello è incorsa nel denunciato vizio di violazione dell'art. 2119 cod. civ.. Ciò di cui si controverte è l' impossibilità di proseguire anche temporaneamente il rapporto in relazione alla protratta mancata erogazione della retribuzione nella misura convenuta e correttamente è stato escluso che in mancanza di una prova del fatto che la mancata percezione delle somme da erogare mensilmente, pur cumulativamente di importo rilevante, abbiano inciso sull'immediato soddisfacimento delle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia (circostanza neppure allegata) non è ravvisabile una giusta causa di dimissioni. Anche con riguardo ai dirigenti, infatti, il ritardo del datore di lavoro nel pagamento della retribuzione non può giustificare la risoluzione immediata del rapporto allorché il dipendente abbia tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di risolverlo immediatamente e si sia invece avvalso di rimedi alternativi, non risolutori, per sollecitare il pagamento delle retribuzioni scadute, sempre che il ritardo suddetto non assuma un significato di gravità per avere il lavoratore dovuto provvedere con mezzi sostitutivi della retribuzione non corrisposta alla scadenza contrattuale o consuetudinaria (Cass. 07/12/1989 n. 5448, n. 648 del 1989, e n. 469 del 1989). La durata dell'inadempimento nel tempo non fornisce argomenti per escludere l'esistenza di una giusta causa di recesso e la sistematica continuità della condotta della datrice di lavoro, non limitata a singole occasioni, è indice della gravità della violazione della legge, che deve essere effettuata nell'ambito di una valutazione complessiva della vicenda fino al suo momento finale. Tuttavia, è l'oggetto dell'inadempimento protratto che va preso in esame per verificare se esso costituisca effettivamente una ragione che non consente la prosecuzione neppure provvisoria (Cass. 18/10/2002 n. 14829). E' onere di chi si voglia avvalere dell'esistenza di una giusta causa di dimissioni allegare specificatamente quale incidenza pregiudizievole la condotta datoriale abbia avuto. 11. Anche il quinto motivo di ricorso non può essere accolto atteso che la Corte di merito ha spiegato le ragioni per le quali si è discostata r.g. n. 10947/2018 anche solo in parte dalle conclusioni del consulente contabile nominato nel corso del giudizio di appello dando compiutamente conto del fatto che la maggiore retribuzione spettante aveva il suo riflesso anche sul preavviso dovuto dal lavoratore in mancanza di una giusta causa di dimissioni e che tale circostanza già accertata in diritto dal Tribunale che aveva provveduto anche alla quantificazione degli importi non era stata specificatamente impugnata in appello sicché la sentenza ha ritenuto, coerentemente, di poterne confermare gli importi. Si tratta di affermazione che giuridicamente corretta per il resto si risolve in un accertamento di fatto incensurabile. 12. Il sesto motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale - che investono entrambi la statuizione delle spese di primo grado compensate dal Tribunale ed oggetto di impugnazione in appello da entrambe le parti - non possono essere accolti atteso che comunque nel regime delle spese ratione temporis applicabile alla fattispecie (art. 92 nel testo modificato dall'art. 45 comma 11 della legge 18 giugno 2009 n. 69) le spese possono essere compensate oltre che nel caso in cui concorrano "gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione" anche "se vi è soccombenza reciproca" così come accade quando, come nella specie, a fronte di una domanda articolata su più titoli l'accoglimento sia solo parziale ed anche nel caso in cui la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (cfr. Cass. 15/01/2020 n. 516 e 22/02/2016 n. 3438). 13. In conclusione, per le ragioni esposte, entrambi i ricorsi devono essere rigettati e, pertanto, le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e di quello incidentale a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese.r.g. n. 10947/2018 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versam
Decreto Cassazione n. 24432/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris