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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 06595/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 10386-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Loreto, [OSCURATO:PERSONA] n.14, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona dell’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Ferrrari 2, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1227/2016 della Corte d'appello di Ancona, depositata il 21/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 10386/2017 Numero sezionale 18/2022 rilevato che Numero di raccolta generale 6595/2022Data pubblicazione 28/02/2022 -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con ricorso notificato il 20/04/2017 chiede la cassazione della sentenza della corte d’appello di Ancona, che, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di risarcimento dei danni cagionati dai vizi riscontrati nella fornitura eseguita dalla [OSCURATO:SOCIETA].; -[OSCURATO:PERSONA] ha adito il tribunale di Ancona affinché condannasse la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della fornitura di materiale difettoso che, utilizzato per la realizzazione di calzature estive rivelatesi non indossabili, ne aveva comportato il ritiro dal commercio; -la convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, eccependo la tardività, oltre che la genericità, della denuncia; -espletata l’istruttoria, con sentenza n. 222/2009, l’adito tribunale ha rigettato la domanda attrice per mancanza di prova in ordine alla contestazione dei vizi del materiale, nonché in ordine all’esistenza di vendita di aliud pro alio, alla riferibilità dei pretesi vizi del PVC fornito dalla [OSCURATO:PERSONA], all’esistenza ed entità del pregiudizio asseritamente subito; -proposto gravame articolato in quattro motivi dalla soccombente [OSCURATO:PERSONA], la corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 1227/2016, depositata il 21 ottobre 2016 (non notificata) ha rigettato l’impugnazione proposta, confermando integralmente la decisione impugnata; -quanto al primo motivo di gravame, il giudice d’appello rilevava che non vi era prova dell’avvenuta denuncia dei vizi nel rispetto del termine di legge: essi erano, infatti, stati scoperti nell’autunno del 1996, ma comunicati al venditore solo nel mese di maggio del 1997, a seguito di accertamenti tecnici effettuati unilateralmente dalla [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 10386/2017 Numero sezionale 18/2022 -quanto al secondo e al terzo motivo, la corte d’appello non riteneva Numero di raccolta generale 6595/2022Data pubblicazione 28/02/2022 configurabile la vendita di aliud pro alio, atteso che, anche a ritenere opponibile alla [OSCURATO:PERSONA] la ctu espletata dalla [OSCURATO:PERSONA], era comunque emerso che il materiale analizzato era commercialmente idoneo a realizzare il prodotto cui era destinato; -quanto al quarto ed ultimo motivo, la corte territoriale rilevava che non vi era prova del pregiudizio subito dalla [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, non vi erano evidenze probatorie circa il quantitativo di calzature effettivamente realizzato con il materiale difettoso; -la cassazione della sentenza è chiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] con ricorso notificato, in data 20/04/2017, affidato a quattro motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso illustrato da memoria; considerato che: -il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1495, 1497 e 2946 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ.; -il ricorrente lamenta che la sentenza d’appello abbia erroneamente ritenuto non configurabile la vendita di aliud pro alio, mentre il caso in esame sarebbe perfettamente sussumibile entro tale fattispecie per essersi rivelato il materiale fornito non idoneo a reggere le alte temperature, nonostante la fornitura fosse stata ordinata allo specifico scopo di realizzare sandali da mare estivi, il ricorrente lamenta altresì l’omessa considerazione delle dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] e l’erronea e travisata esposizione delle conclusioni del ctu; -il motivo è inammissibile: -nonostante la censura sia formalmente articolata come violazione e falsa applicazione di legge e il ricorrente richiami i precedenti di legittimità in materia di vendita di aliud pro alio, il motivo nella sostanza non attinge l’applicazione della norma regolatrice fatta dalla corte territoriale, ma la valutazione del materiale probatorio, in F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 10386/2017 Numero sezionale 18/2022 quanto tale sottratta al sindacato del giudice di legittimità se non per Numero di raccolta generale 6595/2022Data pubblicazione 28/02/2022 omesso esame di fatto decisivo; -il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1495 cod.civ., in relazione all’art. 2938 cod.civ., nonché nel combinato disposto con l’art. 1497 cod.civ. e con riferimento all’art. 3 