CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 33952/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 13276/2022, pubblicata il 28.04.2022 nel giudizio tra MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t. , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 30; -controricorrenti – nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 22/09/2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 13276/2022, pubblicata il 28.04.2022, nella parte in cui, in dispositivo, non ha disposto la distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in favore dei suoi assistiti, controricorrenti nel giudizio di legittimità; considerato che questa Corte ha affermato che l’omessa adozione del provvedimento di distrazione delle spese è emendabile con la procedura di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. (Sezioni Unite n. 16037 del 2010); considerato che l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata correttamente avanzata nel controricorso; ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 3, le parole “con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]”; Visto l’art. 391-bisc.p.c.; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 13276/2022, pubblicata il 28.04.2022, venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 3, le parole “con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]”. Dispone che la presente ordinanza sia annota, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. Così