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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21807/2026

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NI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 39888/2025 Mainieri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 314 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria presentata dalla parte civile; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione circa la sussistenza del delitto per difetto dell'elemento soggettivo, avendo l'imputato manifestato l'intenzione di restituire la somma, prospetta una valutazione alternativa delle fonti di prova non consentita in questa sede; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta un vizio nell'applicazione del concorso formale di reati e del conseguente aumento di pena ex art. 81 cpv. cod. pen., è manifestamente infondato poiché i diversi fatti di peculato si sono consumati in epoche del tutto diverse tra loro e la misura dell'aumento per la continuazione, pari a un mese, è del tutto esigua, come correttamente rilevato dalla Corte distrettuale (pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto che non può accogliersi la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore della parte civile, poiché essa è dovuta purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, connotazione questa non attribuibile a memoria depositata nell'ambito della già rilevata procedura di inammissibilità del ricorso (Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139).

P. Q. M. Dichiara i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 39888/2025 Mainieri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 314 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria presentata dalla parte civile; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione circa la sussistenza del delitto per difetto dell'elemento soggettivo, avendo l'imputato manifestato l'intenzione di restituire la somma, prospetta una valutazione alternativa delle fonti di prova non consentita in questa sede; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta un vizio nell'applicazione del concorso formale di reati e del conseguente aumento di pena ex art. 81 cpv. cod. pen., è manifestamente infondato poiché i diversi fatti di peculato si sono consumati in epoche del tutto diverse tra loro e la misura dell'aumento per la continuazione, pari a un mese, è del tutto esigua, come correttamente rilevato dalla Corte distrettuale (pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto che non può accogliersi la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore della parte civile, poiché essa è dovuta purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, connotazione questa non attribuibile a memoria depositata nell'ambito della già rilevata procedura di inammissibilità del ricorso (Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139). P. Q. M. Dichiara i P.Q.M
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