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ.; -il ricorrente assume che il giudice d’appello abbia ritenuto la denuncia dei vizi intempestiva, per non avere fatto decorrere il termine utile dal momento in cui il vizio era stato compiutamente scoperto dalla [OSCURATO:PERSONA], ossia solo dopo l’accertamento tecnico a tal fine svolto; -inoltre, il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere l’azione di garanzia prescritta, nonostante i diversi atti compiuti dal ricorrente per interrompere il termine di prescrizione e non avendo, in ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] sollevato l’eccezione di prescrizione, non rilevabile d’ufficio; -il ricorrente lamenta altresì l’incostituzionalità dell’art. 1495 cod.civ., sia in sé considerato, sia in relazione all’art. 1453 cod.civ.; -il motivo è infondato; -costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato che al fine di conservare il diritto alla garanzia, ex art. 1495 c.c., l'acquirente non è tenuto a fare, nel termine stabilito, una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, potendo validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria, che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati (cfr. ex multis, Cass., n. 27488/2019, Cass. 25027/2015); -nel caso di specie, la denuncia è stata effettuata quasi un anno dopo la scoperta dei vizi, sicché correttamente la corte d’appello ne ha rilevato la tardività; F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 10386/2017 Numero sezionale 18/2022 -l’accertamento della tardività della denuncia assorbe il profilo Numero di raccolta generale 6595/2022Data pubblicazione 28/02/2022 relativo alla prescrizione dell’azione; -la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1495 cod.civ. per contrasto con l’art. 3 Cost. appare manifestamente infondata -infatti, la soggezione dell’azione di cui all’art. 1495 c.c. – norma speciale che, per sua natura, ben può derogare al regime di cui all’art. 1453 c.c. – a stretti termini di prescrizione e decadenza trova giustificazione nella necessità di assicurare la certezza dei traffici giuridici e commerciali; -con il terzo motivo, il ricorrente denuncia omesse ed errate considerazioni delle risultanze peritali nella parte in cui è stata ritenuta la nullità della CTU svolta in primo grado, per essere stati utilizzati dal consulente nominato alcuni campioni di merce conservati presso la ditta ricorrente; -il motivo è inammissibile; -oltre ad essere privo di specificità, con riguardo all’oggetto della critica, la censura proposta tende a conseguire una rivalutazione del merito della causa, vietata in sede di legittimità riguardando l’apprezzamento della CTU fatto dal giudice del merito; -con il quarto motivo la ricorrente denuncia l’omessa ed errata considerazione delle risultanze probatorie sulla quantificazione delle paia di sandali rovinate e sulla quantificazione del danno subito; -il motivo è assorbito dalla decisione sulle precedenti censure; -il ricorso è, pertanto, rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese di lite alla controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 10386/2017 Numero sezionale 18/2022 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle Numero di raccolta generale 6595/2022Data pubblicazione 28/02/2022 spese del giudizio di legittimità a favore della controricorrente e liquidate in Euro 7.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 12 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10386-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Loreto, [OSCURATO:PERSONA] n.14, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona dell’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Ferrrari 2, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1227/2016 della Corte d'appello di Ancona, depositata il 21/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 10386/2017 Numero sezionale 18/2022 rilevato che Numero di raccolta generale 6595/2022Data pubblicazione 28/02/2022 -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con ricorso notificato il 20/04/2017 chiede la cassazione della sentenza della corte d’appello di Ancona, che, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di risarcimento dei danni cagionati dai vizi riscontrati nella fornitura eseguita dalla [OSCURATO:SOCIETA].; -[OSCURATO:PERSONA] ha adito il tribunale di Ancona affinché condannasse la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della fornitura di materiale difettoso che, utilizzato per la realizzazione di calzature estive rivelatesi non indossabili, ne aveva comportato il ritiro dal commercio; -la convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, eccependo la tardività, oltre che la genericità, della denuncia; -espletata l’istruttoria, con sentenza n. 222/2009, l’adito tribunale ha rigettato la domanda attrice per mancanza di prova in ordine alla contestazione dei vizi del materiale, nonché in ordine all’esistenza di vendita di aliud pro alio, alla riferibilità dei pretesi