CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14856/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. uditi i difensori degli imputati Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno concluso riportandosi ai motivi dei ricorsi e chiedendone raccoglimento [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 10/12/2018, dichiarava non doversi procedere a carico degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui al capi c) (art. 648-bis c.p.) ed y (art. 648-ter c.p.) nonchè relativamente ai reati di cui al capo a) (artt.81, 648-ter c.p.) limitatamente ai fatti relativi agli anni 2004-2006; confermava la affermazione della penale responsabilità degli imputati quanto ai residui fatti di cui al capo a), rideterminando il trattamento sanzionatorio. 2. Contro detta pronuncia propongono ricorsi per cassazione tutti e due gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] formula i seguenti motivi. Con un primo motivo, articolato in più censure, lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione quanto all' affermazione di responsabilità. Osserva che la Corte di appello non aveva considerato che non vi era adeguata prova della provenienza da reati dei beni indicati nel capo di imputazione, che non risultava comprovata la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio e che non risultava integrata una condotta ex art. 648-ter c.p., posto che, peraltro, numerosi dei beni erano stati trovati occultati e non risultavano, pertanto, destinati alla vendita. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge in ragione della omessa motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Rileva che pur a fronte dello specifico motivo di appello la corte di merito non aveva motivato alcunchè. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] formula i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio. Assume che la corte di appello aveva adottato una motivazione del tutto apodittica non motivando sui disposti aumenti di pena, come indicati. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità basata su considerazioni meramente apodittiche. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all' art. 648-ter c.p. Assume che la Corte di appello non aveva esaminato le specifiche censure relativamente alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all' art. 648-ter c.p. ed alla esatta qualificazione delle condotte contestate, posto che, peraltro, l'imputato era stato indicato nella sentenza di primo grado quale soggetto dedito ad attività di ricettazione.Con il quarto motivo deduce, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del reato contestato, pur in assenza di destinazione economica dei beni di provenienza illecita. Assume che del tutto illogica e carente era la affermazione della Corte di merito secondo cui la circostanza che gran parte dei beni di cui all' imputazione erano stati ritrovati nel sottotetto dello stabile destinato ad abitazione non smentiva la destinazione ad attività commerciale rilevante ai sensi dell'art. 648-ter c.p. e che, comunque, la motivazione era gravemente lacunosa e carente sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva la Corte che l'esame complessivo dei motivi proposti da entrambi i ricorrenti consente di rilevare che i ricorsi in esame non presentano profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basati su censure non deducibili in sede di legittimità (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep.2020, Santini, Rv. 27803201). Ritiene, invero, il Collegio che la sentenza impugnata presenta vizi motivazionali sia relativamente alla qualificazione di tutti i fatti contestati ex art. 648-ter c.p. sia in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al complessivo trattamento sanzionatorio. Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente alla sentenza impugnata. In particolare, va rilevata d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo comprensivo di interruzione, pari ad anni quindici, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen.; i reati risultano commessi sino al giorno 10 gennaio 2017 (v. capo di imputazione) ed sono, pertanto, estinti per prescrizione, pur computando ogni sospensione del termine medio tempore intercorsa. 2. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. In presenza di una causa di estinzione del reato, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.0 n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.24427501) in caso di annullamento, il giudice del rinvio si troverebbe a dover dichiarare la immediata declaratoria della causa di estinzione del reato e ciò anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma, in data 8 febb