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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18702/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Ingri avverso l'ordinanza con cui in data 14.5.2024 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha rigettato un'istanza del condannato di ammissione alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare; Evidenziato che il ricorso contiene critiche frammentarie al provvedimento impugnato, che tuttavia non inficiano il ragionamento del rigetto del Tribunale di Sorveglianza, fondato sull'assenza di revisione critica (su cui nulla di concreto dice il ricorrente) e sul carattere itinerante dell'attività lavorativa (peraltro, non formalizzata) che renderebbe difficile il monitoraggio; Ritenuto che, a fronte di tale motivazione non illogica, il ricorso sollecita non più che una rilettura dei dati di fatto su cui si fonda la decisione impugnata, dei quali si propone una interpretazione alternativa rispetto a quella adottata dal Tribunale di Sorveglianza per sostenere, nel merito, l'affidabilità del condannato e la possibilità di un suo reinserimento sociale; Considerato, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Ingri avverso l'ordinanza con cui in data 14.5.2024 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha rigettato un'istanza del condannato di ammissione alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare; Evidenziato che il ricorso contiene critiche frammentarie al provvedimento impugnato, che tuttavia non inficiano il ragionamento del rigetto del Tribunale di Sorveglianza, fondato sull'assenza di revisione critica (su cui nulla di concreto dice il ricorrente) e sul carattere itinerante dell'attività lavorativa (peraltro, non formalizzata) che renderebbe difficile il monitoraggio; Ritenuto che, a fronte di tale motivazione non illogica, il ricorso sollecita non più che una rilettura dei dati di fatto su cui si fonda la decisione impugnata, dei quali si propone una interpretazione alternativa rispetto a quella adottata dal Tribunale di Sorveglianza per sostenere, nel merito, l'affidabilità del condannato e la possibilità di un suo reinserimento sociale; Considerato, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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