CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 febbraio 2024
Cassazione n. 09915/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 12/7/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con un unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Roma indicata in epigrafe che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Civitavecchia resa in data 25/10/2022, ravvisando nella condotta dell'imputato, trovato all'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma, in possesso di due valigie contenenti denaro contante per l'importo di euro 2.067.900,00 in procinto di imbarcarsi per la Cina, il delitto di riciclaggio nella forma tentata ( e non consumata), con l'aggravante di cui al comma 4 dell'art.648 bis c.p. Il ricorrente deduce il vizio di motivazione (illogicità e carenza di motivazione) in relazione all'affermazione di responsabilità per non essere stato individuato il delitto presupposto e quindi dimostrata la provenienza illecita della somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. Sebbene la Corte di appello abbia, erroneamente, affermato che "nonostante non sia stato identificato con precisione il reato presupposto, la condotta in questione integra senza dubbio il delitto di riciclaggio", quando invece la giurisprudenza di legittimità ritiene necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali. (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, Rv. 282629), precisando che, ai fini della configurabilità del riciclaggio, è comunque necessaria l'individuazione di un reato presupposto anche se non è richiesto l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, ne' dei suoi autori, ne' dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, sentenza n. 29685 del 5 luglio 2011, Rv 251028; Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Rv. 282308), rileva il collegio che nel caso di specie il delitto presupposto è stato comunque incidentalmente individuato, avendo il giudice di primo grado fatto pertinentemente riferimento, quale reato presupposto, al reato di natura fiscale e cioè all'intento di sfuggire al tracciamento del trasferimento di valuta (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado). Al riguardo, questa Corte ha di recente affermato che integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita (Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Rv. 282308; Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Rv. 280883). Non contraddice tale orientamento la pronuncia di questa Corte avente ad oggetto provvedimenti di sequestro, in cui si è chiarito che non è possibile procedere al sequestro di somme di denaro contante elevando imputazioni ex art. 648 o 648 bis cod. pen. in assenza di qualsiasi elemento atto a dimostrare l'esistenza di un delitto presupposto, altrimenti legittimandosi la generale ablazione di qualsiasi somma ritenuta rilevante. (Sez.2, n. 29689 del 28/05/2019, Rv. 277020). Tale pronuncia ha sottolineato l'impossibilità di apposizione di un vincolo cautelare fondato sulla sola quantità di contante rinvenuto in possesso di un soggetto, senza però escludere la responsabilità penale ove, oltre a tale dato, si aggiungano, come nella fattispecie, ulteriori circostanze dimostrative della provenienza illecita del denaro. Nel caso in esame, l'imputazione di riciclaggio individua la condotta illecita nell'operazione di occultamento di un'ingente somma di denaro racchiuso in diverse buste di plastica sigillate, all'interno dei bagagli da stiva, privi di effetti personali, in procinto di essere imbarcati per la Cina, senza che fosse fornita giustificazione circa la provenienza della somma di denaro. Si ribadisce, pertanto, che la responsabilità per ricettazione e riciclaggio può essere connessa all'individuazione non soltanto di particolari modalità di occultamento del contante, significative della volontà di occultarlo, ma altresì in presenza di ulteriori elementi, significativi della certa provenienza da delitto. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 2 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] ani A)Ctef.'Ct [OSCURATO:PERSONA]