vizi del PVC fornito dalla [OSCURATO:PERSONA], all’esistenza ed entità del pregiudizio asseritamente subito; -proposto gravame articolato in quattro motivi dalla soccombente [OSCURATO:PERSONA], la corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 1227/2016, depositata il 21 ottobre 2016 (non notificata) ha rigettato l’impugnazione proposta, confermando integralmente la decisione impugnata; -quanto al primo motivo di gravame, il giudice d’appello rilevava che non vi era prova dell’avvenuta denuncia dei vizi nel rispetto del termine di legge: essi erano, infatti, stati scoperti nell’autunno del 1996, ma comunicati al venditore solo nel mese di maggio del 1997, a seguito di accertamenti tecnici effettuati unilateralmente dalla [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 10386/2017 Numero sezionale 18/2022 -quanto al secondo e al terzo motivo, la corte d’appello non riteneva Numero di raccolta generale 6595/2022Data pubblicazione 28/02/2022 configurabile la vendita di aliud pro alio, atteso che, anche a ritenere opponibile alla [OSCURATO:PERSONA] la ctu espletata dalla [OSCURATO:PERSONA], era comunque emerso che il materiale analizzato era commercialmente idoneo a realizzare il prodotto cui era destinato; -quanto al quarto ed ultimo motivo, la corte territoriale rilevava che non vi era prova del pregiudizio subito dalla [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, non vi erano evidenze probatorie circa il quantitativo di calzature effettivamente realizzato con il materiale difettoso; -la cassazione della sentenza è chiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] con ricorso notificato, in data 20/04/2017, affidato a quattro motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso illustrato da memoria; considerato che: -il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1495, 1497 e 2946 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ.; -il ricorrente lamenta che la sentenza d’appello abbia erroneamente ritenuto non configurabile la vendita di aliud pro alio, mentre il caso in esame sarebbe perfettamente sussumibile entro tale fattispecie per essersi rivelato il materiale fornito non idoneo a reggere le alte temperature, nonostante la fornitura fosse stata ordinata allo specifico scopo di realizzare sandali da mare estivi, il ricorrente lamenta altresì l’omessa considerazione delle dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] e l’erronea e travisata esposizione delle conclusioni del ctu; -il motivo è inammissibile: -nonostante la censura sia formalmente articolata come violazione e falsa applicazione di legge e il ricorrente richiami i precedenti di legittimità in materia di vendita di aliud pro alio, il motivo nella sostanza non attinge l’applicazione della norma regolatrice fatta dalla corte territoriale, ma la valutazione del materiale probatorio, in F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 10386/2017 Numero sezionale 18/2022 -l’accertamento della tardività della denuncia assorbe il profilo Numero di raccolta generale 6595/2022Data pubblicazione 28/02/2022 relativo alla prescrizione dell’azione; -la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1495 cod.civ. per contrasto con l’art. 3 Cost. appare manifestamente infondata -infatti, la soggezione dell’azione di cui all’art. 1495 c.c. – norma speciale che, per sua natura, ben può derogare al regime di cui all’art. 1453 c.c. – a stretti termini di prescrizione e decadenza trova giustificazione nella necessità di assicurare la certezza dei traffici giuridici e commerciali; -con il terzo motivo, il ricorrente denuncia omesse ed errate considerazioni delle risultanze peritali nella parte in cui è stata ritenuta la nullità della CTU svolta in primo grado, per essere stati utilizzati dal consulente nominato alcuni campioni di merce conservati presso la ditta ricorrente; -il motivo è inammissibile; -oltre ad essere privo di specificità, con riguardo all’oggetto della critica, la censura proposta tende a conseguire una rivalutazione del merito della causa, vietata in sede di legittimità riguardando l’apprezzamento della CTU fatto dal giudice del merito; -con il quarto motivo la ricorrente denuncia l’omessa ed errata considerazione delle risultanze probatorie sulla quantificazione delle paia di sandali rovinate e sulla quantificazione del danno subito; -il motivo è assorbito dalla decisione sulle precedenti censure; -il ricorso è, pertanto, rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese di lite alla controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 10386/2017 Numero sezionale 18/2022 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle Numero di raccolta generale 6595/2022Data pubblicazione 28/02/2022 spese del giudizio di legittimità a favore della controricorrente e liquidate in Euro 7.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 12 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S
Sentenza Cassazione n. 06595/